REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1998, n. 295

Ricorso ex art. 21, Legge 833/78 proposto dall'ITS Geometri "B. Pascal" di Reggio Emilia - Decisione richiesta sospensiva provvedimenti di cui al verbale di prescrizione CV/31/98 del 29/4/1998 e al verbale di disposizione CV/35/98 del 7/5/1998 redatti dal SPSAL dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato dall'ITS Geometri "Blaise Pascal" di                
Reggio Emilia, nella persona del Preside avverso i provvedimenti di             
cui ai verbali redatti dal Servizio Prevenzione Sicurezza negli                 
ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio               
Emilia del 22/4 del 29/4 e del 7/5/1998;                                        
visti i verbali succitati;                                                      
considerato che il verbale del 22/4/1998 e' un atto di constatazione            
e che in quanto tale non contiene provvedimenti prescrittivi o                  
dispositivi per il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;             
rilevato che i provvedimenti del verbale CV/31/98 del 29/4/1998 sono            
prescrizioni di cui all'art. 20 del DLgs 758/94 e che quindi sono               
state impartite dal Servizio nell'esercizio delle funzioni di polizia           
giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, cosi'            
come previsto dal DLgs 758/94, e percio' non possono essere opposte             
in sede amministrativa;                                                         
rilevata quindi l'incompetenza del Presidente della Regione a                   
decidere relativamente al verbale sopracitato;                                  
considerato che per quanto attiene al verbale di disposizione n.                
CV/35/98 del 7/5/1998 le doglianze di cui al ricorso si riferiscono             
ai punti 6 e 7, i quali rispettivamente attengono all'adozione di               
azioni tese alla maggior sicurezza in pendenza dei lavori di un                 
cantiere presente nell'edificio scolastico ed alla organizzazione               
della formazione dei lavoratori;                                                
ritenuto che l'esecutivita' dei provvedimenti di cui ai sopracitati             
punti 6 e 7, prima della valutazione nel merito della questione, non            
possa costituire per la ricorrente un onere tale da configurare la              
sussistenza di un grave motivo tale da giustificare la sospensione              
dell'esecutivita' dei provvedimenti impugnati, in quanto attiene ad             
azioni di organizzazione;                                                       
constatato che la motivazione espressa nel ricorso per giustificare             
la impossibilita' ad ottemperare nei termini previsti prende in                 
considerazione il particolare periodo scolastico (scrutini, esami,              
ferie);                                                                         
considerata inoltre la possibilita' di richiedere al Servizio                   
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro una proroga dei                
termini per l'ottemperanza;                                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali, in merito alla legittimita' del presente             
atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41 e della direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione Collettiva dell'Assessorato alla Sanita' in                
ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.           
4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di              
Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                                          
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;                                    
decreta:                                                                        
a) l'incompetenza per quanto attiene al verbale n. CV/31/98 del                 
29/4/1998 in quanto emesso dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli           
ambienti di lavoro nell'esercizio dell'attivita' di polizia                     
giudiziaria, secondo le procedure previste dal DLgs 758/94;                     
b) di non accogliere la richiesta di sospensione dell'esecutivita'              
dei provvedimenti impugnati di cui al verbale di disposizione n.                
CV/35/98 del 7/5/1998, in quanto attengono ad azioni di                         
organizzazione peraltro soggette alla eventuale concessione di                  
proroga dei termini di ottemperanza.                                            
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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