REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 23                                                               
Assegnazione alle Province                                                      
dei fondi per l'assistenza tecnica                                              
1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate alle attivita' di             
assistenza tecnica di livello provinciale tiene conto della capacita'           
di spesa e di raggiungimento degli obiettivi, secondo gli indirizzi             
regionali nonche' delle risorse destinate ai diversi ambiti                     
provinciali in attuazione dei progetti di livello interprovinciale e            
regionale.                                                                      
2. Ai fini della presente legge, l'utilizzazione da parte delle                 
Province in successivi esercizi finanziari di eventuali economie                
accertate in sede di consuntivo finale dell'attivita' annuale                   
realizzata, con riferimento alle somme erogate dalla Regione                    
nell'ambito della corrispondente assegnazione, e' subordinata alla              
preventiva comunicazione alla Regione stessa che ne terra' conto nel            
disporre i futuri riparti.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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