REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1998, n. 860

L.R. 28/97 definizione delle procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori della agricoltura biologica dall'elenco regionale ai sensi dell'art. 5

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di stabilire le modalita' per la iscrizione, recesso  e                      
cancellazione degli operatori biologici dall'elenco regionale di cui            
all'art. 5 della L.R. 28/97 secondo quanto indicato dall'allegato 1             
che fa parte integrante della presente deliberazione;                           
b) di stabilire nel:                                                            
- 1 luglio 1998 la data di applicazione delle modalita' contenute nel           
presente atto per la presentazione delle notifiche di attivita'  di             
produzione con metodo biologico finalizzate all'iscrizione                      
nell'elenco regionale;                                                          
- 30 novembre 1998 la data entro la quale gli operatori, che hanno              
fatto pervenire le notifiche di attivita' di produzione con metodo              
biologico prima dell'1 luglio 1998, debbono regolarizzare la                    
documentazione. Oltre tale data chi non avra' presentato tutta la               
documentazione verra' automaticamente cancellato dall'elenco                    
regionale  degli operatori biologici;                                           
c) di rimandare a successivo atto deliberativo la definizione delle             
modalita' di iscrizione, recesso e cancellazione dall'elenco                    
regionale di cui all'art. 5 della L.R. 28/97, per gli operatori                 
biologici  definiti "raccoglitori";                                             
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale.                     
ALLEGATO 1                                                                      
Modalita' di accesso, recesso e cancellazione dall'elenco regionale             
degli operatori dell'agricoltura biologica in attuazione dell'art. 8            
del DLgs 220/95 e dell'art. 5 della L.R. 28/97                                  
1) Articolazione dell'elenco regionale degli operatori                          
dell'agricoltura biologica                                                      
L'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica e'                
tenuto presso la Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni           
agro- alimentari e Relazioni di mercato.                                        
L'elenco regionale degli operatori e' articolato in tre sezioni:                
a) produttori agricoli, comprendenti le persone fisiche o giuridiche            
che producono prodotti agricoli di cui all'art. 1 del Reg. (CEE)                
2092/91;                                                                        
b) preparatori, comprendenti le persone fisiche o giuridiche che                
effettuano le operazioni di conservazione e/o trasformazione,                   
condizionamento di prodotti agricoli e/o di modificazione della                 
presentazione del metodo di produzione biologico apportate                      
all'etichettatura di prodotti freschi e conservati e/o trasformati,             
anche ai fini della commercializzazione;                                        
c) raccoglitori di prodotti spontanei, comprendenti le persone                  
fisiche o giuridiche che raccolgono prodotti non soggetti a pratiche            
di coltivazione e provenienti da zone individuate, ai fini della                
commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti.                      
La sezione produttori agricoli e' a sua volta suddivisa in:                     
a.1) aziende biologiche;                                                        
a.2) aziende in conversione;                                                    
a.3) aziende miste.                                                             
Ai sensi di quanto stabilito dal Reg. CEE 2092/91, allegato 1, punto            
1, per periodo di conversione si intende:                                       
- per le colture erbacee, l'intervallo di due anni intercorrenti fra            
la data di prima notifica di attivita' biologica e la data di semina            
del prodotto che verra' certificato come biologico;                             
- per le colture perenni diverse dal prato, l'intervallo di tre anni            
intercorrenti fra la data di prima notifica di attivita' biologica e            
la data del primo raccolto che verra' certificato come biologico.               
L'organismo di controllo puo' determinare una diversa durata del                
periodo di conversione, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore               
degli appezzamenti, previo accordo con l'autorita' nazionale.                   
Alla sezione a.1 vengono iscritti gli operatori che applicano il                
metodo di produzione biologico su tutta la superficie aziendale.                
Alla sezione a.2 vengono iscritti gli operatori che hanno posto in              
conversione tutta la superficie aziendale.                                      
Alla sezione a.3 vengono iscritti gli operatori che applicano il                
metodo di produzione biologico sulla superficie aziendale in modo da            
non ricadere nelle sezioni a.1 e a.2.                                           
2) Modalita' di notifica                                                        
Tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie devono essere                  
inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente            
indirizzo: Direzione generale Agricoltura Servizio Produzioni                   
agro-alimentari e Relazioni di mercato - Viale Silvani n. 6 - 40122             
Bologna.                                                                        
2.1 Prima notifica                                                              
Gli operatori che inviano la prima notifica di attivita' di                     
produzione biologica sono tenuti a trasmettere i seguenti documenti             
all'organismo di controllo prescelto:                                           
a) la notifica redatta secondo la modulistica allegata al DLgs 220/95           
(allegato V.1);                                                                 
b) certificato o visura catastale; presentare documentazione                    
giustificativa del diritto di disponibilita' se diverso da quello               
indicato nel certificato catastale;                                             
c) il modello 26 (qualora vi sia variazione della qualita' di                   
coltura) con allegata ricevuta di presentazione all'Ufficio Tecnico             
erariale;                                                                       
d) estratto di mappa o planimetria catastale;                                   
e) Carta tecnica regionale per individuare l'azienda sul territorio;            
f) delega in caso di piu' comproprietari;                                       
g) autorizzazione, o richiesta di autorizzazione, per lo spandimento            
a terra dei liquami zootecnici (ove previsto);                                  
h) partita IVA (copia del certificato del numero di attribuzione);              
i) autorizzazione sanitaria, o copia della richiesta, ove previsto.             
Il modello A previsto dall'allegato V.1 del DLgs 220/95 di cui alla             
sopraindicata lettera a), e' soggetto all'imposta di bollo                      
limitatamente alla pagina contenente la "dichiarazione di impegno" e            
la "richiesta all'organismo di controllo".                                      
La documentazione prevista dai punti b), e), f), g), h), i), puo'               
essere sostituita anche dall'autocertificazione, in carta libera.               
La trasmissione della documentazione sopra indicata costituisce                 
condizione indispensabile per  l'iscrizione all'elenco regionale.               
L'operatore biologico puo' essere iscritto in piu' sezioni                      
dell'elenco regionale sulla base della natura delle operazioni svolte           
indicate nel riquadro 9 del Modello A di prima notifica.                        
La notifica di attivita' secondo il metodo biologico deve essere                
sottoscritta dall'operatore biologico, definito ai sensi dell'art. 2            
della L.R. 28/97, secondo una delle seguenti modalita':                         
- firma autenticata presso gli uffici comunali;                                 
- firma apposta dinanzi ad un ispettore dell'organismo di controllo.            
In questo caso sara' cura dell'ispettore accertarsi dell'identita'              
dell'operatore mediante esibizione di un documento identificativo               
(carta identita' o passaporto), di cui riportera' gli  estremi                  
identificativi sulla notifica;                                                  
- firma apposta presso gli uffici del Servizio Produzioni                       
agro-alimentari e Relazioni di mercato della Direzione generale                 
Agricoltura.                                                                    
2.2 Notifica di variazione                                                      
Gli operatori iscritti all'elenco regionale possono in ogni tempo               
inviare le notifiche di variazione relative ai dati catastali e alle            
strutture aziendali o a nuove attivita' utilizzando gli appositi                
modelli previsti dagli allegati del DLgs 220/95 (all. V.1, mod. A,              
A1, A2, B) ed integrandole con la documentazione indicata dalla                 
Regione Emilia-Romagna al precedente punto 2.1.                                 
La sopracitata variazione di notifica deve essere accompagnata da una           
comunicazione dell'operatore contenente i dati che subiscono                    
variazione.                                                                     
Gli operatori biologici iscritti all'elenco regionale devono inviare            
le notifiche di variazione di cui sopra, entro 30 giorni                        
dall'avvenuta variazione dei parametri (titolare dell'impresa o                 
dell'azienda, organismo di controllo, dati catastali, strutture                 
aziendali, nuova attivita') a suo tempo trasmessi alla Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
Nel caso di cambiamento dell'intestatario di una azienda gia'                   
iscritta all'elenco e/o dell'organismo  di controllo, e' da                     
prevedersi l'invio di una nuova notifica.                                       
2.3 Conferma di attivita'                                                       
Gli operatori biologici che sottostanno ad un organismo di controllo            
decaduto, devono provvedere ad inviare la notifica di variazione                
prevista dal Modello A) del DLgs 220/95; tale notifica deve essere              
inviata, a mezzo raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla data di                
decadenza dell'organismo di controllo pubblicata nel  Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
3) Procedure di tenuta dell'elenco                                              
3.1 Obblighi dell'organismo di controllo                                        
Gli organismi di controllo riconosciuti dall'autorita' nazionale sono           
tenuti al rispetto, nelle aziende da essi controllate, almeno delle             
misure di controllo e delle misure precauzionali di cui all'allegato            
III del Reg. CE 2092/91, cosi' come previsto dal DLgs 220/95 di                 
attuazione degli artt. n. 8 e n. 9 del Regolamento medesimo.                    
Gli organismi di controllo sono tenuti a far pervenire, entro il                
quindici di ogni mese, l'elenco di tutti gli operatori biologici                
autorizzati dalla Commissione di certificazione dell'organismo di               
controllo. Tale elenco e' riferito all'ultimo giorno del mese                   
precedente.                                                                     
L'elenco deve essere inviato sia su supporto informatico che                    
cartaceo, vidimati con timbro dell'organismo, data e firma del                  
responsabile in ogni pagina. Le tipologie dei dati presenti                     
nell'elenco ed i relativi tracciati records verranno comunicati con             
apposita circolare del Responsabile del Servizio Produzioni agricole            
e Relazioni di mercato.                                                         
Nel caso in cui l'organismo di certificazione, verifichi infrazioni             
od irregolarita', e' tenuto a darne immediata comunicazione alla                
Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni agro-alimentari            
e Relazioni di mercato.                                                         
La comunicazione di cui sopra, da inviarsi a mezzo di lettera                   
raccomandata con avviso di ricevimento, dovra' riportare almeno le              
seguenti informazioni:                                                          
- descrizione della tipologia dell'infrazione o irregolarita'                   
riscontrate, con specifica della natura del/i prodotto/i                        
interessato/i;                                                                  
- specificazione del grado di interessamento  della irregolarita' o             
infrazione (intera azienda o parte di questa, con indicazione, ove              
possibile, dell'appezzamento interessato);                                      
- specificazione delle disposizioni e delle azioni correttive che               
l'organismo di controllo ha determinato ai fini del ritiro del                  
provvedimento con l'individuazione degli specifici adempimenti che              
l'operatore dovra' attuare per ristabilire la situazione di                     
idoneita';                                                                      
- il termine entro il quale l'operatore biologico e' tenuto alla                
rimozione delle condizioni di non idoneita';                                    
- la sanzione che l'organismo di controllo  intende comminare                   
all'operatore qualora lo stesso non provveda alla eliminazione delle            
cause di non idoneita'.                                                         
3.2 Cancellazione                                                               
La cancellazione e' obbligatoria nel caso in cui l'organismo di                 
controllo, o altri enti abilitati alla vigilanza, rilevi la non                 
idoneita' dell'operatore a causa di infrazioni o irregolarita' tali             
da mettere in discussione la possibilita' dell'azienda di permanere             
nel sistema di controllo.                                                       
Ogni operatore ha facolta' di recedere dalla propria iscrizione                 
all'elenco regionale degli operatori dei prodotti biologici mediante            
comunicazione, sia alla Regione che all'organismo di controllo, a               
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.                                
In caso di cancellazione l'operatore puo' inviare una nuova notifica            
di attivita' non prima di sei mesi a partire dalla data di                      
comunicazione di cancellazione.                                                 
3.3 Gestione informatizzata                                                     
possibile la gestione informatizzata delle schede di                            
autocertificazione, e dei modelli per le notifiche, le variazioni di            
notifica, la conferma di attivita', previo parere di conformita' da             
parte della Direzione generale Agricoltura.                                     
Tale gestione informatizzata delle schede non deve in alcun modo                
modificare le modalita' di registrazione dei dati richiesti o                   
pregiudicare la possibilita' della esecuzione dei controlli previsti.           
3.4 Pubblicazione dell'elenco                                                   
Entro il 30 aprile di ogni anno viene pubblicato nel Bollettino                 
Ufficiale l'elenco degli operatori dei prodotti biologici                       
riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente.                               
L'ufficio provvede, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, ad                 
inviare l'elenco regionale al Ministero per l'aggiornamento                     
dell'elenco nazionale.                                                          
I dati pubblicati comprendono il nome dell'operatore, la localita' e            
la sezione di appartenenza.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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