REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 17 Misura dei contributi 1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa ammissibile, e' il seguente: a) 80% per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15; b) 100% per le attivita' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 15; c) 50% per le attivita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 15.