REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1350

L.R. 3/93 e successive modifiche: Capo V concessione di contributi per costituzione di fondi di garanzia e di fondi per l'abbattimento del tasso di interesse a consorzi-fidi e cooperative di garanzia - Programma 1997 *** ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta                    
turistica della Regione Emilia-Romagna: Programmazione e                        
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 38" cosi' come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995,             
n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19;                                                   
visto in particolare il Capo V del Titolo II della legge succitata:             
"Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia";                      
vista la deliberazione del Consiglio regionale del 19 novembre 1997,            
n. 758 "L.R. 3/93 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione              
Emilia- Romagna) Capo V - Criteri per il finanziamento a                        
consorzi-fidi e cooperative di garanzia", esecutiva ai sensi di                 
legge;                                                                          
vista la L.R. n. 14 del 23 aprile 1998 inerente il Bilancio di                  
previsione 1998 e pluriennale 1998/2000 ed in particolare l'allegata            
Tabella H;                                                                      
considerato che per quanto riguarda il programma relativo all'anno              
1997 i fondi disponibili ammontano a Lire 2.000.000.000 per                     
l'incremento o costituzione di fondi di garanzia e a Lire                       
5.000.000.000 per la costituzione di fondi per l'abbattimento degli             
interessi;                                                                      
preso atto che per la scadenza del 18 marzo 1998, prevista dal                  
paragrafo 3 della succitata delibera consiliare 758/97, sono                    
pervenute a questa Amministrazione le domande, ricomprese negli                 
Allegati A1 (contributi per garanzia) e A2 (contributi in conto                 
interessi), che costituiscono parte integrante della presente                   
deliberazione;                                                                  
preso atto, inoltre, che sulla base di documentazione pervenuta                 
successivamente, il Consorzio di garanzia regionale di II grado                 
FEDERCOMFIDI, che ha presentato domanda di contributo, sia per la               
costituzione di fondo di garanzia che per la costituzione di fondo              
per l'abbattimento degli interessi, si e' nel frattempo fuso con il             
Consorzio CONTURISTER, dando vita al Consorzio COFITER;                         
accertato che il Consorzio COFITER, mantiene tutte le caratteristiche           
per poter accedere ai finanziamenti e che pertanto quale beneficiario           
si considerera' quest'ultimo soggetto;                                          
visto in particolare il paragrafo 4 della deliberazione 758/97:                 
"Percentuale di riparto e misura dei contributi", che stabilisce che            
i contributi destinati dalla Regione a cooperative e consorzi-fidi              
sia relativamente ai contributi per la formazione o incremento del              
fondo di garanzia, sia per la concessione ai propri associati di                
contributi per il pagamento degli interessi, per il primo anno di               
attuazione, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:                          
- ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia regionale di secondo               
grado e a carattere regionale con soci operanti in piu' province, e'            
destinata una quota pari al 5% dei fondi disponibili;                           
- la restante quota a favore dei consorzi-fidi e cooperative di                 
garanzia a carattere provinciale e' cosi' suddivisa:                            
il 20% in parti uguali su base provinciale;                                     
l'80% dei fondi e' ripartito in rapporto alla rilevanza turistica               
dell'area provinciale di riferimento di cui al comma 3 del punto B.7            
"Criteri di ripartizione dei fondi per le aree territoriali                     
provinciali" della delibera consiliare 584/97. Secondo la delibera              
succitata l'80% dei fondi disponibili e' riservato al comparto delle            
province costiere, il restante 20% e' riservato al comparto delle               
altre province.                                                                 
All'interno di ciascun comparto, il fondo e ripartito sulla base dei            
parametri relativi, all'interno del comparto di appartenenza che                
risultano dalle medie delle aliquote percentuali di presenza e                  
capacita' ricettiva censiti nel 96;                                             
vista la Tabella B, che costituisce parte integrante della presente             
deliberazione, in cui sono definite le percentuali da allocare su               
base regionale e provinciale ed il relativo importo, sia per i                  
contributi a fondo di garanzia che per i contributi a fondo                     
interessi;                                                                      
visto il secondo comma del paragrafo 4.1 della succitata                        
deliberazione 758/97, che stabilisce che per il primo anno di                   
applicazione della L.R. 19/97, "qualora nell'ambito di una stessa               
area di riferimento risultassero operanti diversi soggetti si                   
operera' una ulteriore ripartizione che sara' effettuata                        
proporzionalmente all'operativita' del soggetto di riferimento,                 
rilevata in base alle operazioni di finanziamento effettivamente                
erogate ed in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente, inteso           
come l'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre                   
dell'esercizio precedente su operazioni di finanziamento ottenute da            
aziende socie";                                                                 
vista la Tabella C, che costituisce parte integrante della presente             
deliberazione, in cui sono definite le somme da allocare all'interno            
delle province in cui opera piu' di un beneficiario: Bologna,                   
Forli'-Cesena, Rimini;                                                          
vista la Tabella D, che costituisce parte integrante della presente             
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per            
la costituzione o incremento dei fondi di garanzia ad ogni singolo              
richiedente sulla base delle percentuali e degli importi definiti               
alle Tabelle B e C;                                                             
vista la Tabella E, che costituisce parte integrante della presente             
deliberazione, in cui sono riepilogati i contributi da assegnare per            
la realizzazione di fondi per contributi in interessi ad ogni singolo           
richiedente sulla base delle percentuali e degli importi definiti               
alle Tabelle B e C;                                                             
visto il comma 3 dell'art. 10 quater della L.R. 3/93, modificata, che           
stabilisce in relazione ai contributi per interessi che: "i                     
contributi concessi ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia                  
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nei tempi, nei               
modi e secondo i criteri stabiliti nella deliberazione regionale di             
concessione. Per le somme non impiegate in detto termine i consorzi e           
le cooperative decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna              
procede al recupero, salvo compensazioni con eventuali nuove                    
concessioni";                                                                   
considerato congruo, per il primo anno di applicazione del Capo V del           
Titolo II della L.R. 3/93, come periodo entro il quale dovranno                 
essere assegnati agli operatori i fondi per il contenimento degli               
interessi un termine di 18 mesi dall'erogazione dei contributi                  
relativi, con eventuale proroga motivata di 6 mesi. Sono fatte salve            
eventuali disponibilita' derivanti da rinunce, in qual caso il                  
termine dei 18 mesi riparte dal momento dell'effettiva disponibilita'           
della somma. Entro 3 mesi dalla scadenza del periodo indicato gli               
organismi beneficiari dovranno produrre la documentazione comprovante           
le assegnazioni effettuate, riguardanti i contributi in oggetto,                
sotto forma di un elenco in cui siano indicati i beneficiari ed il              
relativo contributo. Tale documento dovra' essere sottoscritto dal              
legale rappresentante con visto del presidente del collegio                     
sindacale;                                                                      
ritenuto opportuno procedere alla assunzione dell'impegno di spesa              
subordinando la concessione del finanziamento regionale alla                    
condizione sospensiva della previa acquisizione da parte                        
dell'Amministrazione regionale della documentazione relativa alla               
Legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione contro la criminalita'            
mafiosa, e successive modificazioni;                                            
ritenuto quindi che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57,                  
secondo comma della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto            
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente                         
atto;considerato che, per il primo anno di applicazione, il                     
contributo sara' liquidato ai soggetti beneficiari in un unica                  
soluzione, sulla base dei calcoli di assegnazione riepilogati nelle             
Tabelle B e C;                                                                  
dato atto che alla liquidazione del contributo provvedera' il                   
Responsabile del Servizio competente, a norma dell'art. 61 della L.R.           
31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 della                 
deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;                 
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,           
esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per                     
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche dr. Stefano Vannini, in             
ordine alla regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi           
dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 41/92 e della deliberazione             
di Giunta regionale 2541/95;                                                    
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso in ordine alla              
legittimita' della medesima deliberazione reso dal Direttore generale           
Cultura e Turismo, dr. Alessandro Chili, ai sensi del citato articolo           
di legge e della citata deliberazione;                                          
dato atto, infine, del parere favorevole di regolarita' contabile,              
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dr.                 
Gianni Mantovani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della succitata             
L.R. 41/92 e della succitata deliberazione;                                     
su proposta dell'Assessore competete per materia,                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato D, che                    
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il                   
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi in                  
oggetto dovranno essere utilizzati per interventi conformi ai criteri           
di cui al paragrafo 7 della deliberazione n. 758 del 19 novembre                
1997;                                                                           
2) di concedere ai beneficiari compresi nell'Allegato E, che                    
costituisce parte integrante della presente deliberazione, il                   
contributo indicato a fianco di ogni soggetto. I contributi concessi            
dovranno essere assegnati agli operatori turistici nel termine di 18            
mesi dalla erogazione dei contributi di cui alla presente                       
deliberazione per interventi conformi ai criteri di cui ai paragrafi            
7 e 8 della deliberazione 758/97; per le somme non impiegate in detto           
termine i consorzi e le cooperative decadono dal contributo e la                
Regione Emilia-Romagna procede al recupero salvo compensazione con              
nuove concessioni;                                                              
3) di subordinare la concessione dei contributi di cui ai precedenti            
punti 1) e 2) alla condizione sospensiva della previa acquisizione da           
parte della Amministrazione regionale della documentazione prescritta           
dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 sulla prevenzione contro la                    
criminalita' mafiosa, e successive modificazioni;                               
4) di imputare la spesa di Lire 2.000.000.000 registrata al  n.3598             
di impegno sul Capitolo 25514 "Conferimento ai consorzi-fidi e                  
cooperative di garanzia di un fondo finalizzato alla concessione di             
garanzie fidejussorie per agevolare il ricorso al credito dei soci              
operanti nel settore turistico (art. 10 ter, comma 1 della L.R. 11              
gennaio 1993, n. 3 come inserito dall'art. 7 della L.R. 27 giugno               
1997, n. 19 - Mezzi statali" del Bilancio di previsione per                     
l'esercizio 1998, che presenta la necessaria disponibilita';                    
5) di imputare la spesa di Lire 5.000.000.000 registrata al  n.3599             
di impegno sul Capitolo 25516 "Conferimento ai consorzi-fidi e                  
cooperative di garanzia di un fondo finalizzato alla concessione di             
contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel                 
settore turistico (art. 10 ter, comma 2 della L.R. 11 gennaio 1993,             
n. 3 come inserito dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19 -               
Mezzi statali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1998, che             
presenta la necessaria disponibilita';                                          
6) di dare atto che al Responsabile del Servizio competente a norma             
dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14                
della L.R. 40/94 e del punto 5.2 del dispositivo della deliberazione            
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, e' demandato di               
provvedere con successivi atti formali alla liquidazione, con le                
modalita' specificate in premessa e che qui si intendono                        
integralmente riportate e nel rispetto della condizione di cui al               
precedente punto 3);                                                            
7) di dare atto infine che per quanto non espressamente previsto nel            
presente atto si rimanda alla gia' citata deliberazione consiliare              
758/97;                                                                         
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina