REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 13 luglio 1998, n. 6903

L.R. 28/97 concernente il settore agroalimentare biologico. Attuazione artt. 8 e 9 - Criteri per lo svolgimento della attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
1) di definire nel testo risultante dall'Allegato A, parte integrante           
e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'art. 9 della L.R.           
28/97, i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli           
organismi di controllo autorizzati e per la individuazione del                  
personale incaricato della vigilanza medesima;                                  
2) di rinviare a successivo atto, da pubblicare nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l'individuazione del                    
personale cui affidare l'attivita' di vigilanza e del personale da              
utilizzare a supporto di detta attivita'.                                       
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
ALLEGATO A                                                                      
L.R. 28 AGOSTO 1997, N. 28 - "NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE               
BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36"                       
Criteri per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli                    
organismi di controllo e per la individuazione del personale                    
incaricato                                                                      
1. Criteri per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza                       
1.1. Contenuti                                                                  
L'attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati               
consiste in:                                                                    
- verifica periodica del mantenimento dei requisiti tecnici previsti            
nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV            
del DLgs 220/95, nonche' verifica tecnica del rispetto del piano tipo           
di controllo annuale predisposto, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 -              
del medesimo decreto, dagli organismi operanti sul territorio                   
regionale;                                                                      
- verifica del rispetto delle procedure e di quanto dichiarato nella            
documentazione presentata  al Ministero per le Politiche agricole in            
sede di richiesta dell'autorizzazione;                                          
- verifica del rispetto dell'attivita' di controllo prevista dal Reg.           
CEE 2092/91 art. 9, anche attraverso visite presso gli                          
operatori.Durante le visite ispettive, il personale incaricato della            
vigilanza potra' avvalersi di collaboratori esperti in materia di               
zootecnia, concimazioni, tecnologie alimentari.                                 
Per le tematiche fitosanitarie il personale incaricato della                    
vigilanza si avvarra' della collaborazione del Servizio Fitosanitario           
regionale.                                                                      
Al personale utilizzato a supporto dell'attivita' di vigilanza non              
vengono richiesti i requisiti di cui all'art. 6, comma quattro, della           
L.R. 21/84. Tale personale verra' individuato con specifico                     
provvedimento dirigenziale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale               
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Il personale incaricato della vigilanza puo' richiedere copia                   
conforme dei documenti o delle registrazioni contabili o di qualsiasi           
altro documento ritenuto utile per la visita ispettiva, sia presso              
gli organismi di controllo che presso i singoli operatori biologici.            
Nelle visite ispettive effettuate presso gli organismi di controllo,            
la documentazione sopra indicata deve essere esibita tempestivamente            
e le eventuali copie devono essere fornite gratuitamente.                       
Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal            
segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie                 
vigenti in materia.                                                             
Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone               
che, per le funzioni cui sono preposte negli Stati membri o nelle               
istituzioni della Unione Europea, devono averne conoscenza per                  
l'espletamento delle predette funzioni.                                         
Al termine di ogni visita ispettiva, il personale addetto alla                  
vigilanza rilascia copia della comunicazione di visita ispettiva (di            
cui all'Allegato 1 dei presenti criteri) al titolare/rappresentante             
dell'organismo di controllo ovvero all'operatore biologico presso il            
quale e' stata effettuata l'ispezione. I predetti soggetti possono              
controfirmare.                                                                  
Il personale preposto alla vigilanza, oltre a provvedere alle                   
segnalazioni previste dalla normativa vigente, e' tenuto a                      
consegnare, entro 5 giorni lavorativi dalla fine della visita,                  
apposito verbale dell'ispezione effettuata sia al Responsabile del              
Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato che al                
Direttore generale Agricoltura.                                                 
Tale verbale viene vistato per convalida dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato che, se               
necessario, provvede direttamente alla diffida o propone al Direttore           
generale Agricoltura l'applicazione della relativa sanzione.Il                  
Direttore generale Agricoltura, valutata tutta la documentazione                
trasmessa, puo' richiedere un supplemento di indagine che deve essere           
svolta entro 15 giogni.                                                         
Il Responsabile del Servizio Produzioni agricole e Relazioni di                 
mercato trasmette semestralmente, al Direttore generale Agricoltura e           
al competente Assessore, una relazione sulla attivita' di vigilanza             
svolta nel semestre precedente nella quale devono essere evidenziati:           
il numero delle visite effettuate, le tipologie di infrazione                   
eventualmente riscontrate, le eventuali diffide e sanzioni applicate.           
1.2. Frequenza delle ispezioni                                                  
L'attivita' di vigilanza comporta l'effettuazione di almeno 2                   
ispezioni annuali per ciascun organismo nelle sedi nazionali o                  
regionali e l'effettuazione di visite presso almeno il 3% degli                 
operatori iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5 della L.R.            
28/97 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.                           
2. Criteri per la individuazione del personale da adibire                       
all'attivita' di vigilanza                                                      
L'individuazione del personale cui affidare lo svolgimento                      
dell'attivita' di vigilanza sara' effettuata sulla base dei seguenti            
criteri:                                                                        
- il personale di vigilanza dovra' essere individuato in numero                 
sufficiente per effettuare almeno 2 visite annuali per ciascun                  
organismo nelle sedi nazionali o regionali e per visitare almeno il             
3% degli operatori iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5              
della L.R. 28/97 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;                
- il personale di vigilanza deve essere in possesso della qualifica             
di agente accertatore ai sensi della L.R. 28 aprile 1984,  n.21                 
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di                  
competenza regionale".                                                          
Il personale individuato per lo svolgimento dell'attivita' di                   
vigilanza e' tenuto a frequentare un corso di almeno 36 ore sulle               
tematiche inerenti le normative di polizia giudiziaria.                         
La Direzione generale Agricoltura prendera' i necessari contatti con            
la Direzione generale Organizzazione per consentire lo svolgimento di           
detto corso entro sei mesi dalla nomina del personale di vigilanza.             
La partecipazione a detto corso, il cui onere e' a totale carico                
della Regione, e' considerata a tutti gli effetti orario di lavoro.             
La determinazione di nomina del personale incaricato sara' pubblicata           
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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