LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 28
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Programma poliennale dei Servizi
Art. 3 - Attuazione del programma poliennale TITOLO II -
ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE
CAPO I - Organizzazione della domanda di ricerca
Art. 4 - Attivita'
Art. 5 - Beneficiari
Art. 6 - Misura dei contributi
CAPO II - Studio, ricerca e sperimentazione
Art. 7 - Attivita'
Art. 8 - Beneficiari
Art. 9 - Misura dei contributi
Art. 10 - Priorita' TITOLO III - ATTIVITA' DI ASSISTENZA
TECNICA E DIVULGAZIONE
CAPO I - Assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale
Art. 11 - Attivita' di competenza regionale
Art. 12 - Beneficiari
Art. 13 - Misura dei contributi
Art. 14 - Modalita' di attuazione dei progetti regionali
ed interprovinciali
CAPO II - Assistenza tecnica di livello provinciale
Art. 15 - Attivita' di competenza provinciale
Art. 16 - Beneficiari
Art. 17 - Misura dei contributi
Art. 18 - Modalita' di attuazione del Programma
provinciale dei servizi di sviluppo agro-alimentare TITOLO IV -
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Art. 19 - Informazione e documentazione
Art. 20 - Formazione professionale TITOLO V - ATTIVITA' DI
SUPPORTO INFORMATIVO
Art. 21 - Istituzione di una rete regionale d'informazione
contabile agricola
Art. 22 - Analisi e valutazione del sistema
agro-alimentare regionale TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 23 - Assegnazione alle Province dei fondi per
l'assistenza tecnica
Art. 24 - Controlli e verifiche a consuntivo
Art. 25 - Enti organizzatori della ricerca, aziende
sperimentali e laboratori assimilati
Art. 26 - Riapertura dei termini
Art. 27 - Procedimenti in corso
Art. 28 - Norma finanziaria
Art. 29 - Esame comunitario
Art. 30 - Disposizioni di attuazione
Art. 31 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La Regione, in attuazione della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
concernente norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
agricoltura, promuove il miglioramento della competitivita' dei
sistemi agro-alimentari orientato alla qualita' dei prodotti, alla
sicurezza dei processi produttivi ed alla tutela dell'ambiente e
della salute.
2. La Regione, in aderenza alle politiche dell'Unione Europea,
persegue altresi' lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree
rurali, preserva e valorizza al loro interno il ruolo ed il carattere
multifunzionale delle aziende agricole in funzione della tutela del
tessuto economico, sociale e culturale, del paesaggio e della
biodiversita'.
3. La Regione sostiene la rete dei servizi di supporto allo sviluppo
delle imprese e dei sistemi agro-alimentari e ne orienta l'azione
alla qualificazione ed al coordinamento dei soggetti delle filiere
produttive ed al rafforzamento delle capacita' imprenditoriali delle
aziende agricole.
4. La Regione disciplina gli strumenti di programmazione dei servizi
di sviluppo al sistema agro-alimentare e promuove, in particolare
attraverso la concessione di contributi, le attivita' di:
a) studio, ricerca e sperimentazione;
b) assistenza tecnica, supporti per l'assistenza tecnica, ivi
compresa la divulgazione;
c) formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo;
d) informazione, documentazione e formazione.