LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 21
Istituzione di una rete regionale
d'informazione contabile agricola
1. La Regione istituisce, in conformita' alle disposizioni del
Regolamento n. 79/65/CEE, della Decisione CEE 81/51B e dei relativi
provvedimenti di recepimento adottati a livello nazionale, una rete
regionale d'informazione contabile ed analisi economica in
agricoltura, con finalita' di documentazione statistica di tipo
economico e di supporto all'assistenza tecnica, economica e
gestionale agli imprenditori agricoli.
2. La rete regionale opera in collegamento con la rete nazionale
d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle
aziende agricole nella Unione Europea (R.I.C.A.) ed in conformita' ai
programmi statistici regionale e nazionale.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta una direttiva di attuazione che definisce gli
aspetti metodologici e organizzativi della rete regionale
d'informazione contabile.
4. La Regione per l'acquisizione dei dati necessari alla
realizzazione della rete contabile puo' stipulare apposite
convenzioni con soggetti pubblici o privati che detengono in modo
sistematico e completo la documentazione contabile per conto degli
agricoltori.
5. La Regione puo' erogare contributi alle aziende che aderiscono
alla rete regionale d'informazione contabile agricola. L'entita' del
contributo e' parametrata alla dimensione economica dell'azienda, non
puo' superare di due volte l'incentivo previsto dai regolamenti
comunitari vigenti in materia e non e' in ogni caso cumulabile con
altri benefici ricevuti dalle aziende allo stesso titolo.
6. Al fine di incentivare la partecipazione alla rete contabile
regionale, le richieste dei benefici connessi all'esercizio
dell'attivita' agricola verranno esaminate attribuendo, a parita' di
condizioni, priorita' alle istanze presentate dagli agricoltori che
aderiscono alla rete di informazione contabile agricola.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il Regolamento n. 79/65/CEE del 15 giugno 1965 concerne
Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di una rete di
informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle
aziende agricole nella CEE.
2) La Decisione CEE 81/518 (per mero errore materiale citata come
Decisione CEE 81/51B) concerne Ristrutturazione del sistema di
indagini agricole in Italia.