REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1998, n. 29

MODIFICHE ALLA L.R. 28 DICEMBRE 1992, N. 49 RECANTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295 E DEI COLLEGI MEDICI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica all'art. 3 della L.R. 49/92                                            
1. La lett. b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992,             
n. 49 e' cosi' modificata:                                                      
"b) un medico specialista delle discipline neurologiche o                       
psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche            
qualora il richiedente risulti sprovvisto di certificazione                     
specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in data non             
anteriore a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della            
Commissione sanitaria;".                                                        
NOTE AL TITOLO                                                                  
1) La Legge 15 ottobre 1990, n. 295 concerne Modifiche ed                       
integrazioni all'articolo 3 del DL 30 maggio 1988, n. 173,                      
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1988, n. 291, e            
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie               
delle minorazioni e malattie invalidanti.                                       
2) Il testo dell'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482                      
concernente Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso            
le pubbliche Amministrazioni e le aziende private, e' il seguente:              
"Art. 20 - Accertamento sanitario                                               
L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare               
possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado                     
dell'invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute o                
all'incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli                  
impianti.                                                                       
L'accertamento sanitario di cui al precedente comma e' demandato ad             
un Collegio medico, nominato dal Prefetto, che ha sede presso                   
l'Ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale,              
che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in             
rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato                    
dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma                       
dell'articolo 15; il lavoratore puo' farsi assistere da un medico di            
fiducia.                                                                        
Lo stesso Collegio medico di cui al precedente comma decide, su                 
ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilita' dello stato               
fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto                   
dell'assunzione o successivamente.                                              
Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del Collegio                
medico, allontani dal lavoro l'invalido gia' assunto ovvero si                  
rifiuti di assumerlo, e' tenuto a corrispondere a questi le                     
retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca             
favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro e' altresi'           
tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le             
sue condizioni fisiche.                                                         
Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di            
lavoro ha facolta' di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle           
per le quali fu assunto purche' compatibili con le condizioni fisiche           
dell'invalido stesso.                                                           
L'onere relativo e' a carico del datore di lavoro o dell'associazione           
di categoria del richiedente la visita.".                                       
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 28                 
dicembre 1992, n. 49 concernente Norme per il funzionamento delle               
Commissioni sanitarie di cui alla Legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei           
Collegi medici di cui all'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482,            
era il seguente:                                                                
"Art. 3 - Composizione delle Commissioni sanitarie                              
omissis                                                                         
3. La Commissione per l'accertamento degli stati di invalidita'                 
civile e' composta, oltre che dal presidente, da:                               
omissis                                                                         
b) un medico specialista delle discipline neurologiche, psichiatriche           
o psicologiche nei casi in cui l'accertamento riguardi le condizioni            
psichiche;                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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