REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 7                                                                
Attivita'                                                                       
1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici            
o privati, contributi per:                                                      
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate           
esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze               
scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto           
di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei                  
prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e            
della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche                    
realizzate in raccordo con analoghe attivita' promosse a livello                
nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle                
esigenze del sistema agro-alimentare della Regione. Si considerano              
compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca            
riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;                    
b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati             
della ricerca;                                                                  
c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da                  
sottoporre all'Unione Europea nell'ambito dei programmi specifici;              
d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate              
esclusivamente e permanentemente alle attivita' di ricerca e di                 
sperimentazione agricola.                                                       
2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono               
sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della              
L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore                     
agroalimentare biologico.                                                       
3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni              
promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a                   
disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non                      
discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.                      
4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e             
sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni           
della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per             
la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi                    
internazionali.                                                                 
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28, e' riportato              
alla nota 2) all'art. 2.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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