LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26
NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITA' E A DOMICILIO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della
donna relativi al parto, al fine di:
a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del
nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;
b) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di
assistenza e le pratiche sanitarie in uso presso le strutture del
Servizio sanitario regionale;
c) favorire la liberta' di scelta da parte della donna circa i luoghi
dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria
dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e
della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e
sanitari incidenti sui tassi di morbilita' e mortalita' materna e
neonatale.