COMUNICATO
Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di un parcheggio pubblico sulla fine della Via Galileo Galilei. Espropriazione per pubblica utilita'. Indicazione della misura della indennita' a titolo provvisorio
Il Sindaco:
- vista la delibera Consiglio comunale n. 102 in data 19/12/1997, con
la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 1/78 il
progetto relativo all'opera di realizzazione di un parcheggio
pubblico sulla Via Galilei ed e' stato disposto di procedere alla
espropriazione per pubblica utilita' degli immobili in oggetto con
l'indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;
- considerato che con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del
24/3/1998, esecutiva ai sensi di legge, e' stata dichiarata la
pubblica utilita' nonche' indifferibilita' ed urgenza delle opere
suddette;
- preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione
e' stata depositata presso la Segreteria del Comune di San Mauro
Pascoli;
- rilevato che l'avviso dell'avvenuto deposito degli atti di
esproprio e' stato pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della
Provincia di Forli'-Cesena n. 27 in data 6/5/1998;
- accertato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge
non sono state presentate osservazioni;
- accertato che i terreni non sono all'interno di zone omogenee di
tipo A, B, C, D di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, definite dallo
strumento urbanistico vigente;
- constatato che, al fine della determinazione dell'indennita'
provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree
edificabili ai sensi del terzo comma dell'art. 5 bis della Legge
359/92;
- visti i valori agricoli medi determinati ai sensi della Legge 22
ottobre 1971, n. 865, modificata dalla Legge 10 gennaio 1977, n. 10;
- richiamata la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le
integrazioni di cui all'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
la Legge 8 agosto 1992, n. 359;
- richiamato l'art. 8 della L.R. n. 18 del 24 marzo 1975, cosi' come
modificato dall'art. 3 della L.R. n. 5 del 13 gennaio 1978, con il
quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti
l'espropriazione per pubblica utilita',
decreta:
Art. 1 - Si prende atto che nei termini del 21/5/1998, non sono
pervenute da parte degli aventi diritto osservazioni in merito alla
espropriazione in atto.
Art. 2 - L'indennita' da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della
Legge 865/71, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili
in comune di San Mauro Pascoli, necessari per la realizzazione di un
parcheggio pubblico sulla Via Galileo Galilei e' indicato come di
seguito.
Proprietari: Nucci Benito e Gessi Anna Maria
foglio 7, mappale 963, superficie ha 2.50, superficie reale di
esproprio mq. 250, coltura in atto seminativo arborato, indennita'
provvisoria di esproprio Lire 860.000; mappale 965, superficie ha
5.05, superficie reale di esproprio mq. 505, coltura in atto
seminativo arborato, indennita' provvisoria di esproprio Lire
1.737.200.
Art. 3 - L'indennita' di cui all'art. 17, secondo comma, della Legge
22 ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente
dall'ente espropriante nei termini per il pagamento della indennita'
di espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che
coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data
del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata
Legge 865. Il prezzo e' fissato in misura uguale al valore agricolo
medio determinato dalla competente Commissione provinciale espropri e
corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.
Art. 4 - Il messo comunale e' incaricato della notifica del presente
decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali civili, dandone comunicazione al Sindaco.
I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del
presente decreto devono comunicare all'espropriante ed al Sindaco del
Comune di San Mauro Pascoli, se intendono accettare l'indennita' con
l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Il pagamento delle indennita' accettate dovra' avvenire entro
sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo
di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso
ufficiale di sconto.
Art. 5 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla
notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l'ente
espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di
espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennita'
provvisoria.
Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario
diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo
di cessione e' determinato, in misura tripla rispetto all'indennita'
provvisoria determinata ai sensi del precedente articolo 2.
Art. 6 - Il presente decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, deve essere inserito per estratto, a cura e spese
dell'ente espropriante, nel Foglio degli annunzi legali della
Provincia.
IL SINDACO
Luciana Garbuglia