REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 26 Riapertura dei termini 1. La Giunta regionale, limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, puo' riaprire i termini per la presentazione dei progetti per la definizione del Piano stralcio annuale per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della presente legge non presentavano i requisiti di accesso ai contributi regionali.