REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 17                                                               
Misura dei contributi                                                           
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa                  
ammissibile, e' il seguente:                                                    
a) 80% per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.            
15;                                                                             
b) 100% per le attivita' di cui alle lettere b) e c) del comma 1                
dell'art. 15;                                                                   
c) 50% per le attivita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.            
15.                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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