REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 21                                                               
Istituzione di una rete regionale                                               
d'informazione contabile agricola                                               
1. La Regione istituisce, in conformita' alle disposizioni del                  
Regolamento n. 79/65/CEE, della Decisione CEE 81/51B e dei relativi             
provvedimenti di recepimento adottati a livello nazionale, una rete             
regionale d'informazione contabile ed analisi economica in                      
agricoltura, con finalita' di documentazione statistica di tipo                 
economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e                     
gestionale agli imprenditori agricoli.                                          
2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale                
d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle             
aziende agricole nella Unione Europea (R.I.C.A.) ed in conformita' ai           
programmi statistici regionale e nazionale.                                     
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la             
Giunta regionale adotta una direttiva di attuazione che definisce gli           
aspetti metodologici e organizzativi della rete regionale                       
d'informazione contabile.                                                       
4. La Regione per l'acquisizione dei dati necessari alla                        
realizzazione della rete contabile puo' stipulare apposite                      
convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengono in modo               
sistematico e completo la documentazione contabile per conto degli              
agricoltori.                                                                    
5. La Regione puo' erogare contributi alle aziende che aderiscono               
alla rete regionale d'informazione contabile agricola. L'entita' del            
contributo e' parametrata alla dimensione economica dell'azienda, non           
puo' superare di due volte l'incentivo previsto dai regolamenti                 
comunitari vigenti in materia e non e' in ogni caso cumulabile con              
altri benefici ricevuti dalle aziende allo stesso titolo.                       
6. Al fine di incentivare la partecipazione alla rete contabile                 
regionale, le richieste dei benefici connessi all'esercizio                     
dell'attivita' agricola verranno esaminate attribuendo, a parita' di            
condizioni, priorita' alle istanze presentate dagli agricoltori che             
aderiscono alla rete di informazione contabile agricola.                        
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Regolamento n. 79/65/CEE del 15 giugno 1965 concerne                      
Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di una rete di               
informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle               
aziende agricole nella CEE.                                                     
2) La Decisione CEE 81/518 (per mero errore materiale citata come               
Decisione CEE 81/51B) concerne Ristrutturazione del sistema di                  
indagini agricole in Italia.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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