REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 8                                                                
Beneficiari                                                                     
1. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera a) del comma 1            
dell'art. 7 sono:                                                               
a) universita', istituti sperimentali a finalita' agricola,                     
agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale             
delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati nazionali ed                
esteri di comprovata qualificazione nel settore della ricerca                   
agro-alimentare;                                                                
b) gli enti organizzatori della ricerca, limitatamente a temi o                 
settori di ricerca non sviluppati da altri soggetti o in assenza di             
una  specializzazione corrispondente ai temi proposti;                          
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di                     
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti                  
agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio             
regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto           
1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;                              
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati,                  
iscritti nell'elenco di cui al comma 5.                                         
2. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera b) del comma 1            
dell'art. 7 sono gli enti organizzatori della ricerca, con il                   
coinvolgimento dei soggetti attuatori delle attivita' di cui alle               
lettere a) e c) del medesimo articolo.                                          
3. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera c) del comma 1            
dell'art. 7 sono:                                                               
a) universita', istituti sperimentali a finalita' agricola,                     
agroindustriale e rurale, istituti e centri del Consiglio nazionale             
delle ricerche ed altri soggetti pubblici e privati di comprovata               
qualificazione nel settore della ricerca agro-alimentare;                       
b) gli enti organizzatori della ricerca;                                        
c) piccole e medie imprese agro-alimentari e cooperative di                     
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti                  
agricoli e loro consorzi, con stabilimenti dislocati nel territorio             
regionale, che soddisfino alle condizioni previste dall'art. 12 punto           
1 del Reg. (UE) 951/97 e successive modificazioni;                              
d) le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori assimilati                   
iscritti nell'elenco di cui al comma 5.                                         
4. I beneficiari dei contributi previsti alla lettera d) del comma 1            
dell'art. 7 sono le aziende agrarie sperimentali ed i laboratori                
assimilati iscritti nell'elenco di cui al comma 5.                              
5. La Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente           
legge, istituisce l'elenco delle aziende agrarie sperimentali e dei             
laboratori assimilati, secondo criteri di economicita', di efficacia            
e di funzionalita' organizzativa e le modalita' applicative stabiliti           
dalla Giunta regionale.                                                         
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del punto 1 dell'art. 12 del Reg. (UE) 20 maggio 1997, n.           
951 concernente Regolamento del Consiglio relativo al miglioramento             
delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei                 
prodotti agricoli, e' il seguente:                                              
"Art. 12 - Prodotti interessati e partecipazione dei produttori                 
1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della                    
situazione dei settori di produzione di base interessati; essi                  
devono, tenuto conto della peculiarita' di ogni settore, garantire in           
particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di            
prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.                    
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo del punto 1 del Reg. (UE) 20 maggio 1997, n. 951 e'                 
riportato alla nota 1) al presente articolo.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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