DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1998, n. 272
Rimotivazione dell'esclusione della AGIDI Soc. Coop. di Modena dal riconoscimento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/93
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 6 settembre 1993, n. 33 "Norme per l'attivita'
dell'Ente autonomo Teatro comunale, della Cineteca di Bologna, dei
Teatri stabili e dei Centri di produzione della regione
Emilia-Romagna";
visto il bando per il riconoscimento dei Teatri stabili e dei Centri
di produzione privati adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 4728 del 20/9/1994, esecutiva a norma di legge;
visto il decreto dell'Assessore al Turismo, Cultura e Qualita' urbana
n. 231 del 23/12/1994 con il quale e' stato costituito il gruppo di
lavoro per l'esame delle domande di riconoscimento regionale;
visti i verbali relativi all'istruttoria compiuta dal gruppo di
lavoro, conservati agli atti del competente Servizio;
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 679 del 17
agosto 1995, avente per oggetto "Riconoscimento Teatri stabili e
Centri di produzione ai sensi dell'art. 4, L.R. 33/93";
considerato che:
- la AGIDI Soc. Coop. a r.l., con sede a Modena, ha promosso ricorso
al TAR Emilia-Romagna - con sede a Bologna - avverso al decreto di
riconoscimento di cui al punto precedente;
- con sentenza n. 29/97, il TAR ha accolto - nei limiti - il ricorso
di cui sopra, sotto i profili e per le motivazioni che qui si ritiene
opportuno riportare integralmente:
"(omissis)
Ma proprio a questo proposito, ritiene il Collegio che tale giudizio
- almeno nella parte in cui si escludono finalita' educative
nell'attivita' teatrale dell'AGIDI, ed in cui il programma del Teatro
Michelangelo (sede teatrale specifica di AGIDI stessa) viene
giudicato limitato ad un concetto di "vetrina" (con negativo riflesso
sull'aggancio con realta' regionale) - appare determinato da una
carente valutazione di tutte le connotazioni dell'attivita' e delle
iniziative della ricorrente, difettando infatti ogni considerazione
circa l'attivita' programmata per le scuole ed il corso di
aggiornamento organizzato per gli insegnanti (vedi, in particolare, a
questo proposito, programma di attivita' per le stagioni 94/95,
95/96, 96/97), elementi questi che, in base alle stesse previsioni
del bando di partecipazione (cfr., ad es., indicazione dei contenuti
della relazione sull'attivita' svolta e da svolgere: pag. 17 e pag.
18) ed agli stessi criteri di valutazione precisati dal Gruppo di
lavoro (vedi pag. 4 verbale 20/1/1995), costituiscono, in linea di
massima e salvo diverso motivato avviso dell'Organo preposto
all'esame delle domande di riconoscimento, indici del carattere
educativo delle iniziative dell'Organismo teatrale che li proponga, e
quindi, almeno sotto questo aspetto, del positivo livello culturale
delle iniziative stesse.
Di tali elementi, come s'e' detto, nella specie l'Amministrazione,
stando alla motivazione dell'atto impugnato, non sembra affatto aver
tenuto conto nella valutazione della ricorrente, sicche' il giudizio
che sorregge, nel suo insieme, l'esclusione di AGIDI, appare viziato
per difetto d'istruttoria e carenza di motivazione, secondo la
prospettazione dell'istante medesima. (omissis)";
- la sentenza del TAR annulla l'atto di riconoscimento regionale
impugnato dalla AGIDI, solamente nei limiti dell'interesse della
ricorrente e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell'Amministrazione, il che non significa pertanto l'ingresso
automatico al riconoscimento di cui alla L.R. 33/93 da parte della
AGIDI, ma il dovere, da parte della Regione Emilia-Romagna, di
rimotivare sul profilo specifico evidenziato dalla sentenza;
- all'adempimento di cui al punto precedente si e' provveduto con
l'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143
del 18/4/1997 avente per oggetto "Motivazione dell'esclusione della
AGIDI Soc. Coop. dal riconoscimento ai sensi dell'art. 4, L.R. 33/93
di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 679/95";
- avverso al decreto 143/97 citato al punto precedente, la AGIDI ha
promosso ricorso al TAR Emilia-Romagna;
- con sentenza 100/98 il TAR Emilia-Romagna, Sez. II, ha accolto il
ricorso di cui sopra ed ha ordinato all'Amministrazione regionale di
provvedere a dare esecuzione alla precedente sentenza del TAR 29/97
rilevando in particolare che:
- nel bando di concorso per il riconoscimento dei teatri stabili solo
il requisito della "stabilita' del nucleo artistico", appare legato
al biennio pregresso, sicche' l'interpretazione data dalla Regione
nel provvedimento adottato in esecuzione alla sentenze del TAR 29/97
"appare del tutto arbitraria";
- occorre riconvocare il Gruppo di lavoro a suo tempo nominato con
decreto assessorile, in quanto "... nel caso di riesame o di esame di
partecipante escluso all'origine o valutato illegittimamente, tale
compito spetta allo stesso organo che ha provveduto per tutti gli
altri partecipanti...";
ritenuto pertanto di:
- dover procedere al riesame della documentazione complessiva
allegata alla domanda di riconoscimento a suo tempo presentata alla
Regione da parte della AGIDI, sulla base degli obiettivi e dei
criteri specificati nella L.R. 33/93 e nel bando approvato con
delibera della Giunta regionale n. 4728 del 20/9/1994, e tenuto conto
delle indicazioni emergenti dalle sentenze del TAR sopracitate;
- dover in particolare riconvocare il gruppo di lavoro istituito col
citato decreto assessorile, affinche' proceda a detto riesame;
considerato che detto gruppo di lavoro ha espresso la valutazione in
questione nella riunione del 18/5/1998, della quale si riporta
integralmente il verbale:
"Gencarelli informa che non possono essere presenti alla riunione
Odorado Bertanti, per motivi di salute, e Gabriella Montera,
segretaria del gruppo di lavoro, per motivi familiari. In seguito,
nell'esporre i motivi che hanno determinato la convocazione del
gruppo di lavoro e, al fine di una esatta individuazione dell'oggetto
della seduta odierna, propone una rilettura collegiale dei seguenti
atti, consegnati in copia ai presenti:
- testo della L.R. 33/93;
- bando per il riconoscimento dei teatri stabili;
- decreto del Presidente della RER 679/95;
- sentenza del TAR 29/97;
- decreto del Presidente della RER 143/97;
- ricorso al TAR di AGIDI di Modena;
- sentenza del TAR 100/98.
Si procede di conseguenza ad un riesame della documentazione a suo
tempo presentata da AGIDI in allegato alla domanda di riconoscimento
ai sensi della L.R. 33/93, alla luce di quanto stabilito dal bando di
riconoscimento e dei criteri precisati nei verbali del 20/1/1995, del
31/1/1995 e del 20/3/1995 del gruppo di lavoro.
Si procede quindi alla verifica del possesso da parte di AGIDI delle
condizioni di ammissibilita' indicate dal bando (elevato valore
artistico e culturale, stabilita' del nucleo artistico, dotazione di
sede teatrale, direzione artistica e organizzativa in esclusiva,
regolare pagamento dei contributi previdenziali), rilevando che
risultano rispettate le seguenti condizioni:
- stabilita' del nucleo artistico;
- dotazione di sede teatrale;
- direzione artistica ed organizzativa in esclusiva;
- regolare pagamento dei contributi previdenziali.
Per quanto riguarda la valutazione dell'elevato valore artistico e
culturale si pone particolare attenzione ai seguenti documenti
presentati a corredo della domanda:
- dati sull'attivita' svolta nelle stagioni precedenti (1992/1993 e
1993/1994), allegati 4), 4.1), 4.2), 4.3), 4.4), 4.5), 4.6);
- relazione riferita alle stagioni precedenti (1992/1993 e
1993/1994), allegato 5);
- programma di massima per il triennio successivo di attivita'
(stagioni 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997), allegato 6).
A tale proposito si rileva che:
- la lettura della documentazione suesposta porta in via prioritaria
a considerare l'attivita' del richiedente rivolta essenzialmente ad
un teatro "di cartellone" piu' che ad un teatro "di progetto":
singoli artisti, anche di grande valore, non determinato
necessariamente un elevato valore artistico culturale complessivo
della programmazione di un teatro.
Si rileva inoltre che l'attivita' prevalente del richiedente, sia per
quanto riguarda gli spettacoli prodotti sia per quelli ospitati, si
esplica nell'ambito del teatro comico, tendenza che negli ultimi anni
si e' sviluppata nel panorama nazionale della prosa, anche in
riferimento all'azione di promozione e divulgazione esercitata dal
mezzo televisivo, ottenendo fra l'altro un ampio successo di
pubblico, dimostrato anche dagli incassi da biglietti ed abbonamenti.
Il teatro comico non e' di per se' di basso valore artistico
culturale, tuttavia a tale riguardo, si riscontra una posizione
contradditoria da parte dello stesso richiedente. Da un lato,
infatti, a pag. 2 della relazione sul programma di massima di
attivita' per il triennio 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 con una
dichiarazione d'intenti il richiedente afferma: Infatti le scelte
compiute dalle compagnie che andremo ad allestire sempre piu' si
allontanano dal genere comico (pur senza rinnegare il passato ed
ignorare il carattere ed il temperamento degli autori e degli attori
che sono ormai da anni il nucleo artistico dell'impresa) per
affrontare i grandi temi del "sociale" e del "civile". Dall'altro
lato la successiva descrizione della programmazione per la stagione
1994/1995 smentisce tale volonta' di superamento di una propria
identita' fortemente orientata al genere comico. Pertanto si rileva
incongruenza fra la dichiarata prospettiva progettuale e l'attivita'
della stagione 1994/1995.
- l'attivita' definita "complementare" nella documentazione
presentata non e' in grado di alterare il giudizio espresso nel punto
precedente (si vedano le rassegne "Dall'operetta al Musical", "Comici
Comix", "Ridere e ridere", rassegna dialettale, "Comico al
femminile");
- le rappresentazioni degli spettacoli prodotti da AGIDI si
verificano prevalentemente fuori dai confini regionali a confermare
la rilevante funzione di distribuzione svolta dal soggetto in
questione (stagione 1992/1993, spettacoli di produzione propria; in
sede 10, in regione 75, fuori regione 331. Stagione 1993/1994: in
sede 8, in regione 40, fuori regione 179);
- per quanto riguarda l'attivita' educativa rivolta alle scuole
(aggiornamento per insegnanti e rappresentazioni per studenti),
svolta nel biennio 1992/1993 e 1993/1994, essa risulta
particolarmente scarsa nei suo contenuti e supportata da una
documentazione insufficiente (nella Relazione riferita all'ultimo
biennio di attivita', l'unico accenno e' a pag. 14:
te promosse particolari iniziative di coinvolgimento delle scuole. In
particolare ci siamo rivolti alle scuole superiori e all'Azienda
speciale per il Diritto allo studio - Opera Universitaria di Modena.
Anche nelle proposte alla scuola abbiamo stremamente portato avanti
il discorso della drammaturgia contemporanea ottenendo grandi
risultati con spettacoli come "Volevamo essere gli U2", "Lo strano
caso di Felice C.", "La Provincia di Jimmy", "Il diario di Anna
Frank">>.
Dai dati finanziari si rileva che nella stagione 92/93 la rassegna
per le scuole ha avuto costi diretti per Lire 15,6 milioni e incassi
per Lire 12,5 milioni; nella stagione 93/94 i costi ammontavano a
Lire 21,8 milioni e gli incassi a Lire 16,7. Da questi dati si desume
lo scarso investimento per l'attivita' educativa da parte del
soggetto, che presente per l'anno 1992 costi totali di circa 2,4
miliardi e per il 1993 costi totali di 4,9 miliardi.
Per quanto riguarda il triennio successivo, la previsione
programmatica di attivita' educative rivolte alle scuole da parte di
AGIDI, oltre a risultare sommaria (si vedano le 16 righe comprese fra
pag. 12 e pag. 13 della relazione illustrativa), non pone obiettivi
apprezzabili ne' qualitativamente, ne' quantitativamente. Gli scarsi
obiettivi proposti non sono minimamente paragonabili con i livelli
medi di offerta di teatro con finalita' educative presenti nella
regione Emilia-Romagna. Si nota fra l'altro che il programma per le
scuole 1994/1995 comprende solo spettacoli ospitati e nessuna
produzione diretta, secondo un approccio non confrontabile con
l'impegno artistico e sociale che caratterizza le compagnie operanti
in Emilia-Romagna, confermando la natura di teatro "di cartellone"
anziche' "di progetto". L'unico corso di aggiornamento rivolto agli
insegnanti si esaurisce in 7 lezioni per 14 ore complessive, senza
specificare se sia riconosciuto dalle autorita' scolastiche.
Dopo il riesame della documentazione presentata da AGIDI, ai fini
della valutazione che il nucleo e' chiamato ad esprimere ai sensi
della L.R. 33/93 e relativo bando, il nucleo stesso, per le
motivazioni sopraesposte, all'unanimita' ritiene che l'attivita'
complessivamente documentata dal soggetto non risponda al requisito
di "elevato valore artistico e culturale", previsto dalla legge e dal
relativo bando come condizione di ammissibilita'.
Infine si procede alla stesura ed alla lettura dettagliata del
presente verbale, che viene approvato all'unanimita' e sottoscritto.
Si dichiara pertanto sciolta la riunone.".
Preso atto della valutazione sopraesposta e pertanto ritenuto di non
riconoscere la AGIDI Soc. Coop a r.l. di Modena come teatro stabile e
centro di produzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 33/93;
ritenuto pertanto di dover revocare il proprio precedente decreto n.
143 del 18/4/1997;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'area Cultura e Turismo Alessandro Chili in merito alla
legittimita' del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta
2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero Giovanni Serpe in merito alla
regolarita' tecnica del presente decreto, ai sensi del succitato
articolo di legge e della succitata deliberazione;
decreta:
1) di escludere, per le ragioni espresse in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate, la AGIDI Soc. Coop. a r.l., con
sede a Modena, dal riconoscimento dei Teatri stabili e centri di
produzione ai sensi dell'art. 4, L.R. 33/93;
2) di revocare il precedente decreto presidenziale n. 143 del
18/4/1997.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA