LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29
MODIFICHE ALLA L.R. 28 DICEMBRE 1992, N. 49 RECANTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482"
Art. 2
Modifica all'art. 4 della L.R. 49/92
1. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 49 e' cosi'
modificato:
"3. Il Collegio e' integrato da un medico specialista nelle
discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dall'Azienda
sanitaria locale, per gli accertamenti relativi alle condizioni
psichiche degli invalidi, unicamente nei casi di cui all'art. 3,
comma 3, lett. b).".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 15 settembre 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 49
citata alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 4 - Collegi medici: composizione
omissis
3. Il Collegio e' integrato da un medico specialista nelle discipline
neurologiche o psichiatriche dipendente dalla Unita' sanitaria locale
quando l'accertamento da compiere riguardi un invalido affetto da
minorazioni psichiche.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Cantoni e Giacomino,
presentato in data 4 maggio 1998; oggetto consiliare n. 3710 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 239 in data 15 maggio 1998;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
Sociale" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 13 del 21
luglio 1998, con relazione scritta della consigliera Cantoni;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1998,
atto n.138/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1788/4.1.8/C.G. del
9 settembre 1998.