REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 14                                                               
Modalita' di attuazione                                                         
dei progetti regionali ed interprovinciali                                      
1. Le Province concorrono alle seguenti attivita' nell'ambito del               
Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R.             
n. 15 del 1997:                                                                 
a) selezione dei progetti interprovinciali e regionali, da attuarsi             
sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale nell'ambito di           
quanto previsto al comma 7 dell'art. 3;                                         
b) individuazione delle Province a cui affidare il coordinamento, la            
gestione e il controllo dei singoli progetti interprovinciali.                  
2. Qualora non si raggiunga un'intesa in ordine all'individuazione              
delle Province prevista dalla lettera b) del comma 1, e' compito                
della Regione individuare la titolarita' della gestione organizzativa           
e operativa dei progetti e dei controlli.                                       
CAPO II                                                                         
Assistenza tecnica di livello provinciale                                       
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,             
citata alla nota 1) dell'art. 2, e' riportata alla nota 4) all'art.             
2.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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