LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 15
Attivita' di competenza provinciale
1. Le Province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla
Regione per l'erogazione di contributi finalizzati alla
realizzazione, nell'esercizio finanziario corrispondente, di:
a) attivita' di assistenza tecnica di livello provinciale;
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello provinciale, compresa
la divulgazione;
c) attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello
provinciale;
d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d'uso di
programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete
Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull'uso dei
programmi e sui servizi telematici.
2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme
assegnate alle Province per le quali le Province medesime abbiano
assunto, entro l'esercizio di assegnazione, formale e specifico atto
di impegno con esplicito riferimento all'atto regionale di riparto.