REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 12                                                               
Beneficiari                                                                     
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono i           
seguenti soggetti a condizione che la relativa base sociale e                   
l'ambito di intervento superino la dimensione provinciale:                      
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai           
sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in             
materia;                                                                        
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori              
agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto               
contrattuale con i produttori che demandano ad essi attivita' di                
servizio;                                                                       
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie                     
sperimentali ed i laboratori assimilati, limitatamente alle attivita'           
di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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