REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 15                                                               
Attivita' di competenza provinciale                                             
1. Le Province utilizzano le risorse annualmente assegnate dalla                
Regione per l'erogazione di contributi finalizzati alla                         
realizzazione, nell'esercizio finanziario corrispondente, di:                   
a) attivita' di assistenza tecnica di livello provinciale;                      
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello provinciale, compresa           
la divulgazione;                                                                
c) attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello                
provinciale;                                                                    
d) acquisto di attrezzature informatiche, canoni e licenze d'uso di             
programmi per lo sviluppo agricolo, di collegamento alla rete                   
Internet e di servizi telematici, formazione specifica sull'uso dei             
programmi e sui servizi telematici.                                             
2. Si considerano utilizzate, ai fini della presente legge, le somme            
assegnate alle Province per le quali le Province medesime abbiano               
assunto, entro l'esercizio di assegnazione, formale e specifico atto            
di impegno con esplicito riferimento all'atto regionale di riparto.             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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