LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO
Art. 4
Parto a domicilio
1. La Regione opera per introdurre nel Servizio sanitario regionale
le condizioni di assistenza alle gestanti, che richiedono di
espletare il parto a domicilio.
2. Sulla base dei criteri e delle modalita' attuative previste dalla
direttiva della Giunta di cui al comma 2 dell'art. 3, le Aziende
sanitarie garantiscono il servizio di parto a domicilio, con il
coordinamento di personale ostetrico, attraverso:
a) rimborso alla donna delle spese sostenute, in caso di assistenza
al parto a domicilio da parte di personale operante in regime
libero-professionale, secondo le modalita' di cui al comma 4
dell'art. 5;
b) erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di
convenzionamento, come previsto dal comma 5 dell'art. 8 della L.R. 14
agosto 1989, n. 27.
3. Al momento del parto, l'ostetrica od il medico
ginecologo-ostetrico che ha in carico la gestante deve informare i
servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedaliera di
riferimento, anche ai fini di un eventuale pronto intervento.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 2
Il testo del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27,
concernente Norme concernenti la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i
figli, e' il seguente:
"Art. 8 - Percorso nascita
omissis
5. Le Unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere forme di
collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative
socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonche' per studi
e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non
istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi,
movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi
nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari
requisiti di esperienza e competenza nonche' adeguate capacita'
tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro.".