DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 luglio 1998, n. 197
Dichiarazione di inammissibilita', ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a, della L.R. 25 ottobre 1997, n. 35 del referendum proposto col seguente quesito referendario: "Volete voi che siano abrogate le parti degli atti amministrativi che complessivamente stabiliscono per la Regione Emilia-Romagna una dotazione di posti letto pari al 5,0 per mille abitanti che e' inferiore allo standard di 5,5 per mille abitanti (senza riferimento alcuno al fenomeno della mobilita' extra regionale) stabilito dal dettato legislativo nazionale, nonche' quelle che stabiliscono una ulteriore riduzione dei posti letto in Emilia-Romagna per i prossimi anni al di sotto dei 5,0 posti letto per mille abitanti?" (omissis) (proposta n. 207)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
visto l'art. 36 dello Statuto regionale, il quale al comma 5 dispone:
"La legge regionale regola il giudizio sulla ammissibilita' del
referendum abrogativo in armonia con le leggi della Repubblica,
assicurando che esso sia espresso da un organo autonomo e
indipendente";vista la L.R. 25 ottobre 1997, n. 35, ad oggetto "Testo
unico in materia di iniziativa popolare e referendum" che disciplina
la materia relativa alla presente deliberazione;
dato atto che in data 26 giugno 1998 e' stata depositata, ai sensi
dell'art. 13 della norma anzi citata, una istanza referendaria
contenente il seguente quesito referendario:
"Volete voi che siano abrogate le parti degli atti amministrativi che
complessivamente stabiliscono per la Regione Emilia-Romagna una
dotazione di posti letto pari al 5,0 per mille abitanti che e'
inferiore allo standard di 5,5 per mille abitanti (senza riferimento
alcuno al fenomeno della mobilita' extra regionale) stabilito dal
dettato legislativo nazionale, nonche' quelle che stabiliscono una
ulteriore riduzione dei posti letto in Emilia-Romagna per i prossimi
anni al di sotto dei 5,0 posti letto per mille abitanti?
Volete voi che siano abrogate le parti degli atti amministrativi
sotto riportate?" (omissis)
unitamente ai moduli vidimati contenenti oltre 300 firme di cittadini
promotori, come risulta dal relativo verbale di deposito prot.
8639/DG del 26 giugno 1998;
dato atto che detta istanza referendaria, recante il protocollo 8636
del 26 giugno 1998, e' stata trasmessa con nota prot. 8773/I del 30
giugno 1998 alla Commissione consultiva per i procedimenti
referendari e d'iniziativa popolare per il "parere vincolante
sull'ammissibilita' del referendum" come espressamente previsto dal
comma 1 dell'art. 16 della L.R. 35/97;
esaminata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 27/7/1998 la
copia del verbale manoscritto dell'anzi indicata Commissione,
pervenuto in data 22 luglio 1998, prot. n. 9835, la quale, in merito
al referendum di cui trattasi, si e' espressa, nella seduta del 20
luglio 1998 per l'inammissibilita' dello stesso;
dato atto che l'Ufficio di Presidenza, nella citata seduta, ha
ritenuto di acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa detto
parere, e che a tal fine ha incaricato il Direttore generale,
responsabile del procedimento, di inviare una nota in tal senso alla
Commissione di cui trattasi;
dato atto che detta Commissione, nuovamente riunitasi in data
30/7/1998, a seguito della ricezione di detta nota, ns. prot. n.
10057/DG del 28 luglio 1998, ha trasmesso, con nota ns. prot. n.
10168 del 30/7/1998, copia conforme del verbale n. 7, relativo alla
seduta del 20/7/1998 e n. 8, relativo alla seduta del 30/7/1998, i
quali cosi' dispongono:
VERBALE N. 7
(omissis) "La Commissione, dopo ampia discussione, esaminati entrambi
i quesiti posti
delibera
visto l'art. 14, comma 6, L.R. 35/97, che prevede che i quesiti
referendari debbano essere formulati in termini semplici e chiari,
visto il comma 2 del medesimo articolo che richiede anche
l'indicazione de "Il numero degli articoli e dei commi nonche' le
parti dell'atto amministrativo sui quali e' richiesto il referendum",
ritenuto che, con riferimento al comma 2, il quesito referendario
inviato a questa Commissione non indichi esattamente il numero degli
articoli e dei commi nonche' le parti degli atti oggetto di
referendum (che dovrebbero quantomeno essere riportate virgolettate,
onde evitare commistioni con le rubriche degli articoli o degli atti
e con mere esposizioni da parte dei promotori, ingenerando confusione
in chi legge),
ritenuto inoltre che il rilievo che precede appalesi che il quesito
non appaia conforme al comma 6 dell'articolo 14 relativo alla
previsione di semplicita' e di chiarezza del quesito,
P.Q.M.
esprime all'unanimita', ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R.
35/97, parere di inammissibilita' delle proposte referendarie
trasmesse a questa Commissione con nota 30/6/1998, protocolli 8773/1
e 8774/1." (omissis)
VERBALE N.8
(omissis) "La Commissione
- vista la nota prot. n. 10057/DG del 28/7/1998, pervenuta il
29/7/1998 a firma del dott. Pietro Curzio e premesso altresi' che e'
pervenuta una comunicazione (peraltro non richiesta dalla Commissione
a norma del comma 6, art. 44, L.R. 35/97), a firma del Consigliere
regionale Carlo Rasmi per conto del Comitato promotore dei referendum
8773/I Tit. XXI b1/1(33) e 8774/I Tit. XXI b1/8(23);
- ferma restando la delibera contenuta nel verbale n. 7 del 20/7/1998
di cui si trasmette copia dattiloscritta conforme all'originale;
- in relazione alle note citate;
- premesso che i due quesiti referendari vanno valutati nella loro
integralita', cioe' con riferimento alle parti degli atti normativi
ed amministrativi di cui si chiede l'abrogazione, in quanto
altrimenti il quesito sarebbe privo di oggetto;
- ritenuto altresi' che sia giuridicamente improponibile una
distinzione tra quesito referendario e quesito sintetico, dal momento
che non e' ipotizzabile una chiamata alle urne sulla base della mera
sintesi del quesito stesso;
- ritenuto inoltre che la locuzione "sintesi" dell'oggetto del
referendum di cui al comma 4, art. 14, L.R. 35/97, sia invece da
intendersi come facente riferimento alla rubrica del referendum e non
gia' ad una formulazione sintetica del quesito stesso;
- nell'interpretare il comma 6, art. 14, L.R. 35/97, alla luce della
giurisprudenza della Corte Costituzionale in sede di giudizio di
ammissibilita' dei referendum, secondo la quale la semplicita' e la
chiarezza dei termini in cui il quesito viene espresso deve essere
necessariamente tale da non ingenerare dubbi nell'elettore o
difficolta' di lettura e comprensione del quesito;
- rilevato che entrambi i quesiti referendari difettano dei requisiti
di cui al comma 6, art. 14, L.R. 35/97, che sono, appunto, la
semplicita' e chiarezza nonche' il riferimento a problemi omogenei e
ben individuati;
- rilevato, quanto al riferimento alla deliberazione contenuta nel
verbale n. 7 del 20/7/1998 ed alla nota prot. n. 10057/DG del
28/7/1998 a firma del Direttore generale del Consiglio regionale, che
la Commissione ha inteso richiamare integralmente il contenuto del
comma 2, art. 14, L.R. 35/97, anche in relazione al fatto che il
quesito referendario n. 8774/I Tit. XXI b1/8(23) dice testualmente
"volete voi che siano abrogate le parti di atti legislativi ed
amministrativi sottoriportate?";
- rilevato che l'elettore, data la molteplicita' degli atti
amministrativi e legislativi richiamati nei quesiti, non sarebbe
posto nella condizione di esprimere una volonta' referendaria
univoca, lineare e non contradditoria in relazione all'enorme numero
di quesiti intimamente connessi tra loro, non scindibili, il che
minerebbe la stessa democrazia dello strumento referendario;
- rilevato infine che le osservazioni contenute nel II paragrafo
della citata nota a firma del dott. Pietro Curzio, a quanto e' dato
capire, confermano che i quesiti referendari sui quali questa
Commissione deve dare il parere, vanno intesi nella loro
integralita', cioe' comprensivi anche del testo delle norme e dei
provvedimenti amministrativi di cui si chiede l'abrogazione;
tutto cio' premesso
in ordine ai due quesiti intesi nella loro integralita', si
confermano i rilievi sopraesposti e, soprattutto, la mancanza dei
requisiti di semplicita' e chiarezza di cui al comma 6, art. 14, L.R.
35/97, tanto da indurre nell'elettore incertezza e difficolta' di
lettura e di espressione di voto.
La Commissione ribadisce pertanto il parere di inammissibilita' delle
due proposte referendarie.
Cosi' deliberato all'unanimita'." (omissis)
richiamato l'art. 17, comma 3, della L.R. 35/97, che dispone: "Se la
Commissione consultiva accerta che il quesito contrasta con le
disposizioni degli articoli 12 e 14, l'Ufficio di Presidenza dichiara
l'inammissibilita' del referendum.";
dato comunque atto che si e' dato corso all'attivita' prevista al
comma 2, art. 17 della sopra citata L.R. 35/97;
dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 4 -
comma 6 - della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Direttore generale in merito alla regolarita' tecnica nonche'
alla legittimita' della presente deliberazione;
a voti unanimi
delibera:
a - di dichiarare, sulla base del parere vincolante della Commissione
consultiva per i procedimenti referendari, espresso con gli atti
riportati in premessa, l'inammissibilita' del referendum proposto col
quesito referendario trascritto nella parte narrativa del presente
atto;
b - di trasmettere copia del presente atto, ai soggetti indicati
nell'istanza referendaria quali destinatari delle comunicazioni
relative al procedimento in esame;
c - di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.