LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 10
Priorita'
1. La Regione stabilisce condizioni di priorita' a favore dei
programmi integrati che prevedono la collaborazione di piu' soggetti
della filiera e, a parita' di condizioni qualitative, di quelli
presentati dagli enti organizzatori della ricerca.
2. La Regione stabilisce condizioni di priorita' ai soggetti
attuatori, di cui all'art. 8, che si sottopongono a periodica
valutazione scienfifica nazionale o internazionale.
3. La Regione puo' stabilire condizioni di priorita' a favore dei
soggetti proponenti sulla base della capacita' di autofinanziamento
del progetto per il quale si chiede il contributo.
TITOLO III
ATTIVITA' DI ASSISTENZA
TECNICA E DIVULGAZIONE
CAPO I
Assistenza tecnica di livello
regionale e interprovinciale