REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 4                                                                
Parto a domicilio                                                               
1. La Regione opera per introdurre nel Servizio sanitario regionale             
le condizioni di assistenza alle gestanti, che richiedono di                    
espletare il parto a domicilio.                                                 
2. Sulla base dei criteri e delle modalita' attuative previste dalla            
direttiva della Giunta di cui al comma 2 dell'art. 3, le Aziende                
sanitarie garantiscono il servizio di parto a domicilio, con il                 
coordinamento di personale ostetrico, attraverso:                               
a) rimborso alla donna delle spese sostenute, in caso di assistenza             
al parto a domicilio da parte di personale operante in regime                   
libero-professionale, secondo le modalita' di cui al comma 4                    
dell'art. 5;                                                                    
b) erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di                   
convenzionamento, come previsto dal comma 5 dell'art. 8 della L.R. 14           
agosto 1989, n. 27.                                                             
3. Al momento del parto, l'ostetrica od il medico                               
ginecologo-ostetrico che ha in carico la gestante deve informare i              
servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedaliera di                     
riferimento, anche ai fini di un eventuale pronto intervento.                   
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27,              
concernente Norme concernenti la realizzazione di politiche di                  
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i            
figli, e' il seguente:                                                          
"Art. 8 - Percorso nascita                                                      
omissis                                                                         
5. Le Unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere forme di               
collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative              
socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonche' per studi            
e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non                      
istituzionali di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi,                   
movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi             
nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari           
requisiti di esperienza e competenza nonche' adeguate capacita'                 
tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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