REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE

          Art. 2                                                                
Programma poliennale dei Servizi                                                
1. La Regione, per la programmazione degli interventi previsti dalla            
presente legge, adotta il programma poliennale dei servizi di                   
sviluppo al sistema agro-alimentare, sentita la Consulta agraria                
regionale istituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/97 e, per               
quanto le compete, la Commissione regionale per il settore                      
agroalimentare biologico istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto              
1997, n. 28.                                                                    
2. Il programma poliennale, che costituisce articolazione del                   
Programma regionale di Sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale              
previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 15 del 1997, e' approvato dal           
Consiglio regionale.                                                            
3. Le Province concorrono alla definizione del programma poliennale             
nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al comma 1 dell'art.           
11 della L.R. n. 15 del 1997.                                                   
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 30 maggio 1997, n. 15,                     
concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia           
di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 14 - Consulta agricola regionale                                          
1. E' costituita la Consulta agricola regionale, presieduta                     
dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo             
delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni            
agricole professionali cooperative e sindacali maggiormente                     
rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di            
consultazione, la Consulta puo' essere integrata da un rappresentante           
dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,                     
Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli                   
organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi                  
comprese le associazioni dei consumatori.                                       
2. La Consulta e' organo consultivo della Giunta regionale in ordine:           
a) alle linee generali di politica agricola;                                    
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte             
agricola;                                                                       
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;                      
d) ai programmi di attivita' e di intervento e ai criteri e parametri           
di riparto dei finanziamenti relativi al settore;                               
e) alle direttive;                                                              
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto                         
dall'Assessore competente.                                                      
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore             
della presente legge, disciplina le modalita' di funzionamento della            
Consulta.                                                                       
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con                 
decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle                      
designazioni di cui al comma 1.                                                 
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della            
Regione.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28 concernente             
Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R.           
26 ottobre 1993, n. 36, e' il seguente:                                         
"Art. 3 - Commissione regionale                                                 
1. E' istituita la Commissione regionale per il settore                         
agroalimentare biologico con i seguenti compiti:                                
a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente                
legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;                  
b) formulare proposte di modifica alle norme nazionali e regionali              
sull'agricoltura biologica;                                                     
c) formulare proposte in merito alle attivita' di controllo e di                
certificazione;                                                                 
d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della              
qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere,                
mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;              
e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore              
agroalimentare biologico.".                                                     
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 12 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, citata               
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 12 - Programmazione regionale                                             
1. Per i fini di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2, la                  
Regione indica gli obiettivi generali di programmazione relativi al             
settore agricolo attraverso il Piano territoriale regionale.                    
2. La Regione predispone, sulla base degli indirizzi nazionali e                
comunitari, il Programma regionale di sviluppo agricolo,                        
agroindustriale e rurale che individua le azioni prioritarie per il             
settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano               
territoriale regionale.                                                         
3. Il Programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e               
rurale persegue in particolare le seguenti finalita':                           
a) assicurare competitivita' ed efficienza ai sistemi produttivi                
agroalimentari della regione;                                                   
b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e           
di reddito degli agricoltori;                                                   
c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al           
miglioramento della qualita' dei prodotti e alla loro valorizzazione            
sui mercati;                                                                    
d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di                
auto-organizzazione dei produttori e di quelli interprofessionali per           
rafforzare la capacita' di governo dei processi di filiera;                     
e) favorire la permanenza dei giovani in agricoltura;                           
f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del               
territorio, per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del                 
paesaggio agrario;                                                              
g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e                
delle aree svantaggiate.                                                        
4. Il Programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e               
rurale e' approvato secondo la procedura prevista dall'art. 3 della             
L.R. 5 settembre 1988, n. 36 (Disposizioni in materia di                        
programmazione e pianificazione territoriale), ed e' recepito dal               
Programma regionale di sviluppo di cui al medesimo art. 3. Qualora il           
Programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale              
assuma determinazioni di specifica rilevanza territoriale non                   
previste o non compatibili con le determinazioni del Piano                      
territoriale regionale, e' adottato come proposta di variante allo              
stesso secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.".              
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 30 maggio 1997, n.              
15, citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                   
"Art. 11 - Coordinamento tra Regione ed Enti locali                             
1. Al fine di assicurare uniforme applicazione ai provvedimenti                 
comunitari e la coordinata partecipazione degli Enti locali alla                
elaborazione dei principali atti di competenza regionale e' istituito           
il Comitato di coordinamento, composto dall'Assessore regionale                 
competente in materia di agricoltura, che lo presiede, e dai                    
Presidenti delle Province e delle Comunita' Montane o loro delegati.            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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