LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 23
Assegnazione alle Province
dei fondi per l'assistenza tecnica
1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle attivita' di
assistenza tecnica di livello provinciale tiene conto della capacita'
di spesa e di raggiungimento degli obiettivi, secondo gli indirizzi
regionali nonche' delle risorse destinate ai diversi ambiti
provinciali in attuazione dei progetti di livello interprovinciale e
regionale.
2. Ai fini della presente legge, l'utilizzazione da parte delle
Province in successivi esercizi finanziari di eventuali economie
accertate in sede di consuntivo finale dell'attivita' annuale
realizzata, con riferimento alle somme erogate dalla Regione
nell'ambito della corrispondente assegnazione, e' subordinata alla
preventiva comunicazione alla Regione stessa che ne terra' conto nel
disporre i futuri riparti.