REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 3                                                                
Attuazione del programma poliennale                                             
1. Il programma poliennale e' attuato attraverso piani stralcio                 
annuali approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata           
in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di                 
previsione annuale.                                                             
2. I piani stralcio annuali sono costituiti dai progetti, anche di              
durata poliennale, ammessi a contributo e presentati entro i termini            
fissati dalla Giunta, secondo quanto previsto dal comma 7.                      
3. L'inserimento nel piano stralcio della prima annualita' dei                  
progetti poliennali e la concessione del relativo contributo                    
comportano:                                                                     
a) la verifica della congruita' alle linee programmatiche regionali             
dell'intero sviluppo progettuale;                                               
b) la quantificazione, distintamente per singola annualita', della              
spesa massima ammissibile e del relativo contributo.                            
Detto inserimento determina la priorita' per l'accesso ai contributi            
per le successive annualita' di progetto.                                       
4. La concessione dei contributi relativi alle annualita' successive,           
nei limiti delle disponibilita' complessivamente recate dal bilancio            
regionale, puo' essere disposta dal Direttore generale Agricoltura,             
sulla base della verifica dello stato di realizzazione delle                    
attivita' relative alle annualita' precedenti, anche in pendenza                
dell'approvazione del piano stralcio annuale di competenza.                     
5. Non sono ammessi progetti presentati da soggetti che, trascorsi              
quattro mesi dalla data prevista, non abbiano rendicontato uno o piu'           
progetti ammessi a contributo negli anni precedenti o per i quali               
siano stati avviati procedimenti sanzionatori o revocatori ai sensi             
di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 15 del 1997. La durata            
dell'esclusione e' prevista fino ad un massimo di cinque anni cosi'             
come disposto dal citato art. 18 della L.R. n. 15 del 1997.                     
6. Il richiedente che ha presentato il progetto deve produrre                   
un'autocertificazione in cui dichiari che il medesimo non ha ottenuto           
altri finanziamenti.                                                            
7. La Giunta regionale per la predisposizione dei piani stralcio                
stabilisce:                                                                     
a) le modalita' e i termini di presentazione, le spese ammissibili, i           
criteri di valutazione e le percentuali di contribuzione relativi ai            
progetti di competenza regionale;                                               
b) la ripartizione delle risorse fra progetti interprovinciali o                
regionali e progetti provinciali, sulla base dei progetti presentati            
dai soggetti titolati;                                                          
c) le modalita' di incarico ad esperti esterni ai quali si ricorra              
per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca di               
importo superiore ai 200 mila Euro; per progetti di importo inferiore           
ai 200 mila Euro, la valutazione tecnico-scientifica sara' fornita da           
un apposito Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale;                   
d) le modalita' ed i tempi di predisposizione dei piani stralcio;               
e) i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse                      
finanziarie, da destinare all'attivita' di assistenza tecnica, che              
devono tenere conto della produzione lorda vendibile agricola e                 
indotto, della superficie agraria utilizzata, considerando le aree              
svantaggiate, del numero di aziende con prospettive di sviluppo e di            
eventuali progetti speciali o obiettivi specifici inseriti nel                  
Programma regionale di sviluppo;                                                
f) le modalita' di rendicontazione, controllo, monitoraggio e                   
valutazione delle attivita' incentivate.                                        
8. L'entita' del contributo per l'attivita' di assistenza tecnica e'            
rimodulata in funzione dell'acquisizione, da parte degli operatori,             
delle conoscenze diffuse nell'ambito dei programmi.                             
9. Le Province concorrono alla predisposizione dei piani stralcio               
nell'ambito del Comitato tecnico-ammmnistrativo di cui al comma 2               
dell'art. 11 della L.R. n. 15 del 1997.                                         
10. La Giunta regionale puo' commissionare, anche in concorso con               
altri soggetti pubblici o privati, ricerche di carattere strategico             
per il sistema agro-alimentare regionale, nell'ambito delle attivita'           
di cui al comma 4 dell'art. 1, di norma attraverso la pubblicazione             
di appositi bandi pubblici. L'approvazione del relativo progetto ne             
determina l'inclusione nel piano stralcio per gli importi                       
corrispondenti.                                                                 
11. Le Province attuano il programma poliennale dei servizi                     
attraverso il programma provinciale dei servizi di sviluppo                     
agro-alimentare costituito dai progetti integrati per l'assistenza              
tecnico-economica alle imprese e dai supporti di livello provinciale            
ammessi a contributo.                                                           
TITOLO II                                                                       
ATTIVITA' DI STUDIO,                                                            
RICERCA E SPERIMENTAZIONE                                                       
CAPO I                                                                          
Organizzazione della domanda di ricerca                                         
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, citata               
alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                                        
"Art. 18 - Revoche e sanzioni                                                   
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:               
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei                  
termini stabiliti;                                                              
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle               
finalita' per le quali furono concesse, salva l'applicazione                    
dell'art. 19 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;           
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da                
indurre l'amministrazione in grave errore;                                      
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi            
disciplinanti le modalita' e le condizioni per la concessione di                
contributi.                                                                     
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui               
alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato             
motivo per non piu' di diciotto mesi.                                           
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme                  
percepite con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di                
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'                      
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di             
agricoltura.                                                                    
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da                 
restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.".                   
Comma 9                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 30 maggio 1997, n.              
15, citata alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                             
"Art. 11 - Coordinamento tra Regione ed Enti locali                             
omissis                                                                         
2. Al fine di conseguire il piu' efficace raccordo operativo tra                
Regione ed Enti locali la Giunta regionale istituisce un Comitato               
tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia            
di agricoltura della Regione e delle Province, e ne disciplina il               
funzionamento. Detto Comitato assume iniziative per la                          
semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti amministrativi               
nelle materie disciplinate dalla presente legge.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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