REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 5                                                                
Modalita' organizzative del parto a domicilio                                   
1. La donna che intende partorire a domicilio, con le modalita' di              
cui al comma 2 dell'art. 4, ne da' comunicazione all'Azienda Unita'             
sanitaria locale di residenza entro e non oltre l'ottavo mese di                
gravidanza.                                                                     
2. Alla comunicazione devono essere allegati, nei termini e con le              
modalita' stabiliti dalla direttiva regionale di cui al comma 2                 
dell'art. 3, i seguenti documenti:                                              
a) dichiarazione di presa in carico con cui l'ostetrica/o o il medico           
ginecologo-ostetrico di fiducia della donna si assume la                        
responsabilita' assistenziale;                                                  
b) attestazione del rispetto delle condizioni di sicurezza e di                 
garanzia per la donna e per il bambino rilasciata da chi prende in              
carico la gestante;                                                             
c) certificati sullo stato di salute della gestante rilasciati dal              
medico di base o dal ginecologo-ostetrico di fiducia;                           
d) consenso informato da parte della donna secondo le modalita'                 
indicate dalla direttiva di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 3;               
e) segnalazione dell'opzione tra le due modalita' previste al comma 2           
dell'art. 4, indicazione del domicilio prescelto per il parto ed                
eventuale richiesta di rimborso nel caso di assistenza da parte di              
personale operante in regime libero-professionale.                              
3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1,            
l'Azienda Unita' sanitaria locale, sulla base della documentazione              
regolarmente fornita ai sensi del comma 2, informa la donna                     
dell'avvenuta presa d'atto ed accoglie le modalita' organizzative ed            
amministrative scelte per il parto a domicilio.                                 
4. Per le spese inerenti al parto a domicilio, come previsto alla               
lettera a) del comma 2 dell'art. 4, comprendenti tutte le prestazioni           
ad esso connesse, dalla presa in carico al termine del puerperio,               
l'Azienda Unita' sanitaria locale eroga un rimborso pari all'80%                
della spesa documentata, per un importo massimo non superiore alla              
tariffa DRG regionale, prevista per il parto fisiologico senza                  
complicanze, in ospedale di fascia B, in vigore all'atto del                    
pagamento.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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