LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma,
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".