REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Designazione dei rappresentanti della Regione per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Arturo Toscanini di Parma, nonche' alla nomina del Collegio dei revisori della Fondazione medesima (L.R. 9 aprile 1990, n. 26)

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/94 (Nomine di competenza                     
regionale) si informa che la Giunta regionale deve provvedere alla              
designazione dei rappresentanti della Regione per la ricostituzione             
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Arturo Toscanini di           
Parma, nonche' alla nomina del Collegio dei revisori della Fondazione           
medesima (L.R. 9 aprile 1990, n. 26).                                           
1) La designazione si riferisce ai 6 componenti del Consiglio di                
amministrazione della Fondazione A. Toscanini di Parma da nominarsi             
con decreto del Presidente della Giunta regionale; la nomina si                 
riferisce ai 3 membri effettivi, fra cui il Presidente, e ai due                
supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione, cosi'           
come previsto dallo statuto della stessa.                                       
2) I candidati devono possedere i requisiti di onorabilita' indicati            
dall'art. 3 della L.R. 24/94 nella parte sottoriportata: "I requisiti           
di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovano nelle              
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e                
successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di                
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena                
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e            
successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti             
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e del RD 16                
marzo 1942, n. 267.". Devono altresi' possedere i requisiti di                  
esperienza indicati nella delibera della Giunta regionale 1510/97 e             
cioe': Svolgimento di attivita' di amministrazione, direzione o                 
controllo nel settore pubblico o privato, anche come dipendenti. La             
valutazione sara' effettuata in base ai seguenti criteri: - ambito              
territoriale della struttura in cui e' stata svolta l'attivita', se             
trattasi di Ente pubblico (internazionale, nazionale, regionale,                
subregionale, ecc.); - dimensioni della struttura in cui e' stata               
svolta l'attivita' (da attestare su dati accertabili di bilancio) e             
sua natura (societa', fondazione, associazione ed altro) se trattasi            
di organismo privato; - durata dell'incarico e continuita' dello                
svolgimento dell'attivita'. Per quanto riguarda i candidati a                   
componenti di Collegi sindacali e' richiesta l'iscrizione al Registro           
dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e                
Giustizia ai sensi del DLgs 88/92. Infine non devono trovarsi nelle             
situazioni di incompatibilita' indicate dall'art. 4 della L.R. 24/94            
nella parte sottoriportata: "In ogni caso sussiste incompatibilita'             
con le funzioni di: a) membro del Parlamento nazionale od europeo o             
di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente              
oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione            
provinciale; b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o            
ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art.           
3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;             
c) magistrato ordinario, amministratore, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura           
dello Stato; e) membro delle Forze armate o di Polizia, in                      
servizio.".                                                                     
3) Gli emolumenti saranno stabiliti all'insediamento degli organi.              
4) La durata dell'incarico dei consiglieri e' quinquennale; dei                 
revisori dei conti triennale.                                                   
5) L'organo competente e' la Giunta regionale;                                  
6)                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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