REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 6                                                                
Misura dei contributi                                                           
1. Il contributo massimo, calcolato in percentuale della spesa                  
ammissibile, e' il seguente:                                                    
a) 100% per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.           
4;                                                                              
b) 80% per le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.            
4.                                                                              
CAPO II                                                                         
Studio, ricerca e sperimentazione                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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