LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 9
Misura dei contributi
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa
ammissibile, e' il seguente:
a) 90% per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.
7; il contributo puo' essere elevato al 100% per ricerche di
iniziativa regionale di cui al comma 10 dell'art. 3;
b) 100% per le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.
7;
c) 50% per le attivita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
7;
d) 100% per le attivita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.
7.
2. La Regione, nel caso in cui la utilizzazione a fini di ricerca
delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera d) del comma 1
dell'art. 7 sia inferiore al periodo di ammortamento, finanzia
esclusivamente la quota relativa all'utilizzazione delle stesse per
il progetto di ricerca.