REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 13                                                               
Misura dei contributi                                                           
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa                  
ammissibile, e' il seguente:                                                    
a) 80% per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1                 
dell'art. 11;                                                                   
b) 100% per le attivita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.           
11.                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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