REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 1998, n. 198

Dichiarazione di inammissibilita', ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a, della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35 del referendum proposto col seguente quesito referendario: "Volete voi che siano abrogate le parti degli atti amministrativi sotto riportate le quali determinano un utilizzo dei fondi per il settore sanita' a disposizione della Regione Emilia-Romagna che complessivamente determina la chiusura di molti piccoli Presidi Ospedalieri, l'apertura o l'ampliamento di nuove strutture ospedaliere piuttosto che l'utilizzo dei fondi per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere esistenti, il prevalente potenziamento delle strutture sanitarie decentrate sul territorio, comprese quelle termali, per la prevenzione, la riabilitazione diretta in particolare alla cura delle persone anziane ammalate, degli handicappati e dei malati di mente?" (omissis) (proposta n. 208)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
visto l'art. 36 dello Statuto regionale, il quale al comma 5 dispone:           
"La legge regionale regola il giudizio sulla ammissibilita' del                 
referendum abrogativo in armonia con le leggi della Repubblica,                 
assicurando che esso sia espresso da un organo autonomo e                       
indipendente";                                                                  
vista la L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, ad oggetto "Testo unico in                
materia di iniziativa popolare e referendum" che disciplina la                  
materia relativa alla presente deliberazione;                                   
dato atto che in data 26 giugno 1998 e' stata depositata, ai sensi              
dell'art. 13 della norma anzi citata, una istanza referendaria                  
contenente il seguente quesito referendario:                                    
"Volete voi che siano abrogate le parti degli atti amministrativi               
sotto riportate le quali determinano un utilizzo dei fondi per il               
settore sanita' a disposizione della Regione Emilia-Romagna che                 
complessivamente determina la chiusura di molti piccoli Presidi                 
Ospedalieri, l'apertura o l'ampliamento di nuove strutture                      
ospedaliere piuttosto che l'utilizzo dei fondi per la                           
ristrutturazione delle strutture ospedaliere esistenti, il prevalente           
potenziamento delle strutture sanitarie decentrate sul territorio,              
comprese quelle termali, per la prevenzione, la riabilitazione                  
diretta in particolare alla cura delle persone anziane ammalate,                
degli handicappati e dei malati di mente?                                       
Volete voi che siano abrogate le parti degli atti legislativi e                 
amministrativi sotto riportate?" (omissis)                                      
unitamente ai moduli vidimati contenenti oltre 300 firme di cittadini           
promotori, come risulta dal relativo verbale di deposito prot.                  
8638/DG del 26 giugno 1998;                                                     
dato atto che detta istanza referendaria, recante il protocollo 8637            
del 26 giugno 1998, e' stata trasmessa con nota prot. 8774/I del 30             
giugno 1998 alla Commissione consultiva per i procedimenti                      
referendari e d'iniziativa popolare per il "parere vincolante                   
sull'ammissibilita' del referendum" come espressamente previsto dal             
comma 1 dell'art. 16 della L.R. 35/97;                                          
esaminata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 27/7/1998 la              
copia del verbale manoscritto dell'anzi indicata Commissione,                   
pervenuto in data 22 luglio 1998, prot. n. 9835, la quale, in merito            
al referendum di cui trattasi, si e' espressa, nella seduta del 20              
luglio 1998 per l'inammissibilita' dello stesso;                                
dato atto che l'Ufficio di Presidenza, nella citata seduta, ha                  
ritenuto di acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa detto              
parere, e che a tal fine ha incaricato il Direttore generale,                   
responsabile del procedimento, di inviare una nota in tal senso alla            
Commissione di cui trattasi;                                                    
dato atto che detta Commissione, nuovamente riunitasi in data                   
30/7/1998, a seguito della ricezione di detta nota, ns. prot. n.                
10057/DG del 28 luglio 1998, ha trasmesso, con nota ns. prot. n.                
10168 del 30/7/1998, copia conforme del verbale n. 7, relativo alla             
seduta del 20/7/1998 e n. 8, relativo alla seduta del 30/7/1998, i              
quali cosi dispongono:                                                          
VERBALE N. 7                                                                    
(omissis) "La Commissione, dopo ampia discussione, esaminati entrambi           
i quesiti posti                                                                 
delibera                                                                        
visto l'art. 14, comma 6, L.R. 35/97, che prevede che i quesiti                 
referendari debbano essere formulati in termini semplici e chiari,              
visto il comma 2 del medesimo articolo che richiede anche                       
l'indicazione de "Il numero degli articoli e dei commi nonche' le               
parti dell'atto amministrativo sui quali e' richiesto il referendum",           
ritenuto che, con riferimento al comma 2, il quesito referendario               
inviato a questa Commissione non indichi esattamente il numero degli            
articoli e dei commi nonche' le parti degli atti oggetto di                     
referendum (che dovrebbero quantomeno essere riportate virgolettate,            
onde evitare commistioni con le rubriche degli articoli o degli atti            
e con mere esposizioni da parte dei promotori, ingenerando confusione           
in chi legge),                                                                  
ritenuto inoltre che il rilievo che precede appalesi che il quesito             
non appaia conforme al comma 6 dell'articolo 14 relativo alla                   
previsione di semplicita' e di chiarezza del quesito,                           
P.Q.M.                                                                          
esprime all'unanimita', ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R.              
35/97, parere di inammissibilita' delle proposte referendarie                   
trasmesse a questa Commissione con nota 30/6/1998, protocolli 8773/1            
e 8774/1." (omissis)                                                            
VERBALE N. 8                                                                    
(omissis) "La Commissione                                                       
- vista la nota prot. n. 10057/DG del 28/7/1998, pervenuta il                   
29/7/1998 a firma del dott. Pietro Curzio e premesso altresi' che e'            
pervenuta una comunicazione (peraltro non richiesta dalla Commissione           
a norma del comma 6, art. 44, L.R. 35/97), a firma del Consigliere              
regionale Carlo Rasmi per conto del Comitato promotore dei referendum           
8773/I Tit. XXI b1/1(33) e 8774/I Tit. XXI b1/8(23);                            
- ferma restando la delibera contenuta nel verbale n. 7 del 20/7/1998           
di cui si trasmette copia dattiloscritta conforme all'originale;                
- in relazione alle note citate;                                                
- premesso che i due quesiti referendari vanno valutati nella loro              
integralita', cioe' con riferimento alle parti degli atti normativi             
ed amministrativi di cui si chiede l'abrogazione, in quanto                     
altrimenti il quesito sarebbe privo di oggetto;                                 
- ritenuto altresi' che sia giuridicamente improponibile una                    
distinzione tra quesito referendario e quesito sintetico, dal momento           
che non e' ipotizzabile una chiamata alle urne sulla base della mera            
sintesi del quesito stesso;                                                     
- ritenuto inoltre che la locuzione "sintesi" dell'oggetto del                  
referendum di cui al comma 4, art. 14, L.R. 35/97, sia invece da                
intendersi come facente riferimento alla rubrica del referendum e non           
gia' ad una formulazione sintetica del quesito stesso;                          
- nell'interpretare il comma 6, art. 14, L.R. 35/97, alla luce della            
giurisprudenza della Corte Costituzionale in sede di giudizio di                
ammissibilita' dei referendum, secondo la quale la semplicita' e la             
chiarezza dei termini in cui il quesito viene espresso deve essere              
necessariamente tale da non ingenerare dubbi nell'elettore o                    
difficolta' di lettura e comprensione del quesito;                              
- rilevato che entrambi i quesiti referendari difettano dei requisiti           
di cui al comma 6, art. 14, L.R. 35/97, che sono, appunto, la                   
semplicita' e chiarezza nonche' il riferimento a problemi omogenei e            
ben individuati;                                                                
- rilevato, quanto al riferimento alla deliberazione contenuta nel              
verbale n. 7 del 20/7/1998 ed alla nota prot. n. 10057/DG del                   
28/7/1998 a firma del Direttore generale del Consiglio regionale, che           
la Commissione ha inteso richiamare integralmente il contenuto del              
comma 2, art. 14, L.R. 35/97, anche in relazione al fatto che il                
quesito referendario n. 8774/I Tit. XXI b1/8(23) dice testualmente              
"volete voi che siano abrogate le parti di atti legislativi ed                  
amministrativi sottoriportate?";                                                
- rilevato che l'elettore, data la molteplicita' degli atti                     
amministrativi e legislativi richiamati nei quesiti, non sarebbe                
posto nella condizione di esprimere una volonta' referendaria                   
univoca, lineare e non contradditoria in relazione all'enorme numero            
di quesiti intimamente connessi tra loro, non scindibili, il che                
minerebbe la stessa democrazia dello strumento referendario;                    
- rilevato infine che le osservazioni contenute nel II paragrafo                
della citata nota a firma del dott. Pietro Curzio, a quanto e' dato             
capire, confermano che i quesiti referendari sui quali questa                   
Commissione deve dare il parere, vanno intesi nella loro                        
integralita', cioe' comprensivi anche del testo delle norme e dei               
provvedimenti amministrativi di cui si chiede l'abrogazione;                    
tutto cio' premesso                                                             
in ordine ai due quesiti intesi nella loro integralita', si                     
confermano i rilievi sopraesposti e, soprattutto, la mancanza dei               
requisiti di semplicita' e chiarezza di cui al comma 6, art. 14, L.R.           
35/97, tanto da indurre nell'elettore incertezza e difficolta' di               
lettura e di espressione di voto.                                               
La Commissione ribadisce pertanto il parere di inammissibilita' delle           
due proposte referendarie.Cosi' deliberato all'unanimita'." (omissis)           
Richiamato l'art. 17, comma 3, della L.R. 35/97, che dispone: "Se la            
Commissione consultiva accerta che il quesito contrasta con le                  
disposizioni degli articoli 12 e 14, l'Ufficio di Presidenza dichiara           
l'inammissibilita' del referendum.";                                            
dato comunque atto che si e' dato corso all'attivita' prevista al               
comma 2, art. 17 della sopra citata L.R. 35/97;                                 
dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 4 -                
comma 6 - della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni,              
dal Direttore generale in merito alla regolarita' tecnica nonche'               
alla legittimita' della presente deliberazione;                                 
a voti unanimi                                                                  
delibera:                                                                       
a - di dichiarare, sulla base del parere vincolante della Commissione           
consultiva per i procedimenti referendari, espresso con gli atti                
riportati in premessa, l'inammissibilita' del referendum proposto col           
quesito referendario trascritto nella parte narrativa del presente              
atto;                                                                           
b - di trasmettere copia del presente atto, ai soggetti indicati                
nell'istanza referendaria quali destinatari delle comunicazioni                 
relative al procedimento in esame;                                              
c - di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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