REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1425

Determinazione criteri e modalita' attuative delle misure di politica regionale del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 45/96

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare le procedure, i criteri e le modalita' relative alla            
presentazione delle domande di concessione di contributi previsti               
dagli articoli 5, 6 (per le motivazioni citate nelle premesse e qui             
integralmente riportate) della L.R. 45/96 cosi' come indicato nelle             
disposizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e           
sostanziale della presente deliberazione;                                       
2) di affidare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa               
alla Rolo Banca 1473 SpA di Bologna il ritiro delle domande di                  
contributo per le iniziative finanziabili previste dagli articoli               
sopraindicati della L.R. 45/96;                                                 
3) di approvare per le ragioni espresse in premessa lo schema di                
convenzione gratuita fra la Regione Emilia-Romagna e Rolo Banca 1473            
SpA di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e                    
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla                   
sottoscrizione della convenzione provvedera' il Responsabile di                 
Servizio competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/92, cosi come            
sostituito dall'art. 26 della L.R. 31/94, e della delibera di Giunta            
2541/95;                                                                        
4) di stabilire che l'onere finanziario afferente all'applicazione              
della presente deliberazione e' previsto per il 1998 in complessive             
Lire 2.600.000.000, e per il 1999 in Lire 4.800.000.000, dando atto             
che, anche in funzione delle risultanze dell'attuazione delle misure            
gia' attivate e previste dai sopracitati artt.5 e 6 della L.R. 45/96,           
si provvedera' con successivo atto alla rideterminazione degli                  
importi da destinare agli interventi a sostegno dell'occupazione per            
il 1999;                                                                        
5) di dare atto che con successivi provvedimenti, ad avvenuta                   
sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 3), il              
Direttore generale competente per area, in applicazione della                   
normativa regionale vigente, provvedera' all'approvazione delle                 
graduatorie delle richieste ammissibili a finanziamento, alla                   
concessione dei relativi contributi, previa acquisizione della                  
documentazione di cui alla Legge 55/90 e successive modificazioni               
limitatamente ai beneficiari individuati dall'art. 3 del DLgs n. 490            
dell'8 agosto 1994, nonche' all'impegno della relativa spesa, tenuto            
conto di quanto previsto dal punto 3 della Parte II dell'Allegato A,            
sui pertinenti capitoli di bilancio nei limiti degli importi indicati           
al successivo punto 6) e alla liquidazione della stessa ricorrendo le           
condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito            
dall'art. 14 della L.R. 40/94 e tenuto conto di quanto indicato                 
all'art. 5 della convenzione sopra richiamata;                                  
6) di dare atto inoltre che l'onere finanziario complessivo per il              
1998 di Lire 2.600.000.000 risulta cosi' suddiviso:                             
- Lire 1.000.000.000 per il finanziamento delle iniziative ammesse              
nella quarta scadenza del 31 dicembre 1997;                                     
- Lire 1.600.000.000 per il finanziamento delle iniziative ammesse              
nella prima scadenza del 30 settembre 1998;                                     
7) di stabilire che l'importo complessivo di Lire 2.600.000.000 trova           
copertura sui seguenti capitoli:                                                
- quanto a Lire 286.000.000 sul Capitolo 75522 "Interventi a sostegno           
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A, L.R. 25 novembre 1996,             
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Regolamento CE 2081/93. Quota           
Regione";                                                                       
- quanto a Lire 1.144.000.000 sul Capitolo 75518 "Interventi a                  
sostegno dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A, L.R. 25                   
novembre 1996, n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Fondo di                 
rotazione nazionale (art. 27, Legge 845/78; art. 5, Legge 183/87 e              
Regolamento CE 2081/93) - Mezzi statali";                                       
- quanto a Lire 1.170.000.000 sul Capitolo 75520 "Interventi a                  
sostegno dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A, L.R. 25                   
novembre 1996, n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4) Regolamento CE            
2081/93) Contributo CE sul FSE";                                                
del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, che sono dotati della            
necessaria disponibilita';                                                      
8) di stabilire che le quote di finanziamento previste in complessive           
Lire 4.800.000.000 per il 1999, da rideterminare come precisato al              
punto 4), troveranno copertura sui capitoli corrispondenti ai                   
capitoli di bilancio per l'esercizio 1998 richiamati al precedente              
punto 7) nel rispetto delle percentuali di finanziamento stabilite a            
carico delle diverse fonti (mezzi regionali, statali, FSE)                      
dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 1999;                     
9) di dare atto che i fondi che verranno erogati dagli organismi                
comunitari e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale                
verranno introitati rispettivamente sui Cap. 4731 e Cap. 2966 dello             
stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;                       
10) di dare atto inoltre che, relativamente alla quota di Fondo                 
sociale europeo la programmazione regionale e' mantenuta all'interno            
dei finanziamenti assegnati dalla CE sul Fondo sociale europeo;                 
11) di dare atto altresi' che, relativamente alla quota di                      
cofinanziamento nazionale, la programmazione regionale sara'                    
mantenuta all'interno dei finanziamenti che saranno assegnati dal               
Ministero del Lavoro, e dal Ministero del Tesoro sul Fondo di                   
rotazione nazionale;                                                            
12) di dare atto che le risorse resesi disponibili a seguito di                 
revoche, a norma del citato art. 18 della L.R. 45/96, di contributi             
concessi per le iniziative avviate nel corso del 1997, saranno                  
utilizzate per il finanziamento delle iniziative ammesse nel corso              
dello stesso esercizio, consentendo - ricorrendone i presupposti -              
l'estensione della medesima procedura alle annualita' 1998 e 1999;              
13) di disporre la pubblicazione integrale dell'Allegato A della                
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia            
Romagna.                                                                        
ALLEGATO A                                                                      
Determinazione criteri e modalita' attuative delle misure di politica           
regionale del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 45/96                
Premessa                                                                        
L'applicazione e l'attuazione delle disposizioni relative alle                  
"Misure di politica regionale del lavoro" di cui alla L.R. 45/96, e'            
stata accompagnata durante tutto il 1997 da interventi continui di              
monitoraggio e di valutazione al fine di verificarne l'efficienza e             
l'efficacia in termini di ricaduta occupazionale. Dalla prima                   
attuazione a carattere sperimentale delle stesse misure, si sono                
acquisite utili indicazioni per rendere la programmazione degli                 
interventi sempre piu' finalizzata al sostegno dell'occupazione. Le             
presenti disposizioni intendono, quindi, dare attuazione nel biennio            
1998/1999 agli articoli 5 e 6 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45                
"Misure di politica regionale del lavoro" e proseguire gli interventi           
determinati con delibere della Giunta regionale 544, 645 e 814                  
(pubblicate nei Bollettini Ufficiali regionali 50/96 e 55/96).                  
Le disposizioni contenute nel presente documento si dividono in                 
cinque parti cosi' composte:                                                    
PARTE I                                                                         
1. Progetti occupazionali in aree svantaggiate - articolo 5, L.R.               
45/96                                                                           
1.1 Iniziative per l'inserimento al lavoro in aree svantaggiate                 
1.2 Iniziative per la creazione di lavoro autonomo in aree                      
svantaggiate                                                                    
1.3 Iniziative per la delocalizzazione di lavoro in aree svantaggiate           
2. Interventi a sostegno della mobilita' geografica - articolo 6,               
L.R. 45/96                                                                      
2.1 Iniziative per favorire l'inserimento socio-economico                       
PARTE II                                                                        
1. Durata e cumulabilita' delle iniziative                                      
2. Modalita' di presentazione delle domande                                     
3. Modalita' di istruttoria                                                     
4. Criteri di priorita'                                                         
5. Modalita' di erogazione dei contributi                                       
PARTE III                                                                       
1. Controlli                                                                    
2. Obblighi dei beneficiari                                                     
3. Revoche                                                                      
PARTE IV                                                                        
1. Risorse finanziarie                                                          
2. Disposizioni Fondo sociale europeo                                           
PARTE V                                                                         
1. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di contributo           
2. Documentazione per liquidazione contributi                                   
3. Informazioni e comunicazioni                                                 
PARTE I                                                                         
1. Progetti occupazionali in aree svantaggiate - articolo 5, L.R.               
45/96                                                                           
La misura si caratterizza come un insieme di iniziative per                     
l'ampliamento della base occupazionale con la finalita' di sostenere            
lo sviluppo economico di aree della regione che presentano                      
particolari difficolta' socio economiche.                                       
Le suddette aree sono individuate:                                              
a) dalla normativa comunitaria - Regolamento CEE 2081/92 - Obiettivo            
5b, cosi' come definiti dalla decisione della Commissione Europea C94           
n. 3787 del 23 dicembre 1997;                                                   
b) dalla normativa comunitaria - Regolamento CEE 2081/92 - Obiettivo            
2, cosi' come definiti dalla decisione della Commissione Europea                
94/169/CE e 96/472/CE;                                                          
c) dai programmi speciali d'area, di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n.           
30, cosi' come definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 538            
del 15/4/1997: Area portuale di Ravenna, Basso Ferrarese, Azioni                
integrate Val Tidone e Alta Val Luretta.                                        
In particolare la Regione Emilia-Romagna concede contributi secondo             
le modalita' e i criteri di seguito stabiliti per le seguenti                   
iniziative svolte nelle suddette aree:                                          
1.1. Iniziative per l'inserimento al lavoro in aree svantaggiate                
1.2. Iniziative per la creazione di lavoro autonomo in aree                     
svantaggiate                                                                    
1.3. Iniziative per la delocalizzazione di lavoro in aree                       
svantaggiate                                                                    
In considerazione delle specificita' sociali ed economiche delle tre            
tipologie di area svantaggiata, individuate da programmazioni con               
diverse finalita' di sviluppo, si produrranno differenti graduatorie            
per ognuna delle iniziative previste. Al riguardo si precisa che la             
localizzazione dell'iniziativa in una delle aree svantaggiate e'                
definita dalla sede di lavoro del destinatario della stessa, che nel            
caso non corrisponda alla sede legale dell'impresa deve essere                  
segnalata come sede operativa nella domanda di contributo.                      
1.1. Iniziative per l'inserimento al lavoro in aree svantaggiate                
1. Obiettivo dell'iniziativa                                                    
Favorire l'inserimento al lavoro in imprese localizzate in aree                 
svantaggiate. Sostenere l'occupazione favorendo l'inserimento nel               
lavoro di personale disoccupato o precedentemente assunto a tempo               
determinato.                                                                    
2. Beneficiari                                                                  
Possono presentare domanda: le imprese in possesso dei requisiti di             
piccola e media impresa stabilite dalla definizione comunitaria di              
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie                   
imprese", pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996.                          
3. Requisiti delle iniziative ammesse                                           
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato dei destinatari,            
anche attraverso la trasformazione di precedente contratto di                   
formazione lavoro o di apprendistato, nel caso di giovani di eta'               
inferiore ai 32 anni.                                                           
4. Destinatari delle iniziative ammesse                                         
Sono destinatari delle iniziative i seguenti soggetti:                          
a) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', disoccupati iscritti           
alle liste di prima classe da almeno 12 mesi; requisiti dei                     
destinatari: avere compiuto il quarantesimo anno di eta' e i 32 anni            
se provenienti da imprese artigiane                                             
b) giovani e donne in cerca di prima occupazione, disoccupati o                 
assunti con CFL o apprendistato requisiti dei destinatari: eta'                 
inferiore ai 32 anni e condizione di disoccupazione definita dal                
Fondo sociale europeo                                                           
c) disoccupati requisiti dei destinatari: non ricompresi nelle altre            
tipologie.                                                                      
5. Contributo pubblico                                                          
L'entita' del contributo pubblico per le iniziative 1.1. e' stabilito           
nella misura:                                                                   
- di Lire 13.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui            
alla lettera a) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui              
alla lettera a) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 10.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui            
alla lettera b) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 6.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui              
alla lettera b) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 3.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui             
alla lettera c) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 1.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui              
alla lettera c) del precedente punto 4.                                         
L'entita' dei contributi sopra stabiliti e' aumentata di Lire                   
2.000.000 qualora i destinatari siano portatori di handicap di cui              
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti nelle liste provinciali             
per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482           
e successive modificazioni.                                                     
L'entita' del contributo stabilito per i destinatari di cui al punto            
4 e' dimezzata qualora l'iniziativa riguardi la trasformazione di               
contratto di formazione lavoro o apprendistato in contratto a tempo             
indeterminato.                                                                  
Per i destinatari delle iniziative iscritti nelle liste di mobilita'            
la misura del contributo sopra previsto e' ridotto di Lire 100.000              
per ogni mese per il quale al momento dell'assunzione e' ancora                 
prevista la corresponsione dell'indennita' di mobilita'.                        
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo             
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in            
meno rispetto al tempo pieno. Al riguardo, si sottolinea che il                 
richiedente dovra' indicare anche nel caso di assunzioni a tempo                
parziale, il numero delle ore a tempo pieno previste                            
contrattualmente.                                                               
1.2. Iniziative per la creazione di lavoro autonomo in aree                     
svantaggiate                                                                    
1. Obiettivo dell'iniziativa                                                    
Favorire la creazione di lavoro autonomo in aree svantaggiate.                  
Sostenere l'occupazione favorendo la creazione autonoma di occasioni            
di lavoro da parte di personale disoccupato o in cerca di prima                 
occupazione.                                                                    
2. Beneficiari                                                                  
Possono presentare domanda: imprese in possesso dei requisiti di                
piccola e media impresa stabilite dalla definizione comunitaria di              
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie                   
imprese", pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996.                          
3. Requisiti delle iniziative ammesse                                           
La costituzione e l'avvio di nuove imprese anche in forma societaria            
o cooperativa che offrano garanzie di stabilita' del posto di lavoro            
creato.                                                                         
4. Destinatari delle iniziative ammesse                                         
Sono destinatari delle iniziative i soci o titolari d'impresa che               
partecipino all'attivita' dell'impresa in termini di lavoro diretto e           
che siano in possesso dei seguenti requisiti:                                   
a) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', disoccupati iscritti           
alle liste di prima classe da almeno 12 mesi;                                   
b) giovani e donne in cerca di prima occupazione o disoccupate;                 
requisiti dei destinatari: giovani di eta' inferiore ai 32 anni in              
condizione di disoccupazione definita dal Fondo sociale europeo.                
5. Contributo pubblico                                                          
L'entita' del contributo pubblico per le iniziative 1.2. e' stabilito           
nella misura:                                                                   
- di Lire 15.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui            
alla lettera a) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 10.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui             
alla lettera a) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 12.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui            
alla lettera b) del precedente punto 4;                                         
- di Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui              
alla lettera b) del precedente punto 4.                                         
L'entita' dei suddetti contributi e' aumentata di Lire 5.000.000                
qualora la composizione societaria dell'impresa sia formata in                  
maggioranza da donne.                                                           
1.3. Iniziative per la delocalizzazione del lavoro in aree                      
svantaggiate                                                                    
1. Obiettivo dell'iniziativa                                                    
Favorire la creazione di nuove unita' produttive in aree                        
svantaggiate. Sostenere l'occupazione favorendo l'inserimento al                
lavoro di personale disoccupato o assunto a tempo determinato.                  
2. Beneficiari                                                                  
Possono presentare domanda: le imprese in possesso dei requisiti di             
piccola e media impresa stabilite dalla definizione comunitaria di              
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie                   
imprese", pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996.                          
3. Requisiti delle iniziative ammesse                                           
Devono prevedere l'attivazione da parte di imprese di nuove unita'              
produttive e l'assunzione a tempo indeterminato dei destinatari da              
occupare nelle nuove unita' produttive.                                         
4. Destinatari delle iniziative ammesse                                         
Sono destinatari delle iniziative i lavoratori disoccupati o assunti            
con contratto di formazione lavoro o di apprendistato.                          
5. Contributo pubblico                                                          
L'entita' del contributo pubblico per le iniziative 1.3. e' stabilito           
nella misura:                                                                   
- di Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile;                   
- di Lire 4.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile.                    
L'entita' dei contributi sopra stabiliti e' aumentata di Lire                   
2.000.000 qualora i destinatari siano portatori di handicap di cui              
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti nelle liste provinciali             
per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482            
e successive modificazioni.                                                     
L'entita' dei contributi sopra stabiliti sono dimezzati qualora                 
l'iniziativa riguardi la trasformazione di contratto di formazione              
lavoro o apprendistato in contratto a tempo indeterminato.                      
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo             
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in            
meno rispetto al tempo pieno. Al riguardo, si sottolinea che il                 
richiedente dovra' indicare anche nel caso di assunzioni a tempo                
parziale, il numero delle ore a tempo pieno previste                            
contrattualmente.                                                               
2. Interventi a sostegno della mobilita' geografica - articolo 6,               
L.R. 45/96                                                                      
La misura si caratterizza come un insieme di iniziative per sostenere           
l'inserimento socio-economico di lavoratori interessati da processi             
di mobilita' geografica per ragioni professionali.                              
In particolare la Regione Emilia-Romagna concede contributi secondo             
le modalita' e i criteri di seguito stabili per le seguenti                     
iniziative:                                                                     
2.1 Iniziative per favorire l'inserimento socio-economico                       
1. Obiettivo dell'iniziativa                                                    
Favorire l'inserimento socio-economico dei lavoratori interessati da            
processi di mobilita' all'interno della regione per ragioni                     
professionali legate a processi di crisi riorganizzazione aziendale o           
a rischio di perdere il posto di lavoro.                                        
2. Beneficiari                                                                  
Possono presentare domanda: i cittadini e cittadine italiane,                   
comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti stabiliti               
dalle presenti disposizioni che lavorino e risiedano in                         
Emilia-Romagna.                                                                 
3. Requisiti delle iniziative ammesse                                           
Cambio di domicilio che comporti uno spostamento superiore ai 50                
chilometri all'interno della regione Emilia-Romagna in seguito                  
all'assunzione o alla rilocalizzazione dell'unita' produttiva.                  
4. Destinatari delle iniziative ammesse                                         
Sono destinatari delle iniziative i seguenti soggetti: lavoratori               
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso imprese            
emiliano-romagnole.                                                             
5. Contributo pubblico                                                          
Il contributo pubblico intende sostenere le spese di trasporto per il           
trasferimento della residenza del destinatario e del nucleo familiare           
nella provincia sede di lavoro e le conseguenti spese di ricerca di             
alloggio.                                                                       
L'entita' del contributo pubblico e' stabilito nella misura:                    
- di Lire 4.000.000 se l'inserimento comporta una distanza superiore            
ai 50 chilometri;                                                               
- di Lire 6.000.000 se l'inserimento comporta una distanza superiore            
ai 100 chilometri.                                                              
L'entita' del contributo sopra stabilito al fine di sostenere                   
l'accesso ai servizi scolastici e per l'infanzia e' aumentata di Lire           
1.000.000 per ogni figlio minore nel nucleo familiare del                       
destinatario, fino ad un massimo di Lire 3.000.000.                             
PARTE II                                                                        
1. Durata e cumulabilita' delle iniziative                                      
Possono essere ammesse le iniziative avviate non prima dell'1                   
settembre 1997.                                                                 
Per tutte le iniziative per avvio si intende la data di assunzione a            
tempo indeterminato o la trasformazione dell'assunzione a tempo                 
indeterminato del destinatario ad eccezione delle iniziative 1.2 per            
le quali l'avvio e' la data di attivazione dell'impresa dichiarata              
alla Camera di Commercio.                                                       
Non e' ammesso il cumulo di piu' iniziative da parte dello stesso               
beneficiario qualora si rivolgano ad unico destinatario.                        
2. Modalita' di presentazione delle domande                                     
Le domande di contributo, e la relativa documentazione richiesta,               
(vedi il Punto 1 - Parte V) dovranno essere presentate, dopo la                 
pubblicazione delle presenti disposizioni nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia-Romagna, presso le filiali Rolo Banca 1473 SpA             
della regione Emilia-Romagna entro 12 mesi dall'avvio dell'iniziativa           
per la quale si richiede il contributo, e comunque non oltre le                 
scadenze previste dalle presenti disposizioni.                                  
Le domande pervenute alla Regione Emilia-Romagna o presentate alla              
Rolo Banca 1473 SpA prima dell'approvazione delle presenti                      
disposizioni sono considerate inammissibili e i richiedenti in                  
possesso dei requisiti, sono invitati a presentare regolare domanda             
nel corso delle scadenze previste nel biennio 1998/1999 (Punto 1 -              
Parte IV) utilizzando l'apposita modulistica. Le domande dovranno               
essere redatte in carta semplice, sottoscritte con firma autenticata            
ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo             
schema predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e in distribuzione              
presso le suddette filiali Rolo Banca SpA e presso l'Ufficio                    
relazioni con il pubblico - Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna.                
Le domande incomplete delle informazioni richieste o prive della                
documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti                    
necessari per l'istruttoria non saranno ammesse al finanziamento.               
3. Modalita' di istruttoria                                                     
La Regione Emilia-Romagna istruisce le domande pervenute entro il               
termine previsto per ogni scadenza in ordine cronologico di arrivo,             
attraverso un programma informatico denominato Interventi a sostegno            
del lavoro - ISOLA. Attraverso il suddetto programma si                         
verificheranno, in base agli elementi contenuti nelle richieste di              
contributo, i requisiti dei richiedenti e dei destinatari delle                 
iniziative, nonche' le caratteristiche delle stesse. Il controllo e             
la verifica sulla documentazione allegata alle domande sara' a cura             
del Servizio Politiche del lavoro.                                              
L'istruttoria si concludera' con una verifica:                                  
- sull'ammissibilita' al finanziamento o in caso negativo degli                 
eventuali motivi di esclusione;                                                 
- sull'ammontare del contributo pubblico ammissibile;                           
- sulle priorita' rispetto alla definizione delle graduatorie.                  
Per ogni scadenza, in base alle verifiche e ai controlli esperiti in            
sede di istruttoria, il Direttore generale competente per area                  
approvera' per ciascuna iniziativa una graduatoria delle richieste              
ammissibili al finanziamento, e provvedera' alla concessione dei                
relativi contributi e all'impegno della spesa.                                  
L'ammontare dell'impegno di spesa per il finanziamento delle                    
graduatorie e' determinato sulla base delle risorse finanziarie                 
complessivamente disponibili per ogni scadenza. Le graduatorie e gli            
elenchi delle domande escluse verranno pubblicate nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
4. Criteri di priorita'                                                         
Le domande regolarmente presentate e giudicate ammissibili al                   
finanziamento dall'istruttoria, saranno ordinate in graduatorie                 
secondo il seguente ordine di priorita':                                        
1) iniziative concertate tra le parti sociali; con questo termine si            
intendono tutte quelle iniziative riguardanti assunzioni o creazioni            
d'impresa che hanno alla propria base gli enti bilaterali composti da           
associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali o                   
comunque un accordo specifico o intesa fra l'impresa e/o le relative            
associazioni e le organizzazioni sindacali aziendali e/o territoriali           
congrue con i richiamati obiettivi dell'iniziativa;                             
2) iniziative svolte nell'ambito di patti territoriali, ovvero                  
iniziative svolte in aree interessate da tassi di disoccupazione                
superiori alla media regionale;                                                 
3) iniziative che abbiano come destinatari disoccupati iscritti alle            
liste di prima classe da almeno 12 mesi;                                        
4) iniziative che abbiano come destinatari lavoratori iscritti alle             
liste di mobilita' senza indennita';                                            
5) iniziative che abbiano come destinatari lavoratori iscritti alle             
liste di mobilita' con indennita';                                              
6) iniziative che abbiano come destinatari lavoratori qualificati in            
uscita dai corsi di formazione professionale.                                   
All'interno di ciascuna delle priorita' su determinate avranno                  
priorita' le iniziative che si rivolgano a destinatari portatori di             
handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti alle                
liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2             
aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni.                                  
A parita' di priorita' si procede all'interno della graduatoria per             
ordine cronologico di presentazione della richiesta di contributo. Le           
domande ammesse, prive delle priorita' sopra richiamate, saranno                
inserite nella graduatoria secondo l'ordine cronologico di                      
presentazione della richiesta di contributo e in subordine seguendo             
l'ordine alfabetico di ragione sociale dell'impresa.                            
Le domande prive della documentazione idonea a dimostrare la                    
priorita' 1 - Iniziativa concertata tra le parti sociali - non                  
saranno considerate in possesso della priorita'.                                
5. Modalita' di erogazione dei contributi                                       
Al termine di ciascuna scadenza, la Regione avvia le procedure per              
l'erogazione dei contributi ai beneficiari delle domande giudicate              
ammissibili al finanziamento dall'istruttoria, seguendo l'ordine                
della graduatoria definita secondo i criteri di priorita'                       
predefiniti.                                                                    
Nel caso le risorse risultassero insufficienti per il finanziamento             
di tutte le domande collocate in graduatoria, si procedera' alla                
reiscrizione delle richieste di contributo nella graduatoria della              
scadenza successiva, fatto salvo l'ordine di priorita' acquisito con            
la prima presentazione.                                                         
Il sistema della reiscrizione delle richieste di contributo non                 
finanziate per carenza di fondi sara' utilizzato al massimo tre volte           
per ogni domanda, dopo di che le richieste sono da considerarsi                 
decadute e prive di qualsiasi diritto di finanziamento                          
precedentemente acquisito.                                                      
PARTE III                                                                       
1. Controlli                                                                    
I controlli sulla documentazione presentata a corredo della richiesta           
di contributo saranno svolti direttamente dalla Regione                         
Emilia-Romagna, cosi' come i sopralluoghi a campione sulle iniziative           
finanziate, anche effettuati d'intesa con le competenti                         
Amministrazioni provinciali e con le Comunita' Montane. Queste                  
verifiche potranno essere attivate anche con la collaborazione dei              
competenti organi decentrati del Ministero del Lavoro. Al fine di               
rendere effettivo l'intervento di controllo la Regione ha stipulato             
apposita convenzione con i competenti organismi dello Stato in                  
materia di lavoro per operare anche su basi informative la verifica             
dell'attuazione delle iniziative finanziate (delibera Giunta                    
regionale dell'11 novembre 1997,  n.2043).                                      
2. Obblighi                                                                     
I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto degli obblighi             
previsti dall'art. 18 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di             
politica regionale del lavoro" e accettando il finanziamento pubblico           
si impegnano al loro pieno rispetto.                                            
In particolare i beneficiari sono tenuti a fornire ogni anno alla               
Regione Emilia-Romagna, per i tre anni successivi alla concessione              
del contributo, una dichiarazione utile al rilevamento                          
dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' finanziate, con                
particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori               
interessati. A tal proposito si rammenta che l'obiettivo della                  
stabilita' occupazionale si ritiene perseguito se la durata                     
dell'iniziativa sia almeno di tre anni dall'avvio della stessa,                 
pertanto i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla            
Regione Emilia-Romagna l'eventuale conclusione anticipata                       
dell'iniziativa approvata e finanziata. L'omessa comunicazione di una           
conclusione anticipata rispetto alla durata sopra prevista                      
comportera' la revoca dell'intero contributo concesso.                          
I beneficiari sono tenuti a permettere gli opportuni sopralluoghi               
della Regione per il controllo e la verifica delle attivita'                    
finanziate.                                                                     
3. Revoche                                                                      
I contributi pubblici, qualora concessi, sono revocati, cosi' come              
previsto dall'art. 18 della L.R. 45/96 nei seguenti casi:                       
- se non vengano fornite le informazioni utili, anche in sede di                
apposito sopralluogo, al rilevamento dell'intervento o non venga                
fornita nei termini sopra previsti comunicazione della conclusione              
anticipata dell'iniziativa;                                                     
- se le iniziative per le quali e' stato concesso il finanziamento              
non siano state realizzate o siano state realizzate in maniera                  
insufficiente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico. Al               
riguardo si precisa che le iniziative di durata inferiore ai 12 mesi            
non sono considerate di nessuna utilita' per il perseguimento della             
finalita' pubblica di stabilita' occupazionale;                                 
- se intervenga il licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta              
causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla            
costituzione del rapporto di lavoro su cui e' stato calcolato il                
contributo per l'intervento;                                                    
- se da accertamenti effettuati in sede di controllo emerga il                  
mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi                          
interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai            
contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli                
accordi stipulati a livello aziendale.                                          
Fatte salve le pene previste dall'attuale legislazione per chi                  
fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false               
attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dai controlli           
effettuati emerga la mancanza di uno o piu' requisiti verificati in             
sede d'istruttoria nella domanda di contributo o comunque contenuti             
nella documentazione allegata alla stessa.                                      
I contributi subiranno una revoca parziale qualora:                             
- l'iniziativa per la quale e' stato concesso il contribuito sia                
realizzata solo parzialmente rispetto alla propria finalita'. In                
questo caso si procedera' al ricalcolo dell'ammontare del contributo            
in proporzione alla reale durata dell'iniziativa, comunque superiore            
ai 12 mesi, rispetto alla durata prevista di tre anni;                          
- intervenga il licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo           
soggettivo, nei tre anni successivi dalla concessione del contributo            
pubblico.                                                                       
La revoca comporta l'esclusione dalla concessione del contributo e              
l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente percepito ed il            
pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del                
contributo.                                                                     
La revoca parziale comporta la rideterminazione dell'entita' del                
contributo concesso in proporzione al raggiungimento parziale della             
finalita' dell'iniziativa e l'eventuale restituzione della differenza           
senza aggravio di interessi.                                                    
PARTE IV                                                                        
1. Risorse finanziarie                                                          
Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle                    
iniziative sopradescritte ammontano a Lire 6.400.000.000 con                    
riferimento alle seguenti quattro scadenze previste per il biennio              
1998/1999:                                                                      
1998 - prima scadenza: 30 settembre 1998, finanziata fino a Lire                
1.600.000.000;                                                                  
1999 - seconda scadenza: 31 gennaio 1999, terza scadenza: 30 giugno             
1999 e quarta scadenza: 30 settembre 1999, finanziate per un totale             
massimo di Lire 4.800.000.000.                                                  
Le risorse riservate al finanziamento delle graduatorie prodotte per            
ogni scadenza dei Progetti occupazionali in area svantaggiata,                  
distinte per area, sono:                                                        
area obiettivo 5b: Lire 500.000.000                                             
area obiettivo 2: Lire 500.000.000                                              
programmi speciali d'area: Lire 500.000.000.                                    
Le risorse riservate al finanziamento delle graduatorie prodotte per            
ogni scadenza delle iniziative 2.1 sono di Lire 100.000.000.                    
Le risorse sopra stabilite per ogni scadenza e non impegnate saranno            
utilizzate per finanziare le scadenze successive dello stesso                   
esercizio finanziario. A tali somme vanno inoltre aggiunte eventuali            
risorse resesi disponibili a seguito di revoche, a norma dell'art.18            
della L.R. 45/96, di contributi concessi per le iniziative avviate              
nel corso del medesimo esercizio.                                               
Entro il 30 aprile 1999, tenuto conto delle risultanze                          
dell'attuazione delle misure attivate, si potra' provvedere a                   
rideterminare l'ammontare delle risorse da riservare al finanziamento           
delle scadenze successive.                                                      
2. Disposizioni Fondo sociale europeo                                           
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti                      
disposizioni si richiamano le disposizioni relative all'utilizzo                
delle risorse del Fondo sociale europeo.                                        
In particolare, per quanto riguarda il requisito di disoccupazione              
previsto dagli Assi finanziari del Fondo sociale europeo si                     
considerano iniziative a favore di disoccupati:                                 
a) iniziative che abbiano come destinatari disoccupati di sesso                 
femminile con un periodo di disoccupazione precedente l'avvio                   
dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo di almeno sei            
mesi;                                                                           
b) iniziative che abbiano come destinatari disoccupati di sesso                 
maschile con un periodo di disoccupazione precedente l'avvio                    
dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo di almeno                
dodici mesi.                                                                    
PARTE V                                                                         
1. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di contributo           
Rammentando che le domande incomplete o prive della documentazione              
idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti non saranno             
ammesse al finanziamento, si indica di seguito la documentazione                
comunque obbligatoria da allegare alla domanda di contributo:                   
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale e            
rilasciato in data non anteriore ai sei mesi;                                   
b) fotocopia dello statuto e/o atto costitutivo, qualora la natura              
giuridica dell'impresa lo preveda;                                              
c) nel caso delle iniziative 1.1., 1.3 e 2.1: lettera di                        
comunicazione alla Sezione circoscrizionale competente dell'avvenuta            
assunzione a tempo indeterminato o trasformazione nel caso di                   
contratti a tempo determinato con specificazione del nominativo,                
nonche' se si tratti di disoccupato iscritto alle liste di mobilita'            
o alle liste di prima classe da almeno 12 mesi. Nel caso di                     
iniziative che si rivolgano a destinatari disoccupati, diversi da               
quelli gia' citati, il richiedente e' tenuto, comunque, ad allegare             
alla domanda la documentazione idonea a dimostrare il periodo di                
disoccupazione precedente l'avvio dell'iniziativa per la quale si               
richiede il contributo: certificazione di disoccupazione rilasciata             
dai competenti organi statali o dichiarazione in atto notorio;                  
d) per le iniziative localizzate nei comuni di Carpi, Copparo,                  
Correggio, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, collocati in area                   
svantaggiata limitatamente ad alcuni parti del territorio comunale i            
richiedenti dovranno allegare apposito atto notorio in cui si                   
dichiari la localizzazione dell'iniziativa in area svantaggiata;                
e) per le iniziative dichiarate concertate tra le parti sociali                 
fotocopia dello specifico accordo o intesa di concertazione di                  
riferimento.                                                                    
Per quanto attiene le domande di contributo inoltrate da soggetti               
privati per le iniziative 2.1 la documentazione richiesta e' la                 
seguente:                                                                       
a) certificato di residenza con specificazione della provenienza e              
relativa data;                                                                  
b) stato di famiglia (nel caso di figli minori nel nucleo familiare).           
2. Documentazione integrativa per liquidazione contributi                       
Al fine di rendere piu' celere la fase di liquidazione dei contributi           
per i "Progetti occupazionali in aree svantaggiate" i richiedenti               
dovranno altresi, pena la revoca del contributo, allegare alla                  
domanda o al massimo trasmetterla entro i 60 giorni successivi                  
all'avvenuta concessione del contributo una dichiarazione di                    
assoggettabilita' o di esenzione dalla ritenuta fiscale del 4% (IRPEG           
o IRPEF - secondo comma, art.28, DPR  n.600 del 29/9/1973) sul                  
contributo concesso.                                                            
In ogni caso, ai fini della liquidazione, l'indicazione della                   
posizione giuridico-fiscale e la sua esatta classificazione, sono a             
completa cura ed accertamento dei beneficiari e conseguentemente gli            
uffici della Regione non sono autorizzati a fornire alcuna specifica            
indicazione nel merito.                                                         
3. Informazioni e comunicazioni                                                 
Sara' cura dell'Assessorato al Lavoro, Formazione, Universita' e                
Immigrazione produrre l'apposita modulistica per la presentazione               
delle domande, nonche' le note informative per la loro compilazione.            
La distribuzione del suddetto materiale come le richieste di                    
informazioni sui criteri e le modalita' attuative contenute nel                 
presente atto, saranno a cura dell'Ufficio per le relazioni con il              
pubblico della Regione Emilia-Romagna:                                          
URP - Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna - tel. 051/6395222 -                  
telefax 051/6395360 - numero verde 167-662200 - e-mail:                         
urp¹regione.emilia-romagna.it.                                                  
Per quanto attiene l'invio di eventuali integrazioni alle domande               
presentate o comunicazioni riguardanti le iniziative le istanze                 
dovranno essere rivolte al Servizio Politiche del lavoro -                      
Assessorato al Lavoro e Formazione professionale - Ufficio Progetti             
per l'occupazione e immigrazione - Viale A. Moro n. 38 - 40127                  
Bologna - tel. 051/283387-283919 - telefax 051/283894 - e-mail:                 
lavoro-fp¹regione.emilia-romagna.it.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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