REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 18                                                               
Modalita' di attuazione del Programma provinciale                               
dei servizi di sviluppo agro-alimentare                                         
1. Le Province, in attuazione del programma poliennale dei servizi di           
sviluppo al sistema agro-alimentare, definiscono gli obiettivi dei              
progetti, le modalita' e i tempi di presentazione, i criteri e le               
priorita' per la selezione, le percentuali di contributo e le                   
modalita' di erogazione e provvedono ai controlli sull'utilizzo dei             
contributi concessi.                                                            
2. Le Province trasmettono alla Regione il programma provinciale dei            
servizi di sviluppo agro-alimentare di cui al comma 11 dell'art. 3.             
3. Le Province possono attivare funzioni di coordinamento fra i                 
diversi progetti approvati.                                                     
4. Le Province, nell'ambito della assegnazione di cui all'art. 23,              
per l'attuazione del programma poliennale e per particolari esigenze            
operative connesse ad iniziative di carattere strategico per il                 
sistema agro-alimentare provinciale, possono promuovere e finanziare            
direttamente iniziative nell'ambito delle attivita' di cui alla                 
lettera b) del comma 1 dell'art. 15.                                            
TITOLO IV                                                                       
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE,                                                      
DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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