LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 4
Attivita'
1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti
produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per:
a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente
alle reti ed ai collegamenti telematici, alla documentazione
scientifica, all'attivazione di sistemi di qualita' e di
aggiornamento del personale.