REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 28                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la                
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella             
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della                   
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale           
di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma,              
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                     
NOTA ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31           
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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