REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

          Art. 3                                                                
Informazione e garanzie                                                         
1. Al fine di garantire l'informazione e la tutela della donna, fatte           
salve le iniziative che la Regione vorra' assumere, le Aziende                  
sanitarie predispongono ed attivano strumenti informativi specifici,            
anche in collaborazione con associazioni di volontariato ed                     
organizzazioni del privato sociale interessate, tesi a diffondere sia           
tra la popolazione che tra gli operatori socio-sanitari la conoscenza           
degli aspetti clinici, tecnico-organizzativi e normativi sul percorso           
nascita e sull'evento parto.                                                    
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore             
della presente legge, definisce con apposita direttiva criteri e                
modalita' attuative del percorso nascita e dell'evento parto, sotto             
il profilo tecnico-organizzativo e prevedendo anche indicazioni a               
garanzia di un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere e             
con i servizi di emergenza-urgenza.                                             
3. Sulla base di tale direttiva, le Aziende sanitarie sono impegnate            
ad attivare percorsi organizzativi ed amministrativi per garantire su           
tutto il territorio regionale l'assistenza alle gestanti che                    
richiedono di partorire a domicilio o in casa di maternita', fatte              
salve le condizioni di sicurezza per la madre ed il bambino. In                 
particolare devono essere assicurati:                                           
a) la disponibilita' di personale ostetrico nel periodo previsto per            
il parto, garantendo comunque la continuita' del rapporto                       
assistenziale;                                                                  
b) il collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di              
emergenza-urgenza;                                                              
c) l'adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio;             
d) la visita pediatrica nella prima giornata di vita e la tempestiva            
esecuzione degli screening neonatali.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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