DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1350
L.R. 3/93 e successive modifiche: Capo V concessione di contributi per costituzione di fondi di garanzia e di fondi per l'abbattimento del tasso di interesse a consorzi-fidi e cooperative di garanzia - Programma 1997 *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna: Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38" cosi' come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995,
n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19;
visto in particolare il Capo V del Titolo II della legge succitata:
"Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia";
vista la deliberazione del Consiglio regionale del 19 novembre 1997,
n. 758 "L.R. 3/93 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia- Romagna) Capo V - Criteri per il finanziamento a
consorzi-fidi e cooperative di garanzia", esecutiva ai sensi di
legge;
vista la L.R. n. 14 del 23 aprile 1998 inerente il Bilancio di
previsione 1998 e pluriennale 1998/2000 ed in particolare l'allegata
Tabella H;
considerato che per quanto riguarda il programma relativo all'anno
1997 i fondi disponibili ammontano a Lire 2.000.000.000 per
l'incremento o costituzione di fondi di garanzia e a Lire
5.000.000.000 per la costituzione di fondi per l'abbattimento degli
interessi;
preso atto che per la scadenza del 18 marzo 1998, prevista dal
paragrafo 3 della succitata delibera consiliare 758/97, sono
pervenute a questa Amministrazione le domande, ricomprese negli
Allegati A1 (contributi per garanzia) e A2 (contributi in conto
interessi), che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione;
preso atto, inoltre, che sulla base di documentazione pervenuta
successivamente, il Consorzio di garanzia regionale di II grado
FEDERCOMFIDI, che ha presentato domanda di contributo, sia per la
costituzione di fondo di garanzia che per la costituzione di fondo
per l'abbattimento degli interessi, si e' nel frattempo fuso con il
Consorzio CONTURISTER, dando vita al Consorzio COFITER;
accertato che il Consorzio COFITER, mantiene tutte le caratteristiche
per poter accedere ai finanziamenti e che pertanto quale beneficiario
si considerera' quest'ultimo soggetto;
visto in particolare il paragrafo 4 della deliberazione 758/97:
"Percentuale di riparto e misura dei contributi", che stabilisce che
i contributi destinati dalla Regione a cooperative e consorzi-fidi
sia relativamente ai contributi per la formazione o incremento del
fondo di garanzia, sia per la concessione ai propri associati di
contributi per il pagamento degli interessi, per il primo anno di
attuazione, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:
- ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia regionale di secondo
grado e a carattere regionale con soci operanti in piu' province, e'
destinata una quota pari al 5% dei fondi disponibili;
- la restante quota a favore dei consorzi-fidi e cooperative di
garanzia a carattere provinciale e' cosi' suddivisa:
il 20% in parti uguali su base provinciale;
l'80% dei fondi e' ripartito in rapporto alla rilevanza turistica
dell'area provinciale di riferimento di cui al comma 3 del punto B.7
"Criteri di ripartizione dei fondi per le aree territoriali
provinciali" della delibera consiliare 584/97. Secondo la delibera
succitata l'80% dei fondi disponibili e' riservato al comparto delle
province costiere, il restante 20% e' riservato al comparto delle
altre province.
All'interno di ciascun comparto, il fondo e ripartito sulla base dei
parametri relativi, all'interno del comparto di appartenenza che
risultano dalle medie delle aliquote percentuali di presenza e
capacita' ricettiva censiti nel 96;
vista la Tabella B, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono definite le percentuali da allocare su
base regionale e provinciale ed il relativo importo, sia per i
contributi a fondo di garanzia che per i contributi a fondo
interessi;
visto il secondo comma del paragrafo 4.1 della succitata
deliberazione 758/97, che stabilisce che per il primo anno di
applicazione della L.R. 19/97, "qualora nell'ambito di una stessa
area di riferimento risultassero operanti diversi soggetti si
operera' una ulteriore ripartizione che sara' effettuata
proporzionalmente all'operativita' del soggetto di riferimento,
rilevata in base alle operazioni di finanziamento effettivamente
erogate ed in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente, inteso
come l'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre
dell'esercizio precedente su operazioni di finanziamento ottenute da
aziende socie";
vista la Tabella C, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono definite le somme da allocare all'interno
delle province in cui opera piu' di un beneficiario: Bologna,
Forli'-Cesena, Rimini;
vista la Tabella D, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per
la costituzione o incremento dei fondi di garanzia ad ogni singolo
richiedente sulla base delle percentuali e degli importi definiti
alle Tabelle B e C;
vista la Tabella E, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per
la realizzazione di fondi per contributi in interessi ad ogni singolo
richiedente sulla base delle percentuali e degli importi definiti
alle Tabelle B e C;
visto il comma 3 dell'art. 10 quater della L.R. 3/93, modificata, che
stabilisce in relazione ai contributi per interessi che: "i
contributi concessi ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei
modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di
concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e
le cooperative decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna
procede al recupero, salvo compensazioni con eventuali nuove
concessioni";
considerato congruo, per il primo anno di applicazione del Capo V del
Titolo II della L.R. 3/93, come periodo entro il quale dovranno
essere assegnati agli operatori i fondi per il contenimento degli
interessi un termine di 18 mesi dall'erogazione dei contributi
relativi, con eventuale proroga motivata di 6 mesi. Sono fatte salve
eventuali disponibilita' derivanti da rinunce, in qual caso il
termine dei 18 mesi riparte dal momento dell'effettiva disponibilita'
della somma. Entro 3 mesi dalla scadenza del periodo indicato gli
organismi beneficiari dovranno produrre la documentazione comprovante
le assegnazioni effettuate, riguardanti i contributi in oggetto,
sotto forma di un elenco in cui siano indicati i beneficiari ed il
relativo contributo. Tale documento dovra' essere sottoscritto dal
legale rappresentante con visto del presidente del collegio
sindacale;
ritenuto opportuno procedere alla assunzione dell'impegno di spesa
subordinando la concessione del finanziamento regionale alla
condizione sospensiva della previa acquisizione da parte
dell'Amministrazione regionale della documentazione relativa alla
Legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione contro la criminalita'
mafiosa, e successive modificazioni;
ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57,
secondo comma della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente
atto;considerato che, per il primo anno di applicazione, il
contributo sara' liquidato ai soggetti beneficiari in un unica
soluzione, sulla base dei calcoli di assegnazione riepilogati nelle
Tabelle B e C;
dato atto che alla liquidazione del contributo provvedera' il
Responsabile del Servizio competente, a norma dell'art. 61 della L.R.
31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 della
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche dr. Stefano Vannini, in
ordine alla regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi
dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 41/92 e della deliberazione
di Giunta regionale 2541/95;
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso in ordine alla
legittimita' della medesima deliberazione reso dal Direttore generale
Cultura e Turismo, dr. Alessandro Chili, ai sensi del citato articolo
di legge e della citata deliberazione;
dato atto, infine, del parere favorevole di regolarita' contabile,
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr.
Gianni Mantovani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della succitata
L.R. 41/92 e della succitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore competete per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato D, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi in
oggetto dovranno essere utilizzati per interventi conformi ai criteri
di cui al paragrafo 7 della deliberazione n. 758 del 19 novembre
1997;
2) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato E, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi concessi
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nel termine di 18
mesi dalla erogazione dei contributi di cui alla presente
deliberazione per interventi conformi ai criteri di cui ai paragrafi
7 e 8 della deliberazione 758/97; per le somme non impiegate in detto
termine i consorzi e le cooperative decadono dal contributo e la
Regione Emilia-Romagna procede al recupero salvo compensazione con
nuove concessioni;
3) di subordinare la concessione dei contributi di cui ai precedenti
punti 1) e 2) alla condizione sospensiva della previa acquisizione da
parte della Amministrazione regionale della documentazione prescritta
dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 sulla prevenzione contro la
criminalita' mafiosa, e successive modificazioni;
4) di imputare la spesa di Lire 2.000.000.000 registrata al n.3598
di impegno sul Capitolo 25514 "Conferimento ai consorzi-fidi e
cooperative di garanzia di un fondo finalizzato alla concessione di
garanzie fidejussorie per agevolare il ricorso al credito dei soci
operanti nel settore turistico (art. 10 ter, comma 1 della L.R. 11
gennaio 1993, n. 3 come inserito dall'art. 7 della L.R. 27 giugno
1997, n. 19 - Mezzi statali" del Bilancio di previsione per
l'esercizio 1998, che presenta la necessaria disponibilita';
5) di imputare la spesa di Lire 5.000.000.000 registrata al n.3599
di impegno sul Capitolo 25516 "Conferimento ai consorzi-fidi e
cooperative di garanzia di un fondo finalizzato alla concessione di
contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel
settore turistico (art. 10 ter, comma 2 della L.R. 11 gennaio 1993,
n. 3 come inserito dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19 -
Mezzi statali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1998, che
presenta la necessaria disponibilita';
6) di dare atto che al Responsabile del Servizio competente a norma
dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14
della L.R. 40/94 e del punto 5.2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, e' demandato di
provvedere con successivi atti formali alla liquidazione, con le
modalita' specificate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate e nel rispetto della condizione di cui al
precedente punto 3);
7) di dare atto infine che per quanto non espressamente previsto nel
presente atto si rimanda alla gia' citata deliberazione consiliare
758/97;
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.