DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1425
Determinazione criteri e modalita' attuative delle misure di politica regionale del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 45/96
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare le procedure, i criteri e le modalita' relative alla
presentazione delle domande di concessione di contributi previsti
dagli articoli 5, 6 (per le motivazioni citate nelle premesse e qui
integralmente riportate) della L.R. 45/96 cosi' come indicato nelle
disposizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di affidare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa
alla Rolo Banca 1473 SpA di Bologna il ritiro delle domande di
contributo per le iniziative finanziabili previste dagli articoli
sopraindicati della L.R. 45/96;
3) di approvare per le ragioni espresse in premessa lo schema di
convenzione gratuita fra la Regione Emilia-Romagna e Rolo Banca 1473
SpA di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla
sottoscrizione della convenzione provvedera' il Responsabile di
Servizio competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/92, cosi come
sostituito dall'art. 26 della L.R. 31/94, e della delibera di Giunta
2541/95;
4) di stabilire che l'onere finanziario afferente all'applicazione
della presente deliberazione e' previsto per il 1998 in complessive
Lire 2.600.000.000, e per il 1999 in Lire 4.800.000.000, dando atto
che, anche in funzione delle risultanze dell'attuazione delle misure
gia' attivate e previste dai sopracitati artt.5 e 6 della L.R. 45/96,
si provvedera' con successivo atto alla rideterminazione degli
importi da destinare agli interventi a sostegno dell'occupazione per
il 1999;
5) di dare atto che con successivi provvedimenti, ad avvenuta
sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 3), il
Direttore generale competente per area, in applicazione della
normativa regionale vigente, provvedera' all'approvazione delle
graduatorie delle richieste ammissibili a finanziamento, alla
concessione dei relativi contributi, previa acquisizione della
documentazione di cui alla Legge 55/90 e successive modificazioni
limitatamente ai beneficiari individuati dall'art. 3 del DLgs n. 490
dell'8 agosto 1994, nonche' all'impegno della relativa spesa, tenuto
conto di quanto previsto dal punto 3 della Parte II dell'Allegato A,
sui pertinenti capitoli di bilancio nei limiti degli importi indicati
al successivo punto 6) e alla liquidazione della stessa ricorrendo le
condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito
dall'art. 14 della L.R. 40/94 e tenuto conto di quanto indicato
all'art. 5 della convenzione sopra richiamata;
6) di dare atto inoltre che l'onere finanziario complessivo per il
1998 di Lire 2.600.000.000 risulta cosi' suddiviso:
- Lire 1.000.000.000 per il finanziamento delle iniziative ammesse
nella quarta scadenza del 31 dicembre 1997;
- Lire 1.600.000.000 per il finanziamento delle iniziative ammesse
nella prima scadenza del 30 settembre 1998;
7) di stabilire che l'importo complessivo di Lire 2.600.000.000 trova
copertura sui seguenti capitoli:
- quanto a Lire 286.000.000 sul Capitolo 75522 "Interventi a sostegno
dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A, L.R. 25 novembre 1996,
n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Regolamento CE 2081/93. Quota
Regione";
- quanto a Lire 1.144.000.000 sul Capitolo 75518 "Interventi a
sostegno dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A, L.R. 25
novembre 1996, n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4). Fondo di
rotazione nazionale (art. 27, Legge 845/78; art. 5, Legge 183/87 e
Regolamento CE 2081/93) - Mezzi statali";
- quanto a Lire 1.170.000.000 sul Capitolo 75520 "Interventi a
sostegno dell'occupazione (art. 20, comma 1, lett. A, L.R. 25
novembre 1996, n. 45) (Obiettivo 3, Assi 1, 2, 3 e 4) Regolamento CE
2081/93) Contributo CE sul FSE";
del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, che sono dotati della
necessaria disponibilita';
8) di stabilire che le quote di finanziamento previste in complessive
Lire 4.800.000.000 per il 1999, da rideterminare come precisato al
punto 4), troveranno copertura sui capitoli corrispondenti ai
capitoli di bilancio per l'esercizio 1998 richiamati al precedente
punto 7) nel rispetto delle percentuali di finanziamento stabilite a
carico delle diverse fonti (mezzi regionali, statali, FSE)
dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 1999;
9) di dare atto che i fondi che verranno erogati dagli organismi
comunitari e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
verranno introitati rispettivamente sui Cap. 4731 e Cap. 2966 dello
stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
10) di dare atto inoltre che, relativamente alla quota di Fondo
sociale europeo la programmazione regionale e' mantenuta all'interno
dei finanziamenti assegnati dalla CE sul Fondo sociale europeo;
11) di dare atto altresi' che, relativamente alla quota di
cofinanziamento nazionale, la programmazione regionale sara'
mantenuta all'interno dei finanziamenti che saranno assegnati dal
Ministero del Lavoro, e dal Ministero del Tesoro sul Fondo di
rotazione nazionale;
12) di dare atto che le risorse resesi disponibili a seguito di
revoche, a norma del citato art. 18 della L.R. 45/96, di contributi
concessi per le iniziative avviate nel corso del 1997, saranno
utilizzate per il finanziamento delle iniziative ammesse nel corso
dello stesso esercizio, consentendo - ricorrendone i presupposti -
l'estensione della medesima procedura alle annualita' 1998 e 1999;
13) di disporre la pubblicazione integrale dell'Allegato A della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna.
ALLEGATO A
Determinazione criteri e modalita' attuative delle misure di politica
regionale del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 45/96
Premessa
L'applicazione e l'attuazione delle disposizioni relative alle
"Misure di politica regionale del lavoro" di cui alla L.R. 45/96, e'
stata accompagnata durante tutto il 1997 da interventi continui di
monitoraggio e di valutazione al fine di verificarne l'efficienza e
l'efficacia in termini di ricaduta occupazionale. Dalla prima
attuazione a carattere sperimentale delle stesse misure, si sono
acquisite utili indicazioni per rendere la programmazione degli
interventi sempre piu' finalizzata al sostegno dell'occupazione. Le
presenti disposizioni intendono, quindi, dare attuazione nel biennio
1998/1999 agli articoli 5 e 6 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45
"Misure di politica regionale del lavoro" e proseguire gli interventi
determinati con delibere della Giunta regionale 544, 645 e 814
(pubblicate nei Bollettini Ufficiali regionali 50/96 e 55/96).
Le disposizioni contenute nel presente documento si dividono in
cinque parti cosi' composte:
PARTE I
1. Progetti occupazionali in aree svantaggiate - articolo 5, L.R.
45/96
1.1 Iniziative per l'inserimento al lavoro in aree svantaggiate
1.2 Iniziative per la creazione di lavoro autonomo in aree
svantaggiate
1.3 Iniziative per la delocalizzazione di lavoro in aree svantaggiate
2. Interventi a sostegno della mobilita' geografica - articolo 6,
L.R. 45/96
2.1 Iniziative per favorire l'inserimento socio-economico
PARTE II
1. Durata e cumulabilita' delle iniziative
2. Modalita' di presentazione delle domande
3. Modalita' di istruttoria
4. Criteri di priorita'
5. Modalita' di erogazione dei contributi
PARTE III
1. Controlli
2. Obblighi dei beneficiari
3. Revoche
PARTE IV
1. Risorse finanziarie
2. Disposizioni Fondo sociale europeo
PARTE V
1. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di contributo
2. Documentazione per liquidazione contributi
3. Informazioni e comunicazioni
PARTE I
1. Progetti occupazionali in aree svantaggiate - articolo 5, L.R.
45/96
La misura si caratterizza come un insieme di iniziative per
l'ampliamento della base occupazionale con la finalita' di sostenere
lo sviluppo economico di aree della regione che presentano
particolari difficolta' socio economiche.
Le suddette aree sono individuate:
a) dalla normativa comunitaria - Regolamento CEE 2081/92 - Obiettivo
5b, cosi' come definiti dalla decisione della Commissione Europea C94
n. 3787 del 23 dicembre 1997;
b) dalla normativa comunitaria - Regolamento CEE 2081/92 - Obiettivo
2, cosi' come definiti dalla decisione della Commissione Europea
94/169/CE e 96/472/CE;
c) dai programmi speciali d'area, di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n.
30, cosi' come definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 538
del 15/4/1997: Area portuale di Ravenna, Basso Ferrarese, Azioni
integrate Val Tidone e Alta Val Luretta.
In particolare la Regione Emilia-Romagna concede contributi secondo
le modalita' e i criteri di seguito stabiliti per le seguenti
iniziative svolte nelle suddette aree:
1.1. Iniziative per l'inserimento al lavoro in aree svantaggiate
1.2. Iniziative per la creazione di lavoro autonomo in aree
svantaggiate
1.3. Iniziative per la delocalizzazione di lavoro in aree
svantaggiate
In considerazione delle specificita' sociali ed economiche delle tre
tipologie di area svantaggiata, individuate da programmazioni con
diverse finalita' di sviluppo, si produrranno differenti graduatorie
per ognuna delle iniziative previste. Al riguardo si precisa che la
localizzazione dell'iniziativa in una delle aree svantaggiate e'
definita dalla sede di lavoro del destinatario della stessa, che nel
caso non corrisponda alla sede legale dell'impresa deve essere
segnalata come sede operativa nella domanda di contributo.
1.1. Iniziative per l'inserimento al lavoro in aree svantaggiate
1. Obiettivo dell'iniziativa
Favorire l'inserimento al lavoro in imprese localizzate in aree
svantaggiate. Sostenere l'occupazione favorendo l'inserimento nel
lavoro di personale disoccupato o precedentemente assunto a tempo
determinato.
2. Beneficiari
Possono presentare domanda: le imprese in possesso dei requisiti di
piccola e media impresa stabilite dalla definizione comunitaria di
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese", pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996.
3. Requisiti delle iniziative ammesse
Devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato dei destinatari,
anche attraverso la trasformazione di precedente contratto di
formazione lavoro o di apprendistato, nel caso di giovani di eta'
inferiore ai 32 anni.
4. Destinatari delle iniziative ammesse
Sono destinatari delle iniziative i seguenti soggetti:
a) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', disoccupati iscritti
alle liste di prima classe da almeno 12 mesi; requisiti dei
destinatari: avere compiuto il quarantesimo anno di eta' e i 32 anni
se provenienti da imprese artigiane
b) giovani e donne in cerca di prima occupazione, disoccupati o
assunti con CFL o apprendistato requisiti dei destinatari: eta'
inferiore ai 32 anni e condizione di disoccupazione definita dal
Fondo sociale europeo
c) disoccupati requisiti dei destinatari: non ricompresi nelle altre
tipologie.
5. Contributo pubblico
L'entita' del contributo pubblico per le iniziative 1.1. e' stabilito
nella misura:
- di Lire 13.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui
alla lettera a) del precedente punto 4;
- di Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui
alla lettera a) del precedente punto 4;
- di Lire 10.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui
alla lettera b) del precedente punto 4;
- di Lire 6.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui
alla lettera b) del precedente punto 4;
- di Lire 3.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui
alla lettera c) del precedente punto 4;
- di Lire 1.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui
alla lettera c) del precedente punto 4.
L'entita' dei contributi sopra stabiliti e' aumentata di Lire
2.000.000 qualora i destinatari siano portatori di handicap di cui
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti nelle liste provinciali
per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482
e successive modificazioni.
L'entita' del contributo stabilito per i destinatari di cui al punto
4 e' dimezzata qualora l'iniziativa riguardi la trasformazione di
contratto di formazione lavoro o apprendistato in contratto a tempo
indeterminato.
Per i destinatari delle iniziative iscritti nelle liste di mobilita'
la misura del contributo sopra previsto e' ridotto di Lire 100.000
per ogni mese per il quale al momento dell'assunzione e' ancora
prevista la corresponsione dell'indennita' di mobilita'.
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in
meno rispetto al tempo pieno. Al riguardo, si sottolinea che il
richiedente dovra' indicare anche nel caso di assunzioni a tempo
parziale, il numero delle ore a tempo pieno previste
contrattualmente.
1.2. Iniziative per la creazione di lavoro autonomo in aree
svantaggiate
1. Obiettivo dell'iniziativa
Favorire la creazione di lavoro autonomo in aree svantaggiate.
Sostenere l'occupazione favorendo la creazione autonoma di occasioni
di lavoro da parte di personale disoccupato o in cerca di prima
occupazione.
2. Beneficiari
Possono presentare domanda: imprese in possesso dei requisiti di
piccola e media impresa stabilite dalla definizione comunitaria di
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese", pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996.
3. Requisiti delle iniziative ammesse
La costituzione e l'avvio di nuove imprese anche in forma societaria
o cooperativa che offrano garanzie di stabilita' del posto di lavoro
creato.
4. Destinatari delle iniziative ammesse
Sono destinatari delle iniziative i soci o titolari d'impresa che
partecipino all'attivita' dell'impresa in termini di lavoro diretto e
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', disoccupati iscritti
alle liste di prima classe da almeno 12 mesi;
b) giovani e donne in cerca di prima occupazione o disoccupate;
requisiti dei destinatari: giovani di eta' inferiore ai 32 anni in
condizione di disoccupazione definita dal Fondo sociale europeo.
5. Contributo pubblico
L'entita' del contributo pubblico per le iniziative 1.2. e' stabilito
nella misura:
- di Lire 15.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui
alla lettera a) del precedente punto 4;
- di Lire 10.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui
alla lettera a) del precedente punto 4;
- di Lire 12.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile di cui
alla lettera b) del precedente punto 4;
- di Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile di cui
alla lettera b) del precedente punto 4.
L'entita' dei suddetti contributi e' aumentata di Lire 5.000.000
qualora la composizione societaria dell'impresa sia formata in
maggioranza da donne.
1.3. Iniziative per la delocalizzazione del lavoro in aree
svantaggiate
1. Obiettivo dell'iniziativa
Favorire la creazione di nuove unita' produttive in aree
svantaggiate. Sostenere l'occupazione favorendo l'inserimento al
lavoro di personale disoccupato o assunto a tempo determinato.
2. Beneficiari
Possono presentare domanda: le imprese in possesso dei requisiti di
piccola e media impresa stabilite dalla definizione comunitaria di
cui alla "Disciplina agli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese", pubblicato nel GUCE C213 del 23 luglio 1996.
3. Requisiti delle iniziative ammesse
Devono prevedere l'attivazione da parte di imprese di nuove unita'
produttive e l'assunzione a tempo indeterminato dei destinatari da
occupare nelle nuove unita' produttive.
4. Destinatari delle iniziative ammesse
Sono destinatari delle iniziative i lavoratori disoccupati o assunti
con contratto di formazione lavoro o di apprendistato.
5. Contributo pubblico
L'entita' del contributo pubblico per le iniziative 1.3. e' stabilito
nella misura:
- di Lire 8.000.000 per ogni destinatario di sesso femminile;
- di Lire 4.000.000 per ogni destinatario di sesso maschile.
L'entita' dei contributi sopra stabiliti e' aumentata di Lire
2.000.000 qualora i destinatari siano portatori di handicap di cui
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti nelle liste provinciali
per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 482
e successive modificazioni.
L'entita' dei contributi sopra stabiliti sono dimezzati qualora
l'iniziativa riguardi la trasformazione di contratto di formazione
lavoro o apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per i destinatari assunti a tempo parziale la misura del contributo
sopra previsto e' ridotto proporzionalmente in funzione delle ore in
meno rispetto al tempo pieno. Al riguardo, si sottolinea che il
richiedente dovra' indicare anche nel caso di assunzioni a tempo
parziale, il numero delle ore a tempo pieno previste
contrattualmente.
2. Interventi a sostegno della mobilita' geografica - articolo 6,
L.R. 45/96
La misura si caratterizza come un insieme di iniziative per sostenere
l'inserimento socio-economico di lavoratori interessati da processi
di mobilita' geografica per ragioni professionali.
In particolare la Regione Emilia-Romagna concede contributi secondo
le modalita' e i criteri di seguito stabili per le seguenti
iniziative:
2.1 Iniziative per favorire l'inserimento socio-economico
1. Obiettivo dell'iniziativa
Favorire l'inserimento socio-economico dei lavoratori interessati da
processi di mobilita' all'interno della regione per ragioni
professionali legate a processi di crisi riorganizzazione aziendale o
a rischio di perdere il posto di lavoro.
2. Beneficiari
Possono presentare domanda: i cittadini e cittadine italiane,
comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti stabiliti
dalle presenti disposizioni che lavorino e risiedano in
Emilia-Romagna.
3. Requisiti delle iniziative ammesse
Cambio di domicilio che comporti uno spostamento superiore ai 50
chilometri all'interno della regione Emilia-Romagna in seguito
all'assunzione o alla rilocalizzazione dell'unita' produttiva.
4. Destinatari delle iniziative ammesse
Sono destinatari delle iniziative i seguenti soggetti: lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso imprese
emiliano-romagnole.
5. Contributo pubblico
Il contributo pubblico intende sostenere le spese di trasporto per il
trasferimento della residenza del destinatario e del nucleo familiare
nella provincia sede di lavoro e le conseguenti spese di ricerca di
alloggio.
L'entita' del contributo pubblico e' stabilito nella misura:
- di Lire 4.000.000 se l'inserimento comporta una distanza superiore
ai 50 chilometri;
- di Lire 6.000.000 se l'inserimento comporta una distanza superiore
ai 100 chilometri.
L'entita' del contributo sopra stabilito al fine di sostenere
l'accesso ai servizi scolastici e per l'infanzia e' aumentata di Lire
1.000.000 per ogni figlio minore nel nucleo familiare del
destinatario, fino ad un massimo di Lire 3.000.000.
PARTE II
1. Durata e cumulabilita' delle iniziative
Possono essere ammesse le iniziative avviate non prima dell'1
settembre 1997.
Per tutte le iniziative per avvio si intende la data di assunzione a
tempo indeterminato o la trasformazione dell'assunzione a tempo
indeterminato del destinatario ad eccezione delle iniziative 1.2 per
le quali l'avvio e' la data di attivazione dell'impresa dichiarata
alla Camera di Commercio.
Non e' ammesso il cumulo di piu' iniziative da parte dello stesso
beneficiario qualora si rivolgano ad unico destinatario.
2. Modalita' di presentazione delle domande
Le domande di contributo, e la relativa documentazione richiesta,
(vedi il Punto 1 - Parte V) dovranno essere presentate, dopo la
pubblicazione delle presenti disposizioni nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, presso le filiali Rolo Banca 1473 SpA
della regione Emilia-Romagna entro 12 mesi dall'avvio dell'iniziativa
per la quale si richiede il contributo, e comunque non oltre le
scadenze previste dalle presenti disposizioni.
Le domande pervenute alla Regione Emilia-Romagna o presentate alla
Rolo Banca 1473 SpA prima dell'approvazione delle presenti
disposizioni sono considerate inammissibili e i richiedenti in
possesso dei requisiti, sono invitati a presentare regolare domanda
nel corso delle scadenze previste nel biennio 1998/1999 (Punto 1 -
Parte IV) utilizzando l'apposita modulistica. Le domande dovranno
essere redatte in carta semplice, sottoscritte con firma autenticata
ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo
schema predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e in distribuzione
presso le suddette filiali Rolo Banca SpA e presso l'Ufficio
relazioni con il pubblico - Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna.
Le domande incomplete delle informazioni richieste o prive della
documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti
necessari per l'istruttoria non saranno ammesse al finanziamento.
3. Modalita' di istruttoria
La Regione Emilia-Romagna istruisce le domande pervenute entro il
termine previsto per ogni scadenza in ordine cronologico di arrivo,
attraverso un programma informatico denominato Interventi a sostegno
del lavoro - ISOLA. Attraverso il suddetto programma si
verificheranno, in base agli elementi contenuti nelle richieste di
contributo, i requisiti dei richiedenti e dei destinatari delle
iniziative, nonche' le caratteristiche delle stesse. Il controllo e
la verifica sulla documentazione allegata alle domande sara' a cura
del Servizio Politiche del lavoro.
L'istruttoria si concludera' con una verifica:
- sull'ammissibilita' al finanziamento o in caso negativo degli
eventuali motivi di esclusione;
- sull'ammontare del contributo pubblico ammissibile;
- sulle priorita' rispetto alla definizione delle graduatorie.
Per ogni scadenza, in base alle verifiche e ai controlli esperiti in
sede di istruttoria, il Direttore generale competente per area
approvera' per ciascuna iniziativa una graduatoria delle richieste
ammissibili al finanziamento, e provvedera' alla concessione dei
relativi contributi e all'impegno della spesa.
L'ammontare dell'impegno di spesa per il finanziamento delle
graduatorie e' determinato sulla base delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili per ogni scadenza. Le graduatorie e gli
elenchi delle domande escluse verranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
4. Criteri di priorita'
Le domande regolarmente presentate e giudicate ammissibili al
finanziamento dall'istruttoria, saranno ordinate in graduatorie
secondo il seguente ordine di priorita':
1) iniziative concertate tra le parti sociali; con questo termine si
intendono tutte quelle iniziative riguardanti assunzioni o creazioni
d'impresa che hanno alla propria base gli enti bilaterali composti da
associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali o
comunque un accordo specifico o intesa fra l'impresa e/o le relative
associazioni e le organizzazioni sindacali aziendali e/o territoriali
congrue con i richiamati obiettivi dell'iniziativa;
2) iniziative svolte nell'ambito di patti territoriali, ovvero
iniziative svolte in aree interessate da tassi di disoccupazione
superiori alla media regionale;
3) iniziative che abbiano come destinatari disoccupati iscritti alle
liste di prima classe da almeno 12 mesi;
4) iniziative che abbiano come destinatari lavoratori iscritti alle
liste di mobilita' senza indennita';
5) iniziative che abbiano come destinatari lavoratori iscritti alle
liste di mobilita' con indennita';
6) iniziative che abbiano come destinatari lavoratori qualificati in
uscita dai corsi di formazione professionale.
All'interno di ciascuna delle priorita' su determinate avranno
priorita' le iniziative che si rivolgano a destinatari portatori di
handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti alle
liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla Legge 2
aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni.
A parita' di priorita' si procede all'interno della graduatoria per
ordine cronologico di presentazione della richiesta di contributo. Le
domande ammesse, prive delle priorita' sopra richiamate, saranno
inserite nella graduatoria secondo l'ordine cronologico di
presentazione della richiesta di contributo e in subordine seguendo
l'ordine alfabetico di ragione sociale dell'impresa.
Le domande prive della documentazione idonea a dimostrare la
priorita' 1 - Iniziativa concertata tra le parti sociali - non
saranno considerate in possesso della priorita'.
5. Modalita' di erogazione dei contributi
Al termine di ciascuna scadenza, la Regione avvia le procedure per
l'erogazione dei contributi ai beneficiari delle domande giudicate
ammissibili al finanziamento dall'istruttoria, seguendo l'ordine
della graduatoria definita secondo i criteri di priorita'
predefiniti.
Nel caso le risorse risultassero insufficienti per il finanziamento
di tutte le domande collocate in graduatoria, si procedera' alla
reiscrizione delle richieste di contributo nella graduatoria della
scadenza successiva, fatto salvo l'ordine di priorita' acquisito con
la prima presentazione.
Il sistema della reiscrizione delle richieste di contributo non
finanziate per carenza di fondi sara' utilizzato al massimo tre volte
per ogni domanda, dopo di che le richieste sono da considerarsi
decadute e prive di qualsiasi diritto di finanziamento
precedentemente acquisito.
PARTE III
1. Controlli
I controlli sulla documentazione presentata a corredo della richiesta
di contributo saranno svolti direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna, cosi' come i sopralluoghi a campione sulle iniziative
finanziate, anche effettuati d'intesa con le competenti
Amministrazioni provinciali e con le Comunita' Montane. Queste
verifiche potranno essere attivate anche con la collaborazione dei
competenti organi decentrati del Ministero del Lavoro. Al fine di
rendere effettivo l'intervento di controllo la Regione ha stipulato
apposita convenzione con i competenti organismi dello Stato in
materia di lavoro per operare anche su basi informative la verifica
dell'attuazione delle iniziative finanziate (delibera Giunta
regionale dell'11 novembre 1997, n.2043).
2. Obblighi
I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto degli obblighi
previsti dall'art. 18 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 "Misure di
politica regionale del lavoro" e accettando il finanziamento pubblico
si impegnano al loro pieno rispetto.
In particolare i beneficiari sono tenuti a fornire ogni anno alla
Regione Emilia-Romagna, per i tre anni successivi alla concessione
del contributo, una dichiarazione utile al rilevamento
dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' finanziate, con
particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori
interessati. A tal proposito si rammenta che l'obiettivo della
stabilita' occupazionale si ritiene perseguito se la durata
dell'iniziativa sia almeno di tre anni dall'avvio della stessa,
pertanto i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla
Regione Emilia-Romagna l'eventuale conclusione anticipata
dell'iniziativa approvata e finanziata. L'omessa comunicazione di una
conclusione anticipata rispetto alla durata sopra prevista
comportera' la revoca dell'intero contributo concesso.
I beneficiari sono tenuti a permettere gli opportuni sopralluoghi
della Regione per il controllo e la verifica delle attivita'
finanziate.
3. Revoche
I contributi pubblici, qualora concessi, sono revocati, cosi' come
previsto dall'art. 18 della L.R. 45/96 nei seguenti casi:
- se non vengano fornite le informazioni utili, anche in sede di
apposito sopralluogo, al rilevamento dell'intervento o non venga
fornita nei termini sopra previsti comunicazione della conclusione
anticipata dell'iniziativa;
- se le iniziative per le quali e' stato concesso il finanziamento
non siano state realizzate o siano state realizzate in maniera
insufficiente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico. Al
riguardo si precisa che le iniziative di durata inferiore ai 12 mesi
non sono considerate di nessuna utilita' per il perseguimento della
finalita' pubblica di stabilita' occupazionale;
- se intervenga il licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla
costituzione del rapporto di lavoro su cui e' stato calcolato il
contributo per l'intervento;
- se da accertamenti effettuati in sede di controllo emerga il
mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi
interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai
contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli
accordi stipulati a livello aziendale.
Fatte salve le pene previste dall'attuale legislazione per chi
fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false
attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dai controlli
effettuati emerga la mancanza di uno o piu' requisiti verificati in
sede d'istruttoria nella domanda di contributo o comunque contenuti
nella documentazione allegata alla stessa.
I contributi subiranno una revoca parziale qualora:
- l'iniziativa per la quale e' stato concesso il contribuito sia
realizzata solo parzialmente rispetto alla propria finalita'. In
questo caso si procedera' al ricalcolo dell'ammontare del contributo
in proporzione alla reale durata dell'iniziativa, comunque superiore
ai 12 mesi, rispetto alla durata prevista di tre anni;
- intervenga il licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, nei tre anni successivi dalla concessione del contributo
pubblico.
La revoca comporta l'esclusione dalla concessione del contributo e
l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente percepito ed il
pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del
contributo.
La revoca parziale comporta la rideterminazione dell'entita' del
contributo concesso in proporzione al raggiungimento parziale della
finalita' dell'iniziativa e l'eventuale restituzione della differenza
senza aggravio di interessi.
PARTE IV
1. Risorse finanziarie
Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle
iniziative sopradescritte ammontano a Lire 6.400.000.000 con
riferimento alle seguenti quattro scadenze previste per il biennio
1998/1999:
1998 - prima scadenza: 30 settembre 1998, finanziata fino a Lire
1.600.000.000;
1999 - seconda scadenza: 31 gennaio 1999, terza scadenza: 30 giugno
1999 e quarta scadenza: 30 settembre 1999, finanziate per un totale
massimo di Lire 4.800.000.000.
Le risorse riservate al finanziamento delle graduatorie prodotte per
ogni scadenza dei Progetti occupazionali in area svantaggiata,
distinte per area, sono:
area obiettivo 5b: Lire 500.000.000
area obiettivo 2: Lire 500.000.000
programmi speciali d'area: Lire 500.000.000.
Le risorse riservate al finanziamento delle graduatorie prodotte per
ogni scadenza delle iniziative 2.1 sono di Lire 100.000.000.
Le risorse sopra stabilite per ogni scadenza e non impegnate saranno
utilizzate per finanziare le scadenze successive dello stesso
esercizio finanziario. A tali somme vanno inoltre aggiunte eventuali
risorse resesi disponibili a seguito di revoche, a norma dell'art.18
della L.R. 45/96, di contributi concessi per le iniziative avviate
nel corso del medesimo esercizio.
Entro il 30 aprile 1999, tenuto conto delle risultanze
dell'attuazione delle misure attivate, si potra' provvedere a
rideterminare l'ammontare delle risorse da riservare al finanziamento
delle scadenze successive.
2. Disposizioni Fondo sociale europeo
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni si richiamano le disposizioni relative all'utilizzo
delle risorse del Fondo sociale europeo.
In particolare, per quanto riguarda il requisito di disoccupazione
previsto dagli Assi finanziari del Fondo sociale europeo si
considerano iniziative a favore di disoccupati:
a) iniziative che abbiano come destinatari disoccupati di sesso
femminile con un periodo di disoccupazione precedente l'avvio
dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo di almeno sei
mesi;
b) iniziative che abbiano come destinatari disoccupati di sesso
maschile con un periodo di disoccupazione precedente l'avvio
dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo di almeno
dodici mesi.
PARTE V
1. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di contributo
Rammentando che le domande incomplete o prive della documentazione
idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti non saranno
ammesse al finanziamento, si indica di seguito la documentazione
comunque obbligatoria da allegare alla domanda di contributo:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale e
rilasciato in data non anteriore ai sei mesi;
b) fotocopia dello statuto e/o atto costitutivo, qualora la natura
giuridica dell'impresa lo preveda;
c) nel caso delle iniziative 1.1., 1.3 e 2.1: lettera di
comunicazione alla Sezione circoscrizionale competente dell'avvenuta
assunzione a tempo indeterminato o trasformazione nel caso di
contratti a tempo determinato con specificazione del nominativo,
nonche' se si tratti di disoccupato iscritto alle liste di mobilita'
o alle liste di prima classe da almeno 12 mesi. Nel caso di
iniziative che si rivolgano a destinatari disoccupati, diversi da
quelli gia' citati, il richiedente e' tenuto, comunque, ad allegare
alla domanda la documentazione idonea a dimostrare il periodo di
disoccupazione precedente l'avvio dell'iniziativa per la quale si
richiede il contributo: certificazione di disoccupazione rilasciata
dai competenti organi statali o dichiarazione in atto notorio;
d) per le iniziative localizzate nei comuni di Carpi, Copparo,
Correggio, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, collocati in area
svantaggiata limitatamente ad alcuni parti del territorio comunale i
richiedenti dovranno allegare apposito atto notorio in cui si
dichiari la localizzazione dell'iniziativa in area svantaggiata;
e) per le iniziative dichiarate concertate tra le parti sociali
fotocopia dello specifico accordo o intesa di concertazione di
riferimento.
Per quanto attiene le domande di contributo inoltrate da soggetti
privati per le iniziative 2.1 la documentazione richiesta e' la
seguente:
a) certificato di residenza con specificazione della provenienza e
relativa data;
b) stato di famiglia (nel caso di figli minori nel nucleo familiare).
2. Documentazione integrativa per liquidazione contributi
Al fine di rendere piu' celere la fase di liquidazione dei contributi
per i "Progetti occupazionali in aree svantaggiate" i richiedenti
dovranno altresi, pena la revoca del contributo, allegare alla
domanda o al massimo trasmetterla entro i 60 giorni successivi
all'avvenuta concessione del contributo una dichiarazione di
assoggettabilita' o di esenzione dalla ritenuta fiscale del 4% (IRPEG
o IRPEF - secondo comma, art.28, DPR n.600 del 29/9/1973) sul
contributo concesso.
In ogni caso, ai fini della liquidazione, l'indicazione della
posizione giuridico-fiscale e la sua esatta classificazione, sono a
completa cura ed accertamento dei beneficiari e conseguentemente gli
uffici della Regione non sono autorizzati a fornire alcuna specifica
indicazione nel merito.
3. Informazioni e comunicazioni
Sara' cura dell'Assessorato al Lavoro, Formazione, Universita' e
Immigrazione produrre l'apposita modulistica per la presentazione
delle domande, nonche' le note informative per la loro compilazione.
La distribuzione del suddetto materiale come le richieste di
informazioni sui criteri e le modalita' attuative contenute nel
presente atto, saranno a cura dell'Ufficio per le relazioni con il
pubblico della Regione Emilia-Romagna:
URP - Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna - tel. 051/6395222 -
telefax 051/6395360 - numero verde 167-662200 - e-mail:
urp¹regione.emilia-romagna.it.
Per quanto attiene l'invio di eventuali integrazioni alle domande
presentate o comunicazioni riguardanti le iniziative le istanze
dovranno essere rivolte al Servizio Politiche del lavoro -
Assessorato al Lavoro e Formazione professionale - Ufficio Progetti
per l'occupazione e immigrazione - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/283387-283919 - telefax 051/283894 - e-mail:
lavoro-fp¹regione.emilia-romagna.it.