REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 11                                                               
Attivita' di competenza regionale                                               
1. Qualora la dimensione o il rilievo dei progetti di assistenza                
tecnica proposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 superi             
il livello provinciale, la Regione eroga contributi per la                      
realizzazione di:                                                               
a) attivita' di assistenza tecnica di livello regionale e                       
interprovinciale;                                                               
b) supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale e                     
interprovinciale, compresa la divulgazione;                                     
c) attivita' di coordinamento dell'assistenza tecnica di livello                
regionale e interprovinciale.                                                   
2. La Regione sostiene, attraverso l'assegnazione di specifiche                 
risorse finanziarie, e coordina le attivita' relative all'assistenza            
tecnica di livello provinciale che rientrano nelle linee del                    
Programma poliennale dei servizi, ivi compresi i relativi supporti.             
3. La Regione puo' commissionare la realizzazione di supporti per               
l'assistenza tecnica di interesse particolare con gare pubbliche.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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