REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 10                                                               
Priorita'                                                                       
1. La Regione stabilisce condizioni di priorita' a favore dei                   
programmi integrati che prevedono la collaborazione di piu' soggetti            
della filiera e, a parita' di condizioni qualitative, di quelli                 
presentati dagli enti organizzatori della ricerca.                              
2. La Regione stabilisce condizioni di priorita' ai soggetti                    
attuatori, di cui all'art. 8, che si sottopongono a periodica                   
valutazione scienfifica nazionale o internazionale.                             
3. La Regione puo' stabilire condizioni di priorita' a favore dei               
soggetti proponenti sulla base della capacita' di autofinanziamento             
del progetto per il quale si chiede il contributo.                              
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' DI ASSISTENZA                                                         
TECNICA E DIVULGAZIONE                                                          
CAPO I                                                                          
Assistenza tecnica di livello                                                   
regionale e interprovinciale                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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