LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Art. 3
Attuazione del programma poliennale
1. Il programma poliennale e' attuato attraverso piani stralcio
annuali approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione annuale.
2. I piani stralcio annuali sono costituiti dai progetti, anche di
durata poliennale, ammessi a contributo e presentati entro i termini
fissati dalla Giunta, secondo quanto previsto dal comma 7.
3. L'inserimento nel piano stralcio della prima annualita' dei
progetti poliennali e la concessione del relativo contributo
comportano:
a) la verifica della congruita' alle linee programmatiche regionali
dell'intero sviluppo progettuale;
b) la quantificazione, distintamente per singola annualita', della
spesa massima ammissibile e del relativo contributo.
Detto inserimento determina la priorita' per l'accesso ai contributi
per le successive annualita' di progetto.
4. La concessione dei contributi relativi alle annualita' successive,
nei limiti delle disponibilita' complessivamente recate dal bilancio
regionale, puo' essere disposta dal Direttore generale Agricoltura,
sulla base della verifica dello stato di realizzazione delle
attivita' relative alle annualita' precedenti, anche in pendenza
dell'approvazione del piano stralcio annuale di competenza.
5. Non sono ammessi progetti presentati da soggetti che, trascorsi
quattro mesi dalla data prevista, non abbiano rendicontato uno o piu'
progetti ammessi a contributo negli anni precedenti o per i quali
siano stati avviati procedimenti sanzionatori o revocatori ai sensi
di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 15 del 1997. La durata
dell'esclusione e' prevista fino ad un massimo di cinque anni cosi'
come disposto dal citato art. 18 della L.R. n. 15 del 1997.
6. Il richiedente che ha presentato il progetto deve produrre
un'autocertificazione in cui dichiari che il medesimo non ha ottenuto
altri finanziamenti.
7. La Giunta regionale per la predisposizione dei piani stralcio
stabilisce:
a) le modalita' e i termini di presentazione, le spese ammissibili, i
criteri di valutazione e le percentuali di contribuzione relativi ai
progetti di competenza regionale;
b) la ripartizione delle risorse fra progetti interprovinciali o
regionali e progetti provinciali, sulla base dei progetti presentati
dai soggetti titolati;
c) le modalita' di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorra
per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca di
importo superiore ai 200 mila Euro; per progetti di importo inferiore
ai 200 mila Euro, la valutazione tecnico-scientifica sara' fornita da
un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale;
d) le modalita' ed i tempi di predisposizione dei piani stralcio;
e) i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse
finanziarie, da destinare all'attivita' di assistenza tecnica, che
devono tenere conto della produzione lorda vendibile agricola e
indotto, della superficie agraria utilizzata, considerando le aree
svantaggiate, del numero di aziende con prospettive di sviluppo e di
eventuali progetti speciali o obiettivi specifici inseriti nel
Programma regionale di sviluppo;
f) le modalita' di rendicontazione, controllo, monitoraggio e
valutazione delle attivita' incentivate.
8. L'entita' del contributo per l'attivita' di assistenza tecnica e'
rimodulata in funzione dell'acquisizione, da parte degli operatori,
delle conoscenze diffuse nell'ambito dei programmi.
9. Le Province concorrono alla predisposizione dei piani stralcio
nell'ambito del Comitato tecnico-ammmnistrativo di cui al comma 2
dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.
10. La Giunta regionale puo' commissionare, anche in concorso con
altri soggetti pubblici o privati, ricerche di carattere strategico
per il sistema agro-alimentare regionale, nell'ambito delle attivita'
di cui al comma 4 dell'art. 1, di norma attraverso la pubblicazione
di appositi bandi pubblici. L'approvazione del relativo progetto ne
determina l'inclusione nel piano stralcio per gli importi
corrispondenti.
11. Le Province attuano il programma poliennale dei servizi
attraverso il programma provinciale dei servizi di sviluppo
agro-alimentare costituito dai progetti integrati per l'assistenza
tecnico-economica alle imprese e dai supporti di livello provinciale
ammessi a contributo.
TITOLO II
ATTIVITA' DI STUDIO,
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
CAPO I
Organizzazione della domanda di ricerca
NOTE ALL'ART. 3
Comma 5
1) Il testo dell'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, citata
alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 18 - Revoche e sanzioni
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei
termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle
finalita' per le quali furono concesse, salva l'applicazione
dell'art. 19 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da
indurre l'amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi
disciplinanti le modalita' e le condizioni per la concessione di
contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui
alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato
motivo per non piu' di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme
percepite con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di
agricoltura.
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da
restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.".
Comma 9
2) Il testo del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 30 maggio 1997, n.
15, citata alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 11 - Coordinamento tra Regione ed Enti locali
omissis
2. Al fine di conseguire il piu' efficace raccordo operativo tra
Regione ed Enti locali la Giunta regionale istituisce un Comitato
tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia
di agricoltura della Regione e delle Province, e ne disciplina il
funzionamento. Detto Comitato assume iniziative per la
semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi
nelle materie disciplinate dalla presente legge.
omissis".