COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

Ditta Zinzani Germano e Leonardi Rita - Imposizione di servitu' e determinazione indennita' su aree occorse per intervento di collegamento alla fognatura nera in localita' Mandriole - San Alberto - I intervento

Con delibera di Giunta comunale n. 116/5292 del 5/2/1998,                       
immediatamente eseguibile:                                                      
1) si dispone l'imposizione di servitu', a favore del Comune di                 
Ravenna, per interventi di collegamento alla fognatura nera in                  
localita' Mandriole e San Alberto sull'area di seguito riportata                
evidenziata nell'allegato grafico parte integrante del presente atto.           
Proprietari: Zinzani Germano e Leonardi Rita                                    
Area: NCT Ravenna - Sezione San Alberto, foglio 37, mappale 63,                 
partita 6229:                                                                   
a) servitu' permanente di lunghezza di ml. 29 ed una larghezza di ml.           
3, pari ad una superficie di mq. 87 (ml. 1,50 per parte dall'asse               
dell'impianto) per la dimora del collettore fognante;                           
b) servitu' di fascia di rispetto di lunghezza di ml. 29 ed una                 
larghezza di ml. 10, pari ad una superficie di mq. 290 (ml. 5 per               
parte dell'asse dell'impianto) esclusa la fascia di servitu'                    
permanente);                                                                    
2) si determina l'indennizzo di imposizione di servitu' da                      
corrispondere alle ditte proprietarie, in complessive Lire 270.425 di           
cui Lire 129.804 per servitu' permanente e Lire 140.621 per servitu'            
di fascia di rispetto;                                                          
3) le condizioni della servitu' sono le seguenti:                               
- la servitu' viene posta per la posa della condotta ad una                     
profondita' minima di ml. 1 e per la posa dei relativi accessori                
quali pozzetti di ispezioni, di sfiato o manufatti in genere fuori              
terra;                                                                          
- il Comune di Ravenna per tutte le occupazioni che potranno                    
verificarsi in avvenire per riparazione o rimozione delle condutture            
e dei manufatti si impegna a pagare i danni ai frutti pendenti del              
terreno a chi di ragione e di mettere in pristino lo stato dei                  
terreni a lavori ultimati;                                                      
- il terreno interessato all'intervento rimarra' appartenente al                
legittimo proprietario a tutti gli effetti ed il Comune non potra'              
avvalersi, ne' al presente, ne' al futuro, di alcun diritto di                  
dominio totale o parziale nei suoi riguardi;                                    
- il Comune di Ravenna assume di se' esclusivamente la piena                    
responsabilita' civile e penale per eventuali incidenti e danni                 
arrecati a persone ed a cose per deficienze costruttive;                        
- il proprietario del terreno per essere sollevato da ogni e                    
qualsivoglia responsabilita' per danni causati alla condotta, da lui            
medesimo o da terzi, dovra' usare la normale diligenza escludendo               
dolo o colpa grave;                                                             
- e' data liberta' al Comune di Ravenna di accesso alla fascia                  
asservita per qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione o              
allacciamento previo avviso alla proprieta';                                    
- il proprietario del terreno ha l'obbligo di lasciare la zona                  
interessata dalla servitu' ad uso agrario-prativo, con l'esclusione             
di qualsiasi piantagione di alberi ad alto fusto per una fascia                 
continua coassiale all'impianto della larghezza di ml. 13 (cioe' ml.            
6,5 dall'asse dell'impianto), e' fatto divieto di edificare per una             
fascia continua coassiale all'impianto della larghezza di ml. 6,50;             
- la conseguente servitu' coattiva si intende valida alle stesse                
condizioni anche per eventuali successori ed aventi causa della ditta           
proprietaria.                                                                   
IL SINDACO                                                                      
Vidmer Mercatali                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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