REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 16                                                               
Beneficiari                                                                     
1. I beneficiari dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del             
comma 1 dell'art. 15 sono:                                                      
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai           
sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in             
materia;                                                                        
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori              
agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto               
contrattuale con i produttori che demandano ad essi attivita' di                
servizio;                                                                       
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie                     
sperimentali ed i laboratori assimilati limitatamente alle attivita'            
di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 15.                           
2. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1              
dell'art. 15 sono i produttori agricoli singoli o associati.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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