REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 9                                                                
Speciali raccomandazioni                                                        
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della tutela della                    
maternita' e delle modalita' di assistenza alla gravidanza, al parto            
ed al puerperio, si ispira alle raccomandazioni relative alla                   
tecnologia appropriata per la nascita emanate dall'OMS.                         
2. La Regione s'impegna a promuovere la pratica dell'allattamento al            
seno tramite la corretta informazione e sensibilizzazione della donna           
in gravidanza e l'avvicinamento immediato a tal fine della madre e              
del neonato fin dal parto.                                                      
3. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle                  
modalita' e lo svolgimento del parto, particolare attenzione e                  
garanzie devono essere riservate alle eventuali richieste di parto              
indolore, mediante tecniche e modalita' aggiornate di analgesia.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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