DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1998, n. 295
Ricorso ex art. 21, Legge 833/78 proposto dall'ITS Geometri "B. Pascal" di Reggio Emilia - Decisione richiesta sospensiva provvedimenti di cui al verbale di prescrizione CV/31/98 del 29/4/1998 e al verbale di disposizione CV/35/98 del 7/5/1998 redatti dal SPSAL dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato dall'ITS Geometri "Blaise Pascal" di
Reggio Emilia, nella persona del Preside avverso i provvedimenti di
cui ai verbali redatti dal Servizio Prevenzione Sicurezza negli
ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio
Emilia del 22/4 del 29/4 e del 7/5/1998;
visti i verbali succitati;
considerato che il verbale del 22/4/1998 e' un atto di constatazione
e che in quanto tale non contiene provvedimenti prescrittivi o
dispositivi per il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
rilevato che i provvedimenti del verbale CV/31/98 del 29/4/1998 sono
prescrizioni di cui all'art. 20 del DLgs 758/94 e che quindi sono
state impartite dal Servizio nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, cosi'
come previsto dal DLgs 758/94, e percio' non possono essere opposte
in sede amministrativa;
rilevata quindi l'incompetenza del Presidente della Regione a
decidere relativamente al verbale sopracitato;
considerato che per quanto attiene al verbale di disposizione n.
CV/35/98 del 7/5/1998 le doglianze di cui al ricorso si riferiscono
ai punti 6 e 7, i quali rispettivamente attengono all'adozione di
azioni tese alla maggior sicurezza in pendenza dei lavori di un
cantiere presente nell'edificio scolastico ed alla organizzazione
della formazione dei lavoratori;
ritenuto che l'esecutivita' dei provvedimenti di cui ai sopracitati
punti 6 e 7, prima della valutazione nel merito della questione, non
possa costituire per la ricorrente un onere tale da configurare la
sussistenza di un grave motivo tale da giustificare la sospensione
dell'esecutivita' dei provvedimenti impugnati, in quanto attiene ad
azioni di organizzazione;
constatato che la motivazione espressa nel ricorso per giustificare
la impossibilita' ad ottemperare nei termini previsti prende in
considerazione il particolare periodo scolastico (scrutini, esami,
ferie);
considerata inoltre la possibilita' di richiedere al Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro una proroga dei
termini per l'ottemperanza;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali, in merito alla legittimita' del presente
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione Collettiva dell'Assessorato alla Sanita' in
ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.
4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di
Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;
decreta:
a) l'incompetenza per quanto attiene al verbale n. CV/31/98 del
29/4/1998 in quanto emesso dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di lavoro nell'esercizio dell'attivita' di polizia
giudiziaria, secondo le procedure previste dal DLgs 758/94;
b) di non accogliere la richiesta di sospensione dell'esecutivita'
dei provvedimenti impugnati di cui al verbale di disposizione n.
CV/35/98 del 7/5/1998, in quanto attengono ad azioni di
organizzazione peraltro soggette alla eventuale concessione di
proroga dei termini di ottemperanza.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA