DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 1998, n. 1273
Parziale modifica deliberazione Giunta regionale 819/98 relativa agli adempimenti connessi all'ordinanza del Ministro dell'Interno 28/11/1997, recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16-17-18-19 giugno 1997 nelle provincie di Ferrara e Parma"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2721 del 28 novembre
1997 avente ad oggetto "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16, 17, 18,
19 giugno 1997 nei territori delle provincie di Ferrara e Parma";
visto in particolare l'art. 1 della citata ordinanza che dispone
l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di un contributo di Lire
10 miliardi per l'attuazione degli interventi urgenti ed
indifferibili necessari per la salvaguardia della incolumita'
pubblica e privata, alla riparazione e ricostruzione delle
infrastrutture, alla riparazione degli edifici pubblici e privati,
"nonche' per favorire la ripresa delle attivita' produttive";
richiamata la propria deliberazione n. 819 dell' 1 giugno 1998,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Adempimenti connessi
all'ordinanza del Ministro dell'Interno 28 novembre 1997, n. 2721
recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16, 17, 18, 19
giugno 1997 nelle provincie di Ferrara e Parma" ";
visto in particolare il punto b7) del dispositivo della citata
deliberazione il quale stabilisce che "l'indennizzo erogato sara'
pari al 25% del danno subito detraendo poi la franchigia di Lire
5.000.000 come all'art. 4 dell'ordinanza n. 2721";
considerato che, in base all'art. 1 della citata ordinanza 2721/97,
il contributo dev'essere erogato per favorire la ripresa delle
attivita' produttive e non per risarcire i danni complessivi subiti;
considerato altresi' che la percentuale di calcolo del 25% e' da
considerarsi come percentuale massima, nel senso che, qualora le
risorse disponibili non siano sufficienti per soddisfare le richieste
di tutti i soggetti aventi diritto nei limiti della predetta
percentuale, si procedera' ad una proporzionale riduzione della
percentuale stessa in misura eguale per tutte le domande ammesse;
ritenuto conseguentemente di modificare il criterio di erogazione del
contributo indicato al punto b7) del dispositivo della citata
deliberazione 819/98 come di seguito indicato "il contributo sara'
erogato nella percentuale massima del 25% delle spese sostenute per
la ripresa dell'attivita' produttiva detraendo poi la franchigia di
Lire 5.000.000 come indicato all'art. 4, comma 2, della citata
ordinanza n. 2721";
;sentito l'apposito gruppo di lavoro temporaneo per gli adempimenti
di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2721 del 28
novembre 1997 recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche dei giorni 16, 17, 18
e 19 giugno 1997 nelle provincie di Ferrara e Parma" istituito con
determinazione n. 80 del 14 gennaio 1998;
dato atto:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Protezione
civile ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R.
41/92, nonche' della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente
atto, espresso dal Direttore generale all'Ambiente, dr.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92, nonche'
della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area, Qualita' edilizia,
Sistemi informativi e telematici;
a voti unanimi e palesi delibera:
1) di modificare parzialmente, per le motivazioni espresse in
premessa, il criterio di erogazione del contributo indicato al punto
b7) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 819
dell'1 giugno 1998, come di seguito indicato:
"b7) il contributo sara' erogato nella percentuale massima del 25%
delle spese sostenute per la ripresa dell'attivita' produttiva
detraendo poi la franchigia di Lire 5.000.000 come indicato all'art.
4, comma 2 della citata ordinanza n. 2721";
2) di confermare in ogni altra sua parte il dispositivo della
deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell'1 giugno 1998;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.