REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 605

Legge 122/89. Delibera di Giunta regionale 2999/96. Contributo per costruzione parcheggio casello autostrada in Forli'. Beneficiario Comune di Forli'. Mutuatario Cassa depositi e prestiti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di            
parcheggi;                                                                      
- gli articoli 3 e 4 della Legge 122/89 recanti disposizioni per                
l'ammissione ai contributi dei Comuni, individuati dalle Regioni                
competenti, che attuano programmi urbani dei parcheggi, nonche' per             
la corresponsione dei contributi stessi;                                        
- il decreto del Ministro per i Problemi delle aree urbane n. 41, in            
data 14 febbraio 1990, avente ad oggetto "Regolamento recante                   
disposizioni in ordine ai criteri di priorita' tra gli interventi               
proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici ai fini                      
dell'ammissione ai contributi previsti dalla Legge 22 marzo 1989,               
122";                                                                           
- in particolare gli artt. 6 e 7 del suddetto decreto 41/90, che                
fissa i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei             
contributi di cui alla Legge 122/89;                                            
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 365 del 13 febbraio               
1991 di ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 6365             
del 18 dicembre 1990 - esecutive a norma di legge - con le quali la             
Regione Emilia- Romagna ha approvato, nell'ambito dei Comuni tenuti             
alla realizzazione del Programma urbano dei parcheggi, i relativi               
programmi stabilendo tra l'altro le priorita' degli interventi,                 
secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del DM 41/90;                    
- la deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 2 aprile 1996 -            
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Procedure e criteri             
per la ripresentazione delle richieste di contributo relative alla              
realizzazione di parcheggi ai sensi della Legge 122/89", ratificata             
dal Consiglio regionale con delibera n. 304 in data 2 maggio 1996;              
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2999 in data 3 dicembre            
1996 avente ad oggetto "Ammissione a contributo per interventi di cui           
alla delibera di Giunta regionale 620/96 relativa ai parcheggi                  
pubblici da realizzare direttamente dai Comuni ai sensi dell'art. 3,            
Legge 122/89";                                                                  
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessorato alla Mobilita';                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di confermare per complessive Lire 225 milioni la spesa massima              
ammissibile concessa al Comune di Forli' per la realizzazione del               
parcheggio "Casello Autostrada" costituito da 97 posti auto a raso di           
cui 90 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, da attuarsi tramite             
accensione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;                           
2) di concedere al Comune di Forli' il contributo regionale costante            
annuo di Lire 31.305.390 per 10 anni dal 1998 al 2007 incluso, per              
l'esecuzione del parcheggio suddetto con un onere complessivo di Lire           
313.053.900;                                                                    
3) di dare atto che alla liquidazione del contributo annuo di Lire              
31.305.390 provvedera', per gli anni dal 1998 al 2007, il                       
Responsabile del Servizio regionale competente ai sensi della L.R.              
31/77 cosi' come modificata dalla L.R. 40/94 e delle delibere di                
Giunta regionale 2541/95 e 1481/96, ad avvenuta esecutivita' del                
presente atto mediante emissione del ruolo di spesa fissa;                      
4) di dare atto che la liquidazione del contributo suindicato sara'             
corrisposta al Comune di Forli' per gli anni indicati al punto 3) e             
sara' erogata in 2 rate semestrali posticipate uguali di Lire                   
15.652.695 a partire dal 1998 e fino al 2007 compreso, con scadenza             
rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno (prima               
rata 30 giugno 1998) in ragione dell'avvenuta comunicazione di inizio           
e fine lavori, come previsto all'art. 7, quinto comma, del DM 14                
febbraio 1990, n. 41;                                                           
5) che l'Ente beneficiario, entro 3 mesi dall'avvenuto collaudo                 
dovra' trasmettere con cadenza semestrale, certificazione                       
progressivamente attestante il regolare avvio e la prosecuzione della           
gestione del servizio, ai sensi del citato art. 7, quinto comma, del            
DPR 41/90;                                                                      
6) di provvedere alla spesa complessiva di Lire 31.305.390, pari alla           
prima annualita', conseguente alla avvenuta comunicazione di inizio e           
regolare avanzamento lavori, registrata al  n.167 di impegno sul                
Capitolo 45545 "Interventi urgenti per gli investimenti di cui agli             
artt. 3 e 6 della Legge 24 marzo 1989  n.122 in materia di parcheggi            
(art. 12, Legge 21 dicembre 1981, n. 151 e L.R. 7 gennaio 1984, n.              
2)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' dotato della           
necessaria disponibilita', mentre le successive annualita' per gli              
esercizi futuri fino al 2007 compreso, saranno imputate sui capitoli            
di spesa corrispondenti, che verranno iscritti nei rispettivi bilanci           
di previsione di ciascun esercizio;                                             
7) che l'Ente beneficiario, dovra' trasmettere, alla Regione gli atti           
di collaudo finale delle opere nonche' il decreto della Cassa                   
depositi e prestiti relativo all'erogazione dell'ultima rata di mutuo           
che, rilasciato solo dopo il collaudo e la certificazione di                    
agibilita' dell'opera, a cura dell'Istituto mutuante, attestera'                
anche l'effettiva spesa sostenuta per l'esecuzione dell'opera, a                
carico del mutuo ammesso a contributo.                                          
Il presente atto sara' pubblicato per estratto nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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