REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 9                                                                
Misura dei contributi                                                           
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa                  
ammissibile, e' il seguente:                                                    
a) 90% per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.            
7; il contributo puo' essere elevato al 100% per ricerche di                    
iniziativa regionale di cui al comma 10 dell'art. 3;                            
b) 100% per le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.           
7;                                                                              
c) 50% per le attivita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.            
7;                                                                              
d) 100% per le attivita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.           
7.                                                                              
2. La Regione, nel caso in cui la utilizzazione a fini di ricerca               
delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera d) del comma 1             
dell'art. 7 sia inferiore al periodo di ammortamento, finanzia                  
esclusivamente la quota relativa all'utilizzazione delle stesse per             
il progetto di ricerca.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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