LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 24
Controlli e verifiche a consuntivo
1. La Regione e le Province provvedono ai controlli in relazione alle
competenze attribuite; la liquidazione finale e' comunque subordinata
alla verifica della corrispondenza dell'attivita' svolta con quella
ammessa.
2. L'Amministrazione regionale dispone la liquidazione a saldo dei
contributi concessi sulla base di specifiche dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della normativa vigente,
da parte degli stessi beneficiari, in ordine alle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione delle attivita' ammesse
a contributo.
3. L'Amministrazione regionale effettua, di norma, a campione,
controlli e verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese
effettivamente sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi
indicati nel progetto finanziato.