COMUNICATO
Occupazione d'urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci in comune di San Mauro Pascoli
Il Sindaco:
- visto il provvedimento n. 103 in data 19/12/1997, divenuto
esecutivo, con il quale e' stato approvato il progetto relativo ai
lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in Via Monti angolo
Via Carducci;
- visto che con il citato provvedimento e' stato disposto di
procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la
realizzazione delle opere predette, con l'indicazione delle fonti per
il finanziamento della spesa;
- considerato che con provvedimento n. 29 del 24/3/1998 e' stata
dichiarata, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, la
pubblica utilita' nonche' di urgenza e di indifferibilita' della loro
esecuzione;
- visto l'art. 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 riguardante
l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le
occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori
attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilita' la cui esecuzione
e' di loro spettanza;
- richiamati gli artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n.
2359; la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la Legge 3 gennaio 1978, n.
1,
decreta:
Art. 1 - E' disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili siti in
comune di San Mauro Pascoli ed identificati come nell'elenco appresso
riportato necessari alla esecuzione dei lavori di realizzazione di
parcheggio pubblico sulla Via Monti angolo Via Carducci.
Proprietaria: Costruzioni edili Paglierani di Paglierani G.
partita 4046, foglio 7, mappale 975, superficie ha 3.08, superficie
reale da occupare mq. 308.
Art. 2 - L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al
precedente articolo 1 puo' essere protratta fino a 5 anni dalla data
di immissione nel possesso.
Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente
occupante provvedera' a redigere, contestualmente al verbale di
immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.
Detto verbale dovra' essere redatto in contraddittorio con il
proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con
l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente
interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi
il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Art. 4 - L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di
consistenza e presa del possesso, contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora, dovra' essere notificato dall'occupante almeno
20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso
periodo all'Albo del Comune in cui sono siti gli immobili.
Art. 5 - L'indennita' di occupazione sara' comunicata al
proprietario, a cura dell'occupante nelle forme prescritte per la
notificazione degli atti processuali civili.
Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel
termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 7 - Avverso il presente decreto puo' essere opposto ricorso al
competente Tribunale amministrativo regionale entro i termini di
legge.
IL SINDACO
Luciana Garbuglia