REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 1998, n. 1173

Definizione dei criteri e ripartizione dei proventi derivanti dall'indennizzo d'usura dei mezzi d'opera (art. 34, DLgs 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della strada) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la Legge 8 novembre 1991, n. 376 ha disciplinato la                       
circolazione dei mezzi d'opera, introducendo un articolo al                     
previgente Codice della strada dedicato a tali mezzi ed istituendo un           
"indennizzo d'usura" a carico degli stessi, in misura pari                      
all'importo della tassa di possesso del veicolo;                                
- che con successivo decreto del 23 marzo 1992 del Ministero dei                
Lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei Trasporti e il                 
Ministro del Tesoro, sono state individuate le modalita' per il                 
pagamento dell'indennizzo citato prevedendone il versamento alla                
Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo con imputazione ad un              
capitolo dell'entrata del bilancio statale;                                     
premesso inoltre:                                                               
- che il Nuovo Codice della strada (DLgs 30 aprile 1992,  n.285)                
all'art. 34 ha mantenuto, quale onere supplementare a carico dei                
mezzi d'opera, il citato indennizzo, i cui proventi affluiscono                 
tutt'oggi in apposito capitolo di previsione della spesa del bilancio           
dello Stato, finalizzandola all'adeguamento delle infrastrutture                
stradali;                                                                       
- che lo stesso art. 34 rinvia al Regolamento di esecuzione del Nuovo           
Codice della strada la determinazione della modalita' per                       
l'assegnazione dei proventi derivanti dagli indennizzi agli Enti                
proprietari delle strade che dovranno utilizzarli esclusivamente a              
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,                        
all'adeguamento ed all'usura delle infrastrutture;                              
- che in attuazione dell'art. 72, comma 3, del Regolamento di                   
attuazione del Nuovo Codice della strada, il Ministero del Tesoro               
destina annualmente (a partire dall'esercizio finanziario 1994),                
nella misura di 7/10 e 3/10 rispettivamente alle Amministrazioni                
regionali ed all'ANAS competenti per territorio, le somme acquisite             
ai sensi del citato art. 34 del Nuovo Codice della strada;                      
- che la quota di 7/10 attribuita alle Amministrazioni regionali e'             
stata ripartita tra le singole Regioni seguendo il criterio della               
estensione chilometrica delle strade presenti nel territorio di                 
ciascuna regione;                                                               
- che il Ministero dei Lavori pubblici in attuazione al citato                  
articolo del Regolamento, presenta un rapporto informativo annuale              
alla Conferenza Stato Regioni di cui all'art. 12 della Legge 23                 
agosto 1988, n. 400;                                                            
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia nell'anno 1996 che           
nell'anno 1997 ha convocato tutte le Regioni ad un incontro, in sede            
tecnica, per un esame della ripartizione dei fondi di cui al punto              
precedente, prima della sottoposizione alla Conferenza Stato-Regioni;           
dato atto:                                                                      
- che con i decreti n. 195260 del 25 settembre 1997 e  n.198488 del             
21 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro sono state accreditate a               
favore della Regione Emilia-Romagna rispettivamente Lire                        
3.517.159.000 e Lire 1.564.032.516 quali proventi per gli anni                  
1994/1995 e 1996;                                                               
- che detti fondi trovano allocazione al Cap. 45182 "Assegnazione dei           
proventi dell'indennizzo di usura di mezzi d'opera agli enti                    
proprietari delle strade ed esclusiva copertura delle spese per le              
opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle                   
infrastrutture (art. 34, DLgs 285/92) - Mezzi statali" del Bilancio             
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio                      
finanziario 1998 per l'importo complessivo di Lire 5.081.191.516;               
evidenziato:                                                                    
- che le somme assegnate dal Ministero del Tesoro alla Regione                  
Emilia-Romagna devono essere ripartite ai sensi dell'art. 34 del                
Nuovo Codice della strada a Province e Comuni in quanto Enti                    
proprietari delle strade, ai soli fini della copertura delle spese              
per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento ed all'usura delle           
infrastrutture;                                                                 
- che a tal fine devono essere determinati i criteri per la                     
ripartizione dei citati importi derivanti dall'indennizzo di usura              
versati dai mezzi d'opera, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto           
1990, n. 241;                                                                   
premesso inoltre:                                                               
- che con L.R. 17/86 questa Regione ha delegato l'esercizio delle               
attivita' relative al rilascio delle autorizzazioni ai trasporti                
eccezionali alle Province ed ai Comuni con piu' di 50.000 abitanti;             
- che tali autorizzazioni devono essere rilasciate anche ai mezzi               
d'opera qualora superino i limiti di massa previsti dall'art. 61 del            
Nuovo Codice della strada;                                                      
- che il Servizio Infrastrutture per il trasporto dell'Assessorato              
alla Mobilita' per poter determinare i criteri per la ripartizione              
degli indennizzi in oggetto, con note n. 4861 del 9 luglio 1997 e n.            
485 del 21 gennaio 1998, ha preliminarmente invitato tutte le                   
Amministrazioni delegate, in quanto in possesso dei dati relativi al            
transito anche dei mezzi d'opera, a fornire i seguenti dati:                    
- estensione chilometrica delle strade di proprieta' e relativi                 
elenchi;                                                                        
- numero medio di autorizzazioni annue;                                         
- numero ed elenco dei Comuni minori di 50.000 abitanti che hanno               
rilasciato il nulla-osta al transito dei mezzi d'opera sulla propria            
rete viaria negli anni 1994/1995 e 1996;                                        
considerato:                                                                    
- che il catasto delle strade provinciali e comunali rilevanti ai               
fini del rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali,                
previsto all'art. 7 della citata L.R. 17/86, non e' stato realizzato;           
- che pertanto i dati pervenuti sono risultati non completi e                   
parzialmente disomogenei;                                                       
considerato inoltre che risulta impossibile stabilire con esattezza             
gli itinerari e i chilometri effettivamente percorsi dai mezzi                  
d'opera, in quanto gli stessi non sono tenuti a circolare su percorsi           
prestabiliti, ma possono percorrere l'intero reticolo viario                    
provinciale e comunale autorizzato;                                             
preso atto:                                                                     
- che per poter ripartire tra tutte le Amministrazioni interessate le           
somme assegnate dal Ministero del Tesoro alla Regione Emilia-Romagna            
per gli anni 1994/1995 e 1996 e' necessario stabilire una serie di              
criteri che, nonostante l'incompletezza dei dati in possesso di                 
questa Amministrazione, permetta comunque una ripartizione                      
equilibrata delle suddette somme;                                               
- che a tal fine sono stati evidenziati i seguenti criteri in                   
applicazione dei quali e' stato elaborato il piano di riparto:                  
- distinzione degli Enti proprietari delle strade in tre categorie:             
Province, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e Comuni           
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;                                    
- individuazione per ogni categoria di una "Amministrazione tipo" che           
riassuma i valori medi della categoria di appartenenza;                         
- assegnazione di un peso ad ogni "Amministrazione tipo" calcolato              
utilizzando il valore dell'estesa chilometrica media della categoria            
di appartenenza e la quota percentuale annua presumibile di                     
autorizzazioni rilasciate (in quanto indicatrice dei flussi di                  
traffico dei mezzi d'opera); in particolare, al fine di compensare la           
disomogeneita' e l'incompletezza dei dati forniti riguardanti gli               
elenchi e le estese chilometriche, il valore medio utilizzato e'                
stato ricavato considerando la media dell'estesa chilometrica                   
complessiva delle strade provinciali, la media dell'estesa                      
chilometrica complessiva delle strade comunali urbane dei Comuni con            
oltre 50.000 abitanti e la media dell'estesa chilometrica complessiva           
delle strade comunali extraurbane dei Comuni minori di 50.000                   
abitanti;                                                                       
- introduzione nel calcolo finale del riparto di un correttivo sulla            
base dell'estesa chilometrica effettiva di ogni Amministrazione                 
all'interno delle prime due categorie (Province e Comuni superiori a            
50.000 abitanti) al fine di considerare le piu' rilevanti differenze            
chilometriche reali mantenendo inalterato il peso complessivo della             
categoria;                                                                      
considerato:                                                                    
- che i criteri elencati sono stati presentati il 2 febbraio 1998               
alla Commissione tecnico-amministrativa incaricata di seguire la                
materia dei trasporti eccezionali e costituita con atto del Direttore           
generale della Direzione generale Trasporti e Sistemi di mobilita' n.           
5507 del 27 giugno 1997, in attuazione della delibera della Giunta              
regionale n. 571 del 22 aprile 1997, ed ai sensi dell'art. 5 della              
L.R. 17/86;                                                                     
- che in occasione della suddetta presentazione la Commissione,                 
composta da un rappresentante per ogni Provincia e da due                       
rappresentanti, nominati dall'ANCI, per i Comuni, ha approvato                  
all'unanimita' i criteri di ripartizione proposti con l'unica                   
sottolineatura, da parte del rappresentante del Comune di Mirandola,            
circa l'opportunita' di introdurre, nei successivi riparti, un                  
criterio di differenziazione anche all'interno della categoria dei              
Comuni inferiori a 50.000 abitanti, come risulta dal verbale di                 
approvazione "dei criteri di ripartizione dei proventi derivanti                
dagli indennizzi di usura per i mezzi d'opera - anni 1994/1995 e                
1996";                                                                          
- che detti criteri sono stati presentati a tutti gli Enti                      
proprietari di strade nell'incontro tenutosi il 6 maggio 1998 a                 
Bologna e che in tale sede non sono state sollevate osservazioni in             
merito;                                                                         
ritenuto che sia opportuno procedere all'approvazione dei criteri di            
riparto e che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2,               
della L.R. 31/77 e successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di           
spesa possa essere assunto con il presente atto;                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai              
Trasporti e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito            
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,           
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                               
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile            
del Servizio Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, per            
quanto riguarda la regolarita' tecnica della presente deliberazione,            
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41           
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio               
1995;                                                                           
dato atto, inoltre, del parere favorevole di regolarita' contabile              
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott.              
Gianni Mantovani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19              
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale n.            
2541 del 4 luglio 1995;                                                         
visto l'art. 34, DLgs n. 285 del 30 aprile 1992;                                
visto l'art. 74 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della            
strada;                                                                         
vista la L.R. 17/86;                                                            
vista l'art. 13, Legge 7 agosto 1990, n. 241;                                   
vista la L.R. 23 aprile 1998, n. 14;                                            
su proposta dell'Assessore alla Mobilita';                                      
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare i criteri richiamati in narrativa per la ripartizione           
tra gli Enti proprietari delle strade degli importi accreditati a               
questa Regione derivanti dai proventi versati dai mezzi d'opera quale           
indennizzo d'usura delle strade;                                                
b) di approvare il piano di riparto cosi' come dettagliato nei                  
seguenti allegati, quali parti integranti del presente atto: Allegato           
A) "Riparto anni 1994/1995" - Allegato B) "Riparto anno 1996",                  
risultante dall'applicazione dei suddetti criteri;                              
c) di imputare la spesa complessiva di Lire 5.081.191.516, registrata           
al n. 3395 di impegno, sul Capitolo 45182 "Assegnazione dei proventi            
dell'indennizzo di usura di mezzi d'opera agli Enti proprietari delle           
strade ed esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al              
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture (art. 34,            
DLgs 285/92) - Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio                      
finanziario 1998 che presenta la necessaria disponibilita';                     
d) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il           
Responsabile del Servizio competente provvedera', con proprio atto              
formale, alla liquidazione della spesa, a norma dell'art. 61 della              
L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e                
delle deliberazioni della Giunta regionale  n.2541 del 4 luglio 1995            
e n. 1481 del 26 giugno 1996;                                                   
e) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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