DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1998, n. 860
L.R. 28/97 definizione delle procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori della agricoltura biologica dall'elenco regionale ai sensi dell'art. 5
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di stabilire le modalita' per la iscrizione, recesso e
cancellazione degli operatori biologici dall'elenco regionale di cui
all'art. 5 della L.R. 28/97 secondo quanto indicato dall'allegato 1
che fa parte integrante della presente deliberazione;
b) di stabilire nel:
- 1 luglio 1998 la data di applicazione delle modalita' contenute nel
presente atto per la presentazione delle notifiche di attivita' di
produzione con metodo biologico finalizzate all'iscrizione
nell'elenco regionale;
- 30 novembre 1998 la data entro la quale gli operatori, che hanno
fatto pervenire le notifiche di attivita' di produzione con metodo
biologico prima dell'1 luglio 1998, debbono regolarizzare la
documentazione. Oltre tale data chi non avra' presentato tutta la
documentazione verra' automaticamente cancellato dall'elenco
regionale degli operatori biologici;
c) di rimandare a successivo atto deliberativo la definizione delle
modalita' di iscrizione, recesso e cancellazione dall'elenco
regionale di cui all'art. 5 della L.R. 28/97, per gli operatori
biologici definiti "raccoglitori";
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale.
ALLEGATO 1
Modalita' di accesso, recesso e cancellazione dall'elenco regionale
degli operatori dell'agricoltura biologica in attuazione dell'art. 8
del DLgs 220/95 e dell'art. 5 della L.R. 28/97
1) Articolazione dell'elenco regionale degli operatori
dell'agricoltura biologica
L'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica e'
tenuto presso la Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni
agro- alimentari e Relazioni di mercato.
L'elenco regionale degli operatori e' articolato in tre sezioni:
a) produttori agricoli, comprendenti le persone fisiche o giuridiche
che producono prodotti agricoli di cui all'art. 1 del Reg. (CEE)
2092/91;
b) preparatori, comprendenti le persone fisiche o giuridiche che
effettuano le operazioni di conservazione e/o trasformazione,
condizionamento di prodotti agricoli e/o di modificazione della
presentazione del metodo di produzione biologico apportate
all'etichettatura di prodotti freschi e conservati e/o trasformati,
anche ai fini della commercializzazione;
c) raccoglitori di prodotti spontanei, comprendenti le persone
fisiche o giuridiche che raccolgono prodotti non soggetti a pratiche
di coltivazione e provenienti da zone individuate, ai fini della
commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti.
La sezione produttori agricoli e' a sua volta suddivisa in:
a.1) aziende biologiche;
a.2) aziende in conversione;
a.3) aziende miste.
Ai sensi di quanto stabilito dal Reg. CEE 2092/91, allegato 1, punto
1, per periodo di conversione si intende:
- per le colture erbacee, l'intervallo di due anni intercorrenti fra
la data di prima notifica di attivita' biologica e la data di semina
del prodotto che verra' certificato come biologico;
- per le colture perenni diverse dal prato, l'intervallo di tre anni
intercorrenti fra la data di prima notifica di attivita' biologica e
la data del primo raccolto che verra' certificato come biologico.
L'organismo di controllo puo' determinare una diversa durata del
periodo di conversione, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore
degli appezzamenti, previo accordo con l'autorita' nazionale.
Alla sezione a.1 vengono iscritti gli operatori che applicano il
metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale.
Alla sezione a.2 vengono iscritti gli operatori che hanno posto in
conversione tutta la superficie aziendale.
Alla sezione a.3 vengono iscritti gli operatori che applicano il
metodo di produzione biologico sulla superficie aziendale in modo da
non ricadere nelle sezioni a.1 e a.2.
2) Modalita' di notifica
Tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie devono essere
inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Direzione generale Agricoltura Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato - Viale Silvani n. 6 - 40122
Bologna.
2.1 Prima notifica
Gli operatori che inviano la prima notifica di attivita' di
produzione biologica sono tenuti a trasmettere i seguenti documenti
all'organismo di controllo prescelto:
a) la notifica redatta secondo la modulistica allegata al DLgs 220/95
(allegato V.1);
b) certificato o visura catastale; presentare documentazione
giustificativa del diritto di disponibilita' se diverso da quello
indicato nel certificato catastale;
c) il modello 26 (qualora vi sia variazione della qualita' di
coltura) con allegata ricevuta di presentazione all'Ufficio Tecnico
erariale;
d) estratto di mappa o planimetria catastale;
e) Carta tecnica regionale per individuare l'azienda sul territorio;
f) delega in caso di piu' comproprietari;
g) autorizzazione, o richiesta di autorizzazione, per lo spandimento
a terra dei liquami zootecnici (ove previsto);
h) partita IVA (copia del certificato del numero di attribuzione);
i) autorizzazione sanitaria, o copia della richiesta, ove previsto.
Il modello A previsto dall'allegato V.1 del DLgs 220/95 di cui alla
sopraindicata lettera a), e' soggetto all'imposta di bollo
limitatamente alla pagina contenente la "dichiarazione di impegno" e
la "richiesta all'organismo di controllo".
La documentazione prevista dai punti b), e), f), g), h), i), puo'
essere sostituita anche dall'autocertificazione, in carta libera.
La trasmissione della documentazione sopra indicata costituisce
condizione indispensabile per l'iscrizione all'elenco regionale.
L'operatore biologico puo' essere iscritto in piu' sezioni
dell'elenco regionale sulla base della natura delle operazioni svolte
indicate nel riquadro 9 del Modello A di prima notifica.
La notifica di attivita' secondo il metodo biologico deve essere
sottoscritta dall'operatore biologico, definito ai sensi dell'art. 2
della L.R. 28/97, secondo una delle seguenti modalita':
- firma autenticata presso gli uffici comunali;
- firma apposta dinanzi ad un ispettore dell'organismo di controllo.
In questo caso sara' cura dell'ispettore accertarsi dell'identita'
dell'operatore mediante esibizione di un documento identificativo
(carta identita' o passaporto), di cui riportera' gli estremi
identificativi sulla notifica;
- firma apposta presso gli uffici del Servizio Produzioni
agro-alimentari e Relazioni di mercato della Direzione generale
Agricoltura.
2.2 Notifica di variazione
Gli operatori iscritti all'elenco regionale possono in ogni tempo
inviare le notifiche di variazione relative ai dati catastali e alle
strutture aziendali o a nuove attivita' utilizzando gli appositi
modelli previsti dagli allegati del DLgs 220/95 (all. V.1, mod. A,
A1, A2, B) ed integrandole con la documentazione indicata dalla
Regione Emilia-Romagna al precedente punto 2.1.
La sopracitata variazione di notifica deve essere accompagnata da una
comunicazione dell'operatore contenente i dati che subiscono
variazione.
Gli operatori biologici iscritti all'elenco regionale devono inviare
le notifiche di variazione di cui sopra, entro 30 giorni
dall'avvenuta variazione dei parametri (titolare dell'impresa o
dell'azienda, organismo di controllo, dati catastali, strutture
aziendali, nuova attivita') a suo tempo trasmessi alla Regione
Emilia-Romagna.
Nel caso di cambiamento dell'intestatario di una azienda gia'
iscritta all'elenco e/o dell'organismo di controllo, e' da
prevedersi l'invio di una nuova notifica.
2.3 Conferma di attivita'
Gli operatori biologici che sottostanno ad un organismo di controllo
decaduto, devono provvedere ad inviare la notifica di variazione
prevista dal Modello A) del DLgs 220/95; tale notifica deve essere
inviata, a mezzo raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla data di
decadenza dell'organismo di controllo pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3) Procedure di tenuta dell'elenco
3.1 Obblighi dell'organismo di controllo
Gli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita' nazionale sono
tenuti al rispetto, nelle aziende da essi controllate, almeno delle
misure di controllo e delle misure precauzionali di cui all'allegato
III del Reg. CE 2092/91, cosi' come previsto dal DLgs 220/95 di
attuazione degli artt. n. 8 e n. 9 del Regolamento medesimo.
Gli organismi di controllo sono tenuti a far pervenire, entro il
quindici di ogni mese, l'elenco di tutti gli operatori biologici
autorizzati dalla Commissione di certificazione dell'organismo di
controllo. Tale elenco e' riferito all'ultimo giorno del mese
precedente.
L'elenco deve essere inviato sia su supporto informatico che
cartaceo, vidimati con timbro dell'organismo, data e firma del
responsabile in ogni pagina. Le tipologie dei dati presenti
nell'elenco ed i relativi tracciati records verranno comunicati con
apposita circolare del Responsabile del Servizio Produzioni agricole
e Relazioni di mercato.
Nel caso in cui l'organismo di certificazione, verifichi infrazioni
od irregolarita', e' tenuto a darne immediata comunicazione alla
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari
e Relazioni di mercato.
La comunicazione di cui sopra, da inviarsi a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, dovra' riportare almeno le
seguenti informazioni:
- descrizione della tipologia dell'infrazione o irregolarita'
riscontrate, con specifica della natura del/i prodotto/i
interessato/i;
- specificazione del grado di interessamento della irregolarita' o
infrazione (intera azienda o parte di questa, con indicazione, ove
possibile, dell'appezzamento interessato);
- specificazione delle disposizioni e delle azioni correttive che
l'organismo di controllo ha determinato ai fini del ritiro del
provvedimento con l'individuazione degli specifici adempimenti che
l'operatore dovra' attuare per ristabilire la situazione di
idoneita';
- il termine entro il quale l'operatore biologico e' tenuto alla
rimozione delle condizioni di non idoneita';
- la sanzione che l'organismo di controllo intende comminare
all'operatore qualora lo stesso non provveda alla eliminazione delle
cause di non idoneita'.
3.2 Cancellazione
La cancellazione e' obbligatoria nel caso in cui l'organismo di
controllo, o altri enti abilitati alla vigilanza, rilevi la non
idoneita' dell'operatore a causa di infrazioni o irregolarita' tali
da mettere in discussione la possibilita' dell'azienda di permanere
nel sistema di controllo.
Ogni operatore ha facolta' di recedere dalla propria iscrizione
all'elenco regionale degli operatori dei prodotti biologici mediante
comunicazione, sia alla Regione che all'organismo di controllo, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di cancellazione l'operatore puo' inviare una nuova notifica
di attivita' non prima di sei mesi a partire dalla data di
comunicazione di cancellazione.
3.3 Gestione informatizzata
possibile la gestione informatizzata delle schede di
autocertificazione, e dei modelli per le notifiche, le variazioni di
notifica, la conferma di attivita', previo parere di conformita' da
parte della Direzione generale Agricoltura.
Tale gestione informatizzata delle schede non deve in alcun modo
modificare le modalita' di registrazione dei dati richiesti o
pregiudicare la possibilita' della esecuzione dei controlli previsti.
3.4 Pubblicazione dell'elenco
Entro il 30 aprile di ogni anno viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale l'elenco degli operatori dei prodotti biologici
riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'ufficio provvede, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, ad
inviare l'elenco regionale al Ministero per l'aggiornamento
dell'elenco nazionale.
I dati pubblicati comprendono il nome dell'operatore, la localita' e
la sezione di appartenenza.