LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli adempimenti di cui alla presente legge le Aziende sanitarie
fanno fronte con risorse proprie, nonche' con i finanziamenti
derivanti dall'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 11 agosto 1998 IL VICEPRESIDENTE
Emilio Sabattini
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
"Art. 20
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di Lire 30.000 miliardi. Al finanziamento
degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate
ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile
risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo
modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanita'.
2. Il Ministro della Sanita', sentito il Consiglio Sanitario
nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di
economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
medico- sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con
altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli
interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di
massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire
una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del
Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le
domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato
degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano
carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero
con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti
letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi poliambulaturiali
extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento
su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di
cui alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per
anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle
strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti
continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo
standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i Servizi sanitari
e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado
di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette
strutture. sulla base di standards dimensionali, possono essere
ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione
di posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture
sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con
particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai
presidi miltizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici
sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo
e' stabilito da ciascuna Regione o Provincia autonoma con propria
determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di
coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore
dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per i interventi
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei Lavori pubblici,
dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera
e da altre pubbliche Amministrazioni, anche a valere sulle risorse
del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di
cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il
finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla
base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della Sanita'
predispone il programma nazionale che viene sottoposto
all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE
determina le quote di rnutuo che le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE
approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il
triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in Lire 10.000 miliardi, in ragione di Lire 3.000
miliardi per l'anno 1988 e Lire 3.500 miliardi per ciascuno degli
anni 1989 e 1990. Le stesse Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano presentano in successione temporale i progetti
suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti
al vaglio di conformita' del Ministero della Sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma
nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo
di valutazione per gli investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del
programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia'
approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal
Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30
giugno 1993, per quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di
quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi
regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi
compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a
gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari
per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita'
dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
Ministero della Sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni
di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza
con l'attuale programmazione sanitaria. Le Regioni, le Province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della Legge 30
dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale,
istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai
provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma
temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti
nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati
di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello
stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio
dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero
del Tesoro, in ragione di Lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di Lire
715 miliardi per l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio
sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che
partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni per un periodo di
tre anni a decorrere dal 1o gennaio 1988.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Bartolini, Amoretti,
Bocchini, Bastico, Davoli, Zanotti, presentato in data 27 giugno
1997; oggetto consiliare n. 2532 (VI legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 183 in data 16 luglio 1997;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
sociale", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11 dell'1
luglio 1998 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Bartolini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 1998,
atto n.136/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1635/4.1.9/C.G. del
3 agosto 1998.