DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 13 luglio 1998, n. 6903
L.R. 28/97 concernente il settore agroalimentare biologico. Attuazione artt. 8 e 9 - Criteri per lo svolgimento della attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
1) di definire nel testo risultante dall'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'art. 9 della L.R.
28/97, i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli
organismi di controllo autorizzati e per la individuazione del
personale incaricato della vigilanza medesima;
2) di rinviare a successivo atto, da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l'individuazione del
personale cui affidare l'attivita' di vigilanza e del personale da
utilizzare a supporto di detta attivita'.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
ALLEGATO A
L.R. 28 AGOSTO 1997, N. 28 - "NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE
BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36"
Criteri per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli
organismi di controllo e per la individuazione del personale
incaricato
1. Criteri per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza
1.1. Contenuti
L'attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati
consiste in:
- verifica periodica del mantenimento dei requisiti tecnici previsti
nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV
del DLgs 220/95, nonche' verifica tecnica del rispetto del piano tipo
di controllo annuale predisposto, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 -
del medesimo decreto, dagli organismi operanti sul territorio
regionale;
- verifica del rispetto delle procedure e di quanto dichiarato nella
documentazione presentata al Ministero per le Politiche agricole in
sede di richiesta dell'autorizzazione;
- verifica del rispetto dell'attivita' di controllo prevista dal Reg.
CEE 2092/91 art. 9, anche attraverso visite presso gli
operatori.Durante le visite ispettive, il personale incaricato della
vigilanza potra' avvalersi di collaboratori esperti in materia di
zootecnia, concimazioni, tecnologie alimentari.
Per le tematiche fitosanitarie il personale incaricato della
vigilanza si avvarra' della collaborazione del Servizio Fitosanitario
regionale.
Al personale utilizzato a supporto dell'attivita' di vigilanza non
vengono richiesti i requisiti di cui all'art. 6, comma quattro, della
L.R. 21/84. Tale personale verra' individuato con specifico
provvedimento dirigenziale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Il personale incaricato della vigilanza puo' richiedere copia
conforme dei documenti o delle registrazioni contabili o di qualsiasi
altro documento ritenuto utile per la visita ispettiva, sia presso
gli organismi di controllo che presso i singoli operatori biologici.
Nelle visite ispettive effettuate presso gli organismi di controllo,
la documentazione sopra indicata deve essere esibita tempestivamente
e le eventuali copie devono essere fornite gratuitamente.
Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal
segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie
vigenti in materia.
Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone
che, per le funzioni cui sono preposte negli Stati membri o nelle
istituzioni della Unione Europea, devono averne conoscenza per
l'espletamento delle predette funzioni.
Al termine di ogni visita ispettiva, il personale addetto alla
vigilanza rilascia copia della comunicazione di visita ispettiva (di
cui all'Allegato 1 dei presenti criteri) al titolare/rappresentante
dell'organismo di controllo ovvero all'operatore biologico presso il
quale e' stata effettuata l'ispezione. I predetti soggetti possono
controfirmare.
Il personale preposto alla vigilanza, oltre a provvedere alle
segnalazioni previste dalla normativa vigente, e' tenuto a
consegnare, entro 5 giorni lavorativi dalla fine della visita,
apposito verbale dell'ispezione effettuata sia al Responsabile del
Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato che al
Direttore generale Agricoltura.
Tale verbale viene vistato per convalida dal Responsabile del
Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato che, se
necessario, provvede direttamente alla diffida o propone al Direttore
generale Agricoltura l'applicazione della relativa sanzione.Il
Direttore generale Agricoltura, valutata tutta la documentazione
trasmessa, puo' richiedere un supplemento di indagine che deve essere
svolta entro 15 giogni.
Il Responsabile del Servizio Produzioni agricole e Relazioni di
mercato trasmette semestralmente, al Direttore generale Agricoltura e
al competente Assessore, una relazione sulla attivita' di vigilanza
svolta nel semestre precedente nella quale devono essere evidenziati:
il numero delle visite effettuate, le tipologie di infrazione
eventualmente riscontrate, le eventuali diffide e sanzioni applicate.
1.2. Frequenza delle ispezioni
L'attivita' di vigilanza comporta l'effettuazione di almeno 2
ispezioni annuali per ciascun organismo nelle sedi nazionali o
regionali e l'effettuazione di visite presso almeno il 3% degli
operatori iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5 della L.R.
28/97 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Criteri per la individuazione del personale da adibire
all'attivita' di vigilanza
L'individuazione del personale cui affidare lo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sara' effettuata sulla base dei seguenti
criteri:
- il personale di vigilanza dovra' essere individuato in numero
sufficiente per effettuare almeno 2 visite annuali per ciascun
organismo nelle sedi nazionali o regionali e per visitare almeno il
3% degli operatori iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5
della L.R. 28/97 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- il personale di vigilanza deve essere in possesso della qualifica
di agente accertatore ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n.21
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale".
Il personale individuato per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza e' tenuto a frequentare un corso di almeno 36 ore sulle
tematiche inerenti le normative di polizia giudiziaria.
La Direzione generale Agricoltura prendera' i necessari contatti con
la Direzione generale Organizzazione per consentire lo svolgimento di
detto corso entro sei mesi dalla nomina del personale di vigilanza.
La partecipazione a detto corso, il cui onere e' a totale carico
della Regione, e' considerata a tutti gli effetti orario di lavoro.
La determinazione di nomina del personale incaricato sara' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.