REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 24                                                               
Controlli e verifiche a consuntivo                                              
1. La Regione e le Province provvedono ai controlli in relazione alle           
competenze attribuite; la liquidazione finale e' comunque subordinata           
alla verifica della corrispondenza dell'attivita' svolta con quella             
ammessa.                                                                        
2. L'Amministrazione regionale dispone la liquidazione a saldo dei              
contributi concessi sulla base di specifiche dichiarazioni                      
sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della normativa vigente,             
da parte degli stessi beneficiari, in ordine alle spese                         
effettivamente sostenute per la realizzazione delle attivita' ammesse           
a contributo.                                                                   
3. L'Amministrazione regionale effettua, di norma, a campione,                  
controlli e verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese           
effettivamente sostenute e sul raggiungimento degli obiettivi                   
indicati nel progetto finanziato.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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