DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1998, n. 290
Decisione in ordine al ricorso di cui all'art. 21, Legge 833/78 proposto dalla ditta Alla Grotta Srl avverso il verbale di verifica n. 707/c del 14/11/1997 redatto dal Settore impiantistico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato dalla ditta Alla Grotta Srl di Russi di
Romagna;
visto il verbale di verifica n. 707/c del 14/11/1997 redatto dal
Servizio impiantistico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Ravenna;
sospesi i termini della decisione nell'attesa di un'integrazione,
cosi' come annunciato dall'Azienda ricorrente;
richiesto il parere alla organizzazione rappresentativa del datore di
lavoro;
richieste altresi' le controdeduzioni al Settore impiantistico
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna;
rilevato che dalla lettera del ricorso risultava essere proposto
genericamente "contro parte delle prescrizioni impartite";
tenuto conto che il Settore verbalizzante ha comunicato l'avvenuta
ottemperanza delle disposizioni che riguardano la richiesta di
documentazione;
considerato anche che il parere espresso dalla organizzazione
rappresentativa dell'Azienda ricorrente si riferisce escluisivamente
alla disposizione del verbale di cui all'oggetto che impartisce: "che
l'impiantistica elettrica AD-FT sia installata esternamente alle zone
CIZ2 originate dallo sfiato della valvola di sicurezza, e comunque ad
una distanza in aria dall'armadio di riduzione gas non inferiore a
quella prevista dall'appendice T della norma CEI 64.2",
implicitamente si ritiene che l'opposizione inerisca la suddetta
disposizione;
considerato inoltre che la disposizione, a differenza della
prescrizione, non consta nell'ordine dell'applicazione pedissequa di
una norma, ma e' uno strumento che consente di adattare la norma
stessa alla situazione concreta ai fini del miglioramento della
sicurezza;
constatato che il riferimento all'appendice T delle norme CEI 64-2 di
cui alla disposizione in questione, anziche' alle regole generali
previste dalla normativa CEI 64-2, e' stato determinato in quanto non
essendo stato possibile, per il Settore, verificare oggettivamente le
condizioni di ventilazione, questo ha ritenuto necessario richiedere
il posizionamento dell'impiantistica elettrica, attualmente
posizionata a ridosso dell'armadio di riduzione di gas (ubicato nella
zona AD determinata dallo sfiato della valvola di sicurezza) ad una
distanza in aria di almeno 50 cm cosi' come previsto dalla succitata
appendice T per alcuni impianti;
considerato quindi che la disposizione risulta idonea ad incrementare
le condizioni di sicurezza;
rilevato che l'Azienda ricorrente ha la facolta' di proporre al
Settore verbalizzante eventuali soluzioni alternative al problema di
pari o di superiore efficacia in relazione alle condizioni di
sicurezza;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;
decreta:
di non accogliere il ricorso di cui in premessa, in quanto la
disposizione impugnata di cui al verbale di verifica n. 707/c del
14/11/1997 redatto dal Settore impiantistico dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ravenna e' tesa a ridurre i rischi potenziali
determinati dalla presenza dell'impiantistica elettrica attualmente
posizionata a ridosso dell'armadio di riduzione di gas.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA