REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 26                                                               
Riapertura dei termini                                                          
1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione             
della presente legge, puo' riaprire i termini per la presentazione              
dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i                
soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non              
presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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