REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della             
donna relativi al parto, al fine di:                                            
a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del             
nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;                      
b) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di                 
assistenza e le pratiche sanitarie in uso presso le strutture del               
Servizio sanitario regionale;                                                   
c) favorire la liberta' di scelta da parte della donna circa i luoghi           
dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria               
dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e              
della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e                  
sanitari incidenti sui tassi di morbilita' e mortalita' materna e               
neonatale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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