REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 6                                                                
Parto nelle case di maternita'                                                  
1. Ai fini della presente legge e' considerata casa di maternita' la            
struttura di accoglienza extraospedaliera che offre un ambiente                 
idoneo allo svolgersi dell'evento parto in una dimensione logistica,            
affettiva e psico-relazionale riconducibile, sotto diversi aspetti,             
al parto a domicilio.                                                           
2. La casa di maternita' garantisce condizioni di sicurezza per                 
l'espletamento dei parti fisiologici al di fuori delle strutture                
ospedaliere. E' costituita da spazi individuali collegati tra loro da           
locali comuni debitamente attrezzati per le esigenze di assistenza al           
parto. Deve essere altresi' salvaguardato il rapporto piu' stretto              
tra genitori e neonato e l'accesso di persone liberamente scelte                
dalla partoriente.                                                              
3. La casa di maternita' e' diretta da un'ostetrica/o; opera in                 
stretta integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del                   
percorso nascita. All'interno della casa di maternita', il personale            
ostetrico, adeguatamente formato, garantisce alla donna l'assistenza            
durante la gravidanza fino al puerperio.                                        
4. L'assistenza, nonche' la tempestiva ospedalizzazione in caso di              
eventi patologici sopravvenuti, sono assicurate da una struttura                
ospedaliera che opera in stretto contatto con la casa di maternita'.            
5. Per le donne che intendono partorire nella casa di maternita'                
valgono i medesimi criteri e le modalita' organizzative previste                
dall'art. 5.                                                                    
6. Le Aziende sanitarie, secondo le indicazioni definite dalla                  
direttiva regionale di cui al comma 2 dell'art. 3, garantiscono il              
parto in case di maternita', sulla base di specifico progetto                   
aziendale, mediante la gestione diretta o la collaborazione con le              
organizzazioni del volontariato e del privato sociale.                          
7. La direttiva di cui al comma 2 dell'art. 3 fissera', sentite le              
Aziende sanitarie, criteri e modalita' per l'avvio, entro un anno               
dalla sua emanazione, di case di maternita' anche con valenza                   
sperimentale.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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