REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 10                                                               
Commissione consultiva tecnico-scientifica                                      
1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale alla Sanita', una               
Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita, con            
il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalita'             
della presente legge, nonche' di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8 e           
9 della L.R. n. 27 del 1989, con particolare riguardo ai seguenti               
aspetti:                                                                        
a) valutazione della qualita' dell'assistenza alla gravidanza ed al             
parto, relativamente a tempestivita' di accesso ai servizi,                     
continuita' dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di           
salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne               
riguardo alle diverse modalita' assistenziali e di espletamento del             
parto;                                                                          
b) qualita' delle informazioni ricevute dalle donne relative al                 
percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;                
c) monitoraggio delle modalita' dei parti avvenuti nelle strutture              
ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternita' ed a                  
domicilio;                                                                      
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto            
nelle Aziende sanitarie;                                                        
e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle piu'                
appropriate ed efficaci modalita' organizzative per l'assistenza                
ostetrica.                                                                      
2. La Commissione, nominata con delibera della Giunta regionale,                
sentito il parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale,               
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,               
resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente              
nominati. E' presieduta dall'Assessore regionale alla Sanita' o da un           
suo delegato. E' composta da esperti del settore, assicurando la                
presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e                 
figure professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrica/o,                        
epidemiologo, psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei             
servizi, igienista, medico di medicina generale, pediatra di base,              
pediatra di comunita', assistente sanitario, sociologo, assistente              
sociale, esperto di comunicazione-informazione. E' altresi' garantita           
la presenza di un rappresentante delle Aziende sanitarie della                  
regione, delle strutture sanitarie private accreditate, delle                   
organizzazioni del privato sociale.                                             
3. La Commissione puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro per           
settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti           
indicati dalla Commissione stessa e nominati con determinazione del             
Direttore generale alla Sanita'.                                                
4. La Commissione, sulla base dei dati disponibili in Assessorato e             
presso l'Agenzia sanitaria regionale e delle relazioni fornite                  
annualmente dalle Aziende sanitarie, predispone ed invia ogni anno              
alla Commissione Sicurezza sociale del Consiglio regionale un                   
rapporto contenente i dati e le valutazioni relativi ai temi di cui             
al precedente comma 1, con esplicito riferimento a:                             
a) morbilita' e mortalita' perinatale e neonatale;                              
b) morbilita' e mortalita' materna;                                             
c) modalita' di espletamento dei parti ed in particolare dei parti              
strumentali;                                                                    
d) complicanze in gravidanza;                                                   
e) appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento                 
farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;                      
f) diffusione e modalita' dell'allattamento al seno;                            
g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternita'.                 
5. Ai componenti la Commissione ed agli esperti che partecipano ai              
gruppi di lavoro spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalle               
vigenti disposizioni regionali di legge.                                        
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 6, 7 e 8 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27            
citata alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                    
"Art. 6 - Tutela della procreazione                                             
1. La Regione, al fine di prevenire e rimuovere le cause che                    
impediscono la realizzazione delle decisioni procreative, promuove e            
incentiva, con riferimento agli obiettivi della programmazione                  
sanitaria regionale, la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione                
degli interventi delle Unita' sanitarie locali finalizzati alla                 
prevenzione dell'abortivita' spontanea e alla cura della sterilita'.            
2. Anche con riferimento ai programmi di ricerca sanitaria                      
finalizzata di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 12, la Regione                   
promuove rilevazioni, studi e ricerche concernenti:                             
a) le cause dell'abortivita' spontanea, la loro articolazione e il              
loro rapporto con condizioni ambientali, luoghi di lavoro o stili di            
vita;                                                                           
b) la dimensione quantitativa e l'approfondimento delle conoscenze              
riguardanti la sterilita' individuale o di coppia;                              
c) gli aspetti clinico-assistenziali, socio-culturali,                          
psico-logico-relazionali e etico-giuridici della fecondazione                   
artificiale.                                                                    
3. La Regione, inoltre, promuove la qualificazione degli interventi             
sanitari riguardanti le gravidanze a rischio di abortivita', lo                 
sviluppo degli interventi finalizzati alla diagnosi ed alla cura                
della sterilita' ed a dare risposte all'infertitita'.                           
A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei                   
relativi fondi secondo le modalita' stabilite con la legge di                   
approvazione del Piano sanitario regionale.                                     
          Art. 7 - Controllo delle malattie congenite ed ereditarie             
1. La Regione, nel quadro del Piano sanitario regionale, promuove il            
potenziamento qualitativo e quantitativo ed il coordinamento delle              
attivita' e dei servizi finalizzati alla prevenzione e al controllo             
delle malattie congenite ed ereditarie, attraverso interventi di                
educazione sanitaria, di consulenza genetica e di diagnostica in fase           
preconcezionale, prenatale e postnatale.                                        
2. Al fine di garantire interventi clinici e assistenziali di                   
particolare complessita', la Regione favorisce lo sviluppo di studi e           
ricerche, anche in collaborazione con l'Universita' ed individua le             
funzioni multizonali a bacino di utenza provinciale e regionale.                
          Art. 8 - Percorso nascita                                             
1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale relativi           
alla tutela della gravidanza e della maternita', le Unita' sanitarie            
locali definiscono e organizzano un sistema articolato di                       
prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire,                
secondo criteri di massima integrazione, fruibilita' e coordinamento            
tra i diversi presidi socio-sanitari coinvolti, il complesso degli              
interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.                  
2. Tale percorso deve, fra l'altro, prevedere:                                  
a) la consulenza preconcezionale;                                               
b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo             
alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio               
anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e           
iatrogeni;                                                                      
c) corsi di preparazione alla nascita;                                          
d) l'assistenza domiciliare al puerperio.                                       
3. In riferimento al "percorso nascita", le Unita' sanitarie locali             
garantiscono il coordinamento degli interventi territoriali e                   
ospedalieri anche mediante appositi protocolli di collaborazione. Il            
raccordo e la continuita' dei diversi interventi devono essere                  
documentati anche mediante una apposita scheda, a disposizione della            
donna.                                                                          
4. Le Unita' sanitarie locali, nell'ambito del "percorso nascita",              
assicurano informazioni:                                                        
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale           
e regionale con particolare attenzione a quanto previsto al                     
successivo articolo 9, e sulle modalita' necessarie per il loro                 
rispetto;                                                                       
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel                   
territorio per la tutela della gravidanza e della maternita' nonche'            
sulle modalita' richieste per il loro utilizzo;                                 
c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo             
ambito.                                                                         
5. Le Unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere forme di               
collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative              
socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonche' per studi            
e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non                      
istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 , gruppi,                  
movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi             
nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari           
requisiti di esperienza e competenza nonche' adeguate capacita'                 
tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro.".            
2) Il testo dell'art. 9 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 citata alla            
nota all'art. 4, e' riportato alla nota all'art. 7.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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