REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 1998, n. 290

Decisione in ordine al ricorso di cui all'art. 21, Legge 833/78 proposto dalla ditta Alla Grotta Srl avverso il verbale di verifica n. 707/c del 14/11/1997 redatto dal Settore impiantistico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato dalla ditta Alla Grotta Srl di Russi di             
Romagna;                                                                        
visto il verbale di verifica n. 707/c del 14/11/1997 redatto dal                
Servizio impiantistico del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda             
Unita' sanitaria locale di Ravenna;                                             
sospesi i termini della decisione nell'attesa di un'integrazione,               
cosi' come annunciato dall'Azienda ricorrente;                                  
richiesto il parere alla organizzazione rappresentativa del datore di           
lavoro;                                                                         
richieste altresi' le controdeduzioni al Settore impiantistico                  
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna;                                
rilevato che dalla lettera del ricorso risultava essere proposto                
genericamente "contro parte delle prescrizioni impartite";                      
tenuto conto che il Settore verbalizzante ha comunicato l'avvenuta              
ottemperanza delle disposizioni che riguardano la richiesta di                  
documentazione;                                                                 
considerato anche che il parere espresso dalla organizzazione                   
rappresentativa dell'Azienda ricorrente si riferisce escluisivamente            
alla disposizione del verbale di cui all'oggetto che impartisce: "che           
l'impiantistica elettrica AD-FT sia installata esternamente alle zone           
CIZ2 originate dallo sfiato della valvola di sicurezza, e comunque ad           
una distanza in aria dall'armadio di riduzione gas non inferiore a              
quella prevista dall'appendice T della norma CEI 64.2",                         
implicitamente si ritiene che l'opposizione inerisca la suddetta                
disposizione;                                                                   
considerato inoltre che la disposizione, a differenza della                     
prescrizione, non consta nell'ordine dell'applicazione pedissequa di            
una norma, ma e' uno strumento che consente di adattare la norma                
stessa alla situazione concreta ai fini del miglioramento della                 
sicurezza;                                                                      
constatato che il riferimento all'appendice T delle norme CEI 64-2 di           
cui alla disposizione in questione, anziche' alle regole generali               
previste dalla normativa CEI 64-2, e' stato determinato in quanto non           
essendo stato possibile, per il Settore, verificare oggettivamente le           
condizioni di ventilazione, questo ha ritenuto necessario richiedere            
il posizionamento dell'impiantistica elettrica, attualmente                     
posizionata a ridosso dell'armadio di riduzione di gas (ubicato nella           
zona AD determinata dallo sfiato della valvola di sicurezza) ad una             
distanza in aria di almeno 50 cm cosi' come previsto dalla succitata            
appendice T per alcuni impianti;                                                
considerato quindi che la disposizione risulta idonea ad incrementare           
le condizioni di sicurezza;                                                     
rilevato che l'Azienda ricorrente ha la facolta' di proporre al                 
Settore verbalizzante eventuali soluzioni alternative al problema di            
pari o di superiore efficacia in relazione alle condizioni di                   
sicurezza;                                                                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla                     
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della             
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.           
2541 del 4/7/1995;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo            
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                 
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;                             
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;                                    
decreta:                                                                        
di non accogliere il ricorso di cui in premessa, in quanto la                   
disposizione impugnata di cui al verbale di verifica n. 707/c del               
14/11/1997 redatto dal Settore impiantistico dell'Azienda Unita'                
sanitaria locale di Ravenna e' tesa a ridurre i rischi potenziali               
determinati dalla presenza dell'impiantistica elettrica attualmente             
posizionata a ridosso dell'armadio di riduzione di gas.                         
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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