DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1998, n. 1173
Definizione dei criteri e ripartizione dei proventi derivanti dall'indennizzo d'usura dei mezzi d'opera (art. 34, DLgs 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la Legge 8 novembre 1991, n. 376 ha disciplinato la
circolazione dei mezzi d'opera, introducendo un articolo al
previgente Codice della strada dedicato a tali mezzi ed istituendo un
"indennizzo d'usura" a carico degli stessi, in misura pari
all'importo della tassa di possesso del veicolo;
- che con successivo decreto del 23 marzo 1992 del Ministero dei
Lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei Trasporti e il
Ministro del Tesoro, sono state individuate le modalita' per il
pagamento dell'indennizzo citato prevedendone il versamento alla
Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo con imputazione ad un
capitolo dell'entrata del bilancio statale;
premesso inoltre:
- che il Nuovo Codice della strada (DLgs 30 aprile 1992, n.285)
all'art. 34 ha mantenuto, quale onere supplementare a carico dei
mezzi d'opera, il citato indennizzo, i cui proventi affluiscono
tutt'oggi in apposito capitolo di previsione della spesa del bilancio
dello Stato, finalizzandola all'adeguamento delle infrastrutture
stradali;
- che lo stesso art. 34 rinvia al Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della strada la determinazione della modalita' per
l'assegnazione dei proventi derivanti dagli indennizzi agli Enti
proprietari delle strade che dovranno utilizzarli esclusivamente a
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture;
- che in attuazione dell'art. 72, comma 3, del Regolamento di
attuazione del Nuovo Codice della strada, il Ministero del Tesoro
destina annualmente (a partire dall'esercizio finanziario 1994),
nella misura di 7/10 e 3/10 rispettivamente alle Amministrazioni
regionali ed all'ANAS competenti per territorio, le somme acquisite
ai sensi del citato art. 34 del Nuovo Codice della strada;
- che la quota di 7/10 attribuita alle Amministrazioni regionali e'
stata ripartita tra le singole Regioni seguendo il criterio della
estensione chilometrica delle strade presenti nel territorio di
ciascuna regione;
- che il Ministero dei Lavori pubblici in attuazione al citato
articolo del Regolamento, presenta un rapporto informativo annuale
alla Conferenza Stato Regioni di cui all'art. 12 della Legge 23
agosto 1988, n. 400;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia nell'anno 1996 che
nell'anno 1997 ha convocato tutte le Regioni ad un incontro, in sede
tecnica, per un esame della ripartizione dei fondi di cui al punto
precedente, prima della sottoposizione alla Conferenza Stato-Regioni;
dato atto:
- che con i decreti n. 195260 del 25 settembre 1997 e n.198488 del
21 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro sono state accreditate a
favore della Regione Emilia-Romagna rispettivamente Lire
3.517.159.000 e Lire 1.564.032.516 quali proventi per gli anni
1994/1995 e 1996;
- che detti fondi trovano allocazione al Cap. 45182 "Assegnazione dei
proventi dell'indennizzo di usura di mezzi d'opera agli enti
proprietari delle strade ed esclusiva copertura delle spese per le
opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture (art. 34, DLgs 285/92) - Mezzi statali" del Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 1998 per l'importo complessivo di Lire 5.081.191.516;
evidenziato:
- che le somme assegnate dal Ministero del Tesoro alla Regione
Emilia-Romagna devono essere ripartite ai sensi dell'art. 34 del
Nuovo Codice della strada a Province e Comuni in quanto Enti
proprietari delle strade, ai soli fini della copertura delle spese
per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura delle
infrastrutture;
- che a tal fine devono essere determinati i criteri per la
ripartizione dei citati importi derivanti dall'indennizzo di usura
versati dai mezzi d'opera, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto
1990, n. 241;
premesso inoltre:
- che con L.R. 17/86 questa Regione ha delegato l'esercizio delle
attivita' relative al rilascio delle autorizzazioni ai trasporti
eccezionali alle Province ed ai Comuni con piu' di 50.000 abitanti;
- che tali autorizzazioni devono essere rilasciate anche ai mezzi
d'opera qualora superino i limiti di massa previsti dall'art. 61 del
Nuovo Codice della strada;
- che il Servizio Infrastrutture per il trasporto dell'Assessorato
alla Mobilita' per poter determinare i criteri per la ripartizione
degli indennizzi in oggetto, con note n. 4861 del 9 luglio 1997 e n.
485 del 21 gennaio 1998, ha preliminarmente invitato tutte le
Amministrazioni delegate, in quanto in possesso dei dati relativi al
transito anche dei mezzi d'opera, a fornire i seguenti dati:
- estensione chilometrica delle strade di proprieta' e relativi
elenchi;
- numero medio di autorizzazioni annue;
- numero ed elenco dei Comuni minori di 50.000 abitanti che hanno
rilasciato il nulla-osta al transito dei mezzi d'opera sulla propria
rete viaria negli anni 1994/1995 e 1996;
considerato:
- che il catasto delle strade provinciali e comunali rilevanti ai
fini del rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali,
previsto all'art. 7 della citata L.R. 17/86, non e' stato realizzato;
- che pertanto i dati pervenuti sono risultati non completi e
parzialmente disomogenei;
considerato inoltre che risulta impossibile stabilire con esattezza
gli itinerari e i chilometri effettivamente percorsi dai mezzi
d'opera, in quanto gli stessi non sono tenuti a circolare su percorsi
prestabiliti, ma possono percorrere l'intero reticolo viario
provinciale e comunale autorizzato;
preso atto:
- che per poter ripartire tra tutte le Amministrazioni interessate le
somme assegnate dal Ministero del Tesoro alla Regione Emilia-Romagna
per gli anni 1994/1995 e 1996 e' necessario stabilire una serie di
criteri che, nonostante l'incompletezza dei dati in possesso di
questa Amministrazione, permetta comunque una ripartizione
equilibrata delle suddette somme;
- che a tal fine sono stati evidenziati i seguenti criteri in
applicazione dei quali e' stato elaborato il piano di riparto:
- distinzione degli Enti proprietari delle strade in tre categorie:
Province, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e Comuni
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
- individuazione per ogni categoria di una "Amministrazione tipo" che
riassuma i valori medi della categoria di appartenenza;
- assegnazione di un peso ad ogni "Amministrazione tipo" calcolato
utilizzando il valore dell'estesa chilometrica media della categoria
di appartenenza e la quota percentuale annua presumibile di
autorizzazioni rilasciate (in quanto indicatrice dei flussi di
traffico dei mezzi d'opera); in particolare, al fine di compensare la
disomogeneita' e l'incompletezza dei dati forniti riguardanti gli
elenchi e le estese chilometriche, il valore medio utilizzato e'
stato ricavato considerando la media dell'estesa chilometrica
complessiva delle strade provinciali, la media dell'estesa
chilometrica complessiva delle strade comunali urbane dei Comuni con
oltre 50.000 abitanti e la media dell'estesa chilometrica complessiva
delle strade comunali extraurbane dei Comuni minori di 50.000
abitanti;
- introduzione nel calcolo finale del riparto di un correttivo sulla
base dell'estesa chilometrica effettiva di ogni Amministrazione
all'interno delle prime due categorie (Province e Comuni superiori a
50.000 abitanti) al fine di considerare le piu' rilevanti differenze
chilometriche reali mantenendo inalterato il peso complessivo della
categoria;
considerato:
- che i criteri elencati sono stati presentati il 2 febbraio 1998
alla Commissione tecnico-amministrativa incaricata di seguire la
materia dei trasporti eccezionali e costituita con atto del Direttore
generale della Direzione generale Trasporti e Sistemi di mobilita' n.
5507 del 27 giugno 1997, in attuazione della delibera della Giunta
regionale n. 571 del 22 aprile 1997, ed ai sensi dell'art. 5 della
L.R. 17/86;
- che in occasione della suddetta presentazione la Commissione,
composta da un rappresentante per ogni Provincia e da due
rappresentanti, nominati dall'ANCI, per i Comuni, ha approvato
all'unanimita' i criteri di ripartizione proposti con l'unica
sottolineatura, da parte del rappresentante del Comune di Mirandola,
circa l'opportunita' di introdurre, nei successivi riparti, un
criterio di differenziazione anche all'interno della categoria dei
Comuni inferiori a 50.000 abitanti, come risulta dal verbale di
approvazione "dei criteri di ripartizione dei proventi derivanti
dagli indennizzi di usura per i mezzi d'opera - anni 1994/1995 e
1996";
- che detti criteri sono stati presentati a tutti gli Enti
proprietari di strade nell'incontro tenutosi il 6 maggio 1998 a
Bologna e che in tale sede non sono state sollevate osservazioni in
merito;
ritenuto che sia opportuno procedere all'approvazione dei criteri di
riparto e che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2,
della L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di
spesa possa essere assunto con il presente atto;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai
Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
dato atto, inoltre, del parere favorevole di regolarita' contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott.
Gianni Mantovani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale n.
2541 del 4 luglio 1995;
visto l'art. 34, DLgs n. 285 del 30 aprile 1992;
visto l'art. 74 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della
strada;
vista la L.R. 17/86;
vista l'art. 13, Legge 7 agosto 1990, n. 241;
vista la L.R. 23 aprile 1998, n. 14;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare i criteri richiamati in narrativa per la ripartizione
tra gli Enti proprietari delle strade degli importi accreditati a
questa Regione derivanti dai proventi versati dai mezzi d'opera quale
indennizzo d'usura delle strade;
b) di approvare il piano di riparto cosi' come dettagliato nei
seguenti allegati, quali parti integranti del presente atto: Allegato
A) "Riparto anni 1994/1995" - Allegato B) "Riparto anno 1996",
risultante dall'applicazione dei suddetti criteri;
c) di imputare la spesa complessiva di Lire 5.081.191.516, registrata
al n. 3395 di impegno, sul Capitolo 45182 "Assegnazione dei proventi
dell'indennizzo di usura di mezzi d'opera agli Enti proprietari delle
strade ed esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture (art. 34,
DLgs 285/92) - Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1998 che presenta la necessaria disponibilita';
d) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il
Responsabile del Servizio competente provvedera', con proprio atto
formale, alla liquidazione della spesa, a norma dell'art. 61 della
L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e
delle deliberazioni della Giunta regionale n.2541 del 4 luglio 1995
e n. 1481 del 26 giugno 1996;
e) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.