LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 8
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1
dell'art. 7 sono:
a) universita', istituti sperimentali a finalita' agricola,
agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale
delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed
esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca
agro-alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o
settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di
una specializzazione corrispondente ai temi proposti;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio
regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto
1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati,
iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1
dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il
coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attivita' di cui alle
lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1
dell'art. 7 sono:
a) universita', istituti sperimentali a finalita' agricola,
agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale
delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata
qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;
b) gli enti organizzatori della ricerca;
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio
regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto
1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati
iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1
dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori
assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.
5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei
laboratori assimilati, secondo criteri di economicita', di efficacia
e di funzionalita' organizzativa e le modalita' applicative stabiliti
dalla Giunta regionale.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo del punto 1 dell'art. 12 del Reg. (UE) 20 maggio 1997, n.
951 concernente Regolamento del Consiglio relativo al miglioramento
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli, e' il seguente:
"Art. 12 - Prodotti interessati e partecipazione dei produttori
1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della
situazione dei settori di produzione di base interessati; essi
devono, tenuto conto della peculiarita' di ogni settore, garantire in
particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di
prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.
omissis".
Comma 3
2) Il testo del punto 1 del Reg. (UE) 20 maggio 1997, n. 951 e'
riportato alla nota 1) al presente articolo.