LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO
Art. 8
Formazione, qualificazione
ed aggiornamento del personale
1. Nell'ambito delle attivita' di riqualificazione ed aggiornamento
del personale sanitario, la Giunta regionale individua, avvalendosi
anche della collaborazione dell'Universita', di enti ed istituti a
carattere scientifico qualificati in materia, specifici programmi che
perseguano le seguenti finalita':
a) qualificazione del personale addetto all'assistenza
socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto, il
puerperio e l'allattamento, in funzione del parto a domicilio e nelle
case di maternita';
b) aggiornamento specifico sulla revisione critica della validita'
scientifica e dell'efficacia delle tecniche e metodologie utilizzate
nell'assistenza alla gravidanza ed al parto;
c) formazione pluridisciplinare degli operatori anche rispetto agli
aspetti culturali e relazionali dell'evento nascita;
d) aggiornamento dei medici specialisti e di medicina generale, al
fine di adeguare la cultura e la disponibilita' ad informare
correttamente le donne in merito alla scelta del parto in ambiente
extraospedaliero;
e) formazione ed aggiornamento degli operatori socio-sanitari sulle
pratiche di mutilazione genitale femminile, con particolare
attenzione alle conseguenze dell'infibulazione e reinfibulazione
sulla gravidanza e sul parto ed alle tecniche di intervento piu'
adeguate a fronteggiare tali problematiche, per la tutela della madre
e del nascituro;
f) informazione e sensibilizzazione degli operatori riguardo alla
promozione dell'accesso di donne straniere ai Servizi sanitari e
sociali, cosi' da favorire l'incontro tra la donna e l'operatore
socio-sanitario, ai fini della salvaguardia della salute della donna
e della sicurezza della maternita'.