REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998, n. 1333

Conferimento incarico di consulenza professionale al dott. Angelo Bianchetti in merito al problema della demenza senile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di conferire al dott. Angelo Bianchetti l'incarico di cui in                 
premessa per la durata di 10 mesi a decorrere dalla data di stipula             
del disciplinare allegato;                                                      
2) di approvare lo schema di disciplinare allegato, che forma parte             
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che regola il            
presente incarico;                                                              
3) di fissare per l'incarico al dott. Angelo Bianchetti un compenso             
pari a Lire 30.000.000 e ad IVA al 20% per Lire 6.000.000, per                  
complessive Lire 36.000.000, al lordo della ritenute di legge;                  
4) di imputare la spesa complessiva di Lire 36.000.000, registrata al           
n. 3698 di impegno, al Capitolo 51720 "Quota del Fondo sanitario                
impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e             
supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al                  
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e                   
regionale ai sensi dell'art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 - Mezzi           
statali" del Bilancio per l'esercizio 1998 che presenta la necessaria           
disponibilita', dando atto che la spesa e' autorizzata dall'art. 44,            
lett. c) della L.R. 23/4/1998, n. 13;                                           
5) di dare altresi' atto che alla liquidazione della spesa                      
provvedera' con propri atti il Responsabile del Servizio Servizi                
socio-sanitari, a norma dell'art. 61 della L.R. 6/7/1977, n. 31,                
cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 ed ai sensi della           
deliberazione di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995, secondo le              
modalita' stabilite dall'art. 6 dell'allegato disciplinare, dietro              
presentazione di regolari fatture;                                              
6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO 1                                                                      
Disciplinare di incarico regolante l'incarico di consulenza                     
professionale conferito al dott. Angelo Bianchetti finalizzato alla             
definizione di una proposta di linee guida terapeutico-assistenziali            
regionali per le demenze senili                                                 
L'incarico conferito col presente atto al dott. Angelo Bianchetti si            
configura quale prestazione d'opera intellettuale, che non instaura             
in alcun modo un rapporto di pubblico impiego e non comporta quindi             
vincolo alcuno di subordinazione ne' obbligo d'osservanza di orari              
d'ufficio.                                                                      
L'incarico e' regolato come segue:                                              
Art. 1                                                                          
La Regione Emilia-Romagna affida al dott. Angelo Bianchetti, che                
accetta, l'incarico di consulenza finalizzato alla definizione degli            
aspetti diagnostici, e di una proposta di linee guida                           
terapeutico-assistenziali regionali in materia di demenze senili.               
Le prestazioni oggetto dell'incarico consisteranno nella elaborazione           
di proposte e documenti, in partecipazione e riunioni ad incontri,              
sia pubblici che ristretti.                                                     
Art. 2                                                                          
Il dott. Angelo Bianchetti avra' come referente interno regionale il            
Responsabile dell'Ufficio Anziani, al fine di garantire i necessari             
supporti di conoscenza e gli opportuni collegamenti ed integrazioni             
con le strutture regionali ed extra-regionali interessate.                      
Il dott. Angelo Bianchetti terra' personalmente il collegamento con             
la Regione Emilia-Romagna.                                                      
Art. 3                                                                          
Il dott. Angelo Bianchetti dovra' in particolare garantire alla                 
Regione Emilia-Romagna:                                                         
a) consulenza tecnica in materia di linee di indirizzo per                      
l'assistenza a soggetti colpiti da sindromi demenziali in particolare           
elaborando: - strumenti omogenei per la diagnosi differenziale, le              
terapie e l'assistenza di soggetti dementi in relazione ai diversi              
stadi e forme delle sindromi demenziali; - protocolli terapeutici ed            
assistenziali per le problematiche piu' rilevanti nella cura dei                
pazienti dementi; - un sistema di valutazione delle diverse tipologie           
dei servizi della rete con riferimento all'assistenza ai dementi; -             
moduli formativi per l'utilizzo dei protocolli diagnostici e                    
terapeutici assistenziali da parte degli operatori della rete (UVGT,            
etc.); - un manuale per i familiari e i caregiver informali (per la             
parte relativa ai problemi sanitari ed assistenziali); - linee guida            
per il miglioramento della qualita' della vita e dell'assistenza                
degli anziani colpiti da demenza nelle strutture e in servizi della             
rete, residenziali, semiresidenziali e domiciliari;                             
b) partecipazione alla riunioni di gruppi consultivi che la Regione             
potra' attivare in relazione alla adozione delle linee guida di cui             
al presente incarico.                                                           
Art. 4                                                                          
Il dott. Angelo Bianchetti si impegna a presentare entro 5 mesi dalla           
stipula del presente disciplinare una prima stesura dei documenti               
indicati al precedente art. 3, assicurando nei cinque mesi successivi           
la necessaria collaborazione per gli adattamenti necessari in base              
alle successive richieste della Regione e la partecipazione ad                  
incontri ed iniziative di discussione e presentazione delle linee               
regionali.                                                                      
Art. 5                                                                          
La Regione Emilia-Romagna corrispondera' al dott. Angelo Bianchetti,            
quale compenso globale e forfettario per la collaborazione pattuita             
la somma di Lire 30.000.000 piu' IVA 20% di Lire 6.000.000 per                  
complessive Lire 36.000.000.                                                    
Tale compenso e' comprensivo delle voci:                                        
- prestazioni del dott. Angelo Bianchetti e del personale di                    
supporto;                                                                       
- trasferte;                                                                    
- editing e riproduzioni;                                                       
- spese generali.                                                               
Art. 6                                                                          
La liquidazione del compenso avverra', dietro presentazione di                  
regolare fattura:                                                               
- per il 60% a seguito della presentazione della prima stesura nei              
tempi indicati al precedente art. 4, dei documenti indicati al                  
precedente art. 3, previa approvazione da parte del Servizio                    
competente per materia;                                                         
- per il 40% a conclusione della consulenza a seguito della stesura             
definitiva degli elaborati indicati al precedente art. 3 e della                
partecipazione alle iniziative di discussione e presentazione delle             
linee regionali di indirizzo, previa approvazione da parte del                  
Servizio competente per materia.                                                
Art. 7                                                                          
Qualora si verificassero, per fatto della Regione, una o piu'                   
sospensioni temporali dei lavori per un periodo complessivo superiore           
a 30 giorni, il dott. Angelo Bianchetti avra' diritto al                        
prolungamento del termine finale.                                               
Art. 8                                                                          
La Regione puo' recedere in ogni tempo dal contratto mediante                   
pagamento delle prestazioni eseguite e di una indennita' pari al 10%            
del valore delle prestazioni previste e non effettuate.                         
Qualora l'incaricato chieda di poter interrompere anticipatamente il            
rapporto di collaborazione la Regione Emilia-Romagna potra'                     
accogliere tale istanza: in tal caso il compenso verra' rapportato              
alla durata effettiva ed alle prestazioni eseguite, diminuito del               
10%.                                                                            
Art. 9                                                                          
Il dott. Angelo Bianchetti si impegna a partecipare a conferenze,               
convegni e riunioni, relativi agli argomenti oggetto della                      
collaborazione, purche' effettuati nell'ambito della regione, senza             
ulteriore onere finanziario per la Regione Emilia-Romagna, oltre a              
quello di cui al precedente art. 5.                                             
Art. 10                                                                         
Gli elaborati, i documenti e gli allegati di qualsiasi tipo di cui al           
presente disciplinare resteranno di proprieta' piena ed assoluta                
della Regione Emilia-Romagna, la quale potra' farne l'uso totale o              
parziale che riterra' opportuno senza che possano essere sollevate              
eccezioni di sorta da parte dell'incaricato.                                    
Art. 11                                                                         
Tutte le spese del presente atto, relative, accessorie e conseguenti,           
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'incaricato.                   
Art. 12                                                                         
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione            
delle condizioni e delle modalita' in esso contenute o richiamate.              
dott. Angelo Bianchetti                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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