LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 12
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 11 sono i
seguenti soggetti a condizione che la relativa base sociale e
l'ambito di intervento superino la dimensione provinciale:
a) associazioni aventi per scopo l'assistenza tecnica riconosciute ai
sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia;
b) cooperative o altre persone giuridiche costituite da produttori
agricoli che detengono il prodotto o sono titolari di un rapporto
contrattuale con i produttori che demandano ad essi attivita' di
servizio;
c) gli enti organizzatori della ricerca, le aziende agrarie
sperimentali ed i laboratori assimilati, limitatamente alle attivita'
di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11.