REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1998, n. 1273

Parziale modifica deliberazione Giunta regionale 819/98 relativa agli adempimenti connessi all'ordinanza del Ministro dell'Interno 28/11/1997, recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16-17-18-19 giugno 1997 nelle provincie di Ferrara e Parma"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                                          
Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2721 del 28 novembre             
1997 avente ad oggetto "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i             
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16, 17, 18,           
19 giugno 1997 nei territori delle provincie di Ferrara e Parma";               
visto in particolare l'art. 1 della citata ordinanza che dispone                
l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di un contributo di Lire             
10 miliardi per l'attuazione degli interventi urgenti ed                        
indifferibili necessari per la salvaguardia della incolumita'                   
pubblica e privata, alla riparazione e ricostruzione delle                      
infrastrutture, alla riparazione degli edifici pubblici e privati,              
"nonche' per favorire la ripresa delle attivita' produttive";                   
richiamata la propria deliberazione n. 819 dell' 1 giugno 1998,                 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adempimenti connessi            
all'ordinanza del Ministro dell'Interno 28 novembre 1997, n. 2721               
recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni                      
conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16, 17, 18, 19              
giugno 1997 nelle provincie di Ferrara e Parma" ";                              
visto in particolare il punto b7) del dispositivo della citata                  
deliberazione il quale stabilisce che "l'indennizzo erogato sara'               
pari al 25% del danno subito detraendo poi la franchigia di Lire                
5.000.000 come all'art. 4 dell'ordinanza n. 2721";                              
considerato che, in base all'art. 1 della citata ordinanza 2721/97,             
il contributo dev'essere erogato per favorire la ripresa delle                  
attivita' produttive e non per risarcire i danni complessivi subiti;            
considerato altresi' che la percentuale di calcolo del 25% e' da                
considerarsi come percentuale massima, nel senso che, qualora le                
risorse disponibili non siano sufficienti per soddisfare le richieste           
di tutti i soggetti aventi diritto nei limiti della predetta                    
percentuale, si procedera' ad una proporzionale riduzione della                 
percentuale stessa in misura eguale per tutte le domande ammesse;               
ritenuto conseguentemente di modificare il criterio di erogazione del           
contributo indicato al punto b7) del dispositivo della citata                   
deliberazione 819/98 come di seguito indicato "il contributo sara'              
erogato nella percentuale massima del 25% delle spese sostenute per             
la ripresa dell'attivita' produttiva detraendo poi la franchigia di             
Lire 5.000.000 come indicato all'art. 4, comma 2, della citata                  
ordinanza n. 2721";                                                             
;sentito l'apposito gruppo di lavoro temporaneo per gli adempimenti             
di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2721 del 28                   
novembre 1997 recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i              
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16, 17, 18            
e 19 giugno 1997 nelle provincie di Ferrara e Parma" istituito con              
determinazione n. 80 del 14 gennaio 1998;                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del                  
presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Protezione                
civile ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R.           
41/92, nonche' della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;              
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente                
atto, espresso dal Direttore generale all'Ambiente, dr.ssa Leopolda             
Boschetti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92, nonche'             
della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                             
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area, Qualita' edilizia,              
Sistemi informativi e telematici;                                               
a voti unanimi e palesi delibera:                                               
1) di modificare parzialmente, per le motivazioni espresse in                   
premessa, il criterio di erogazione del contributo indicato al punto            
b7) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 819           
dell'1 giugno 1998, come di seguito indicato:                                   
"b7)  il contributo sara' erogato nella percentuale massima del 25%             
delle spese sostenute per la ripresa dell'attivita' produttiva                  
detraendo poi la franchigia di Lire 5.000.000 come indicato all'art.            
4, comma 2 della citata ordinanza n. 2721";                                     
2) di confermare in ogni altra sua parte il dispositivo della                   
deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell'1 giugno 1998;                    
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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